4,4 miliardi di possibili frodi fiscali di cui il 46% riguardano
il bonus facciate, il 34% l’ecobonus ordinario e appena il 3% il
superbonus. Nel bonus facciate parliamo di oltre 2 miliardi di
frodi da accertare, ovvero quasi il 15% delle pratiche di cessione
del credito (13,6 miliardi di euro). Mentre per il superbonus 110%,
le possibili frodi complessive sono dell’ordine dei 130 milioni di
euro che rappresentano l’1% circa sul complessivo delle
comunicazioni all’Agenzia delle Entrate (13,4 miliardi di
euro).
Superbonus 110% e Bonus facciate: analisi delle criticità
È da questi dati che un seria analisi dovrebbe evidenziare le
maggiori criticità applicative su cui Governo e Parlamento
dovrebbero fermarsi per trovare soluzioni che se da un lato possano
evitare sperperi di denaro pubblico, dall’altro dovrebbero solo
normalizzare un sistema che, fuori ogni dubbio, ha consentito
nell’ultimo biennio di sostenere l’economia reale fatta di imprese
e professionisti.
Altro dato su cui si dovrebbe ragionare è il numero e l’entità
di possibili frodi fiscali. Un conto è evidenziare 132 frodi da 1
milione di euro ciascuna, molto differente sarebbe ragionare su un
sistema fraudolento che convogli le truffe su poche pratiche di
importo maggiore.
Bonus facciate: zero controlli, adempimenti e requisiti
Alla luce delle suddette considerazioni, ritengo molto utile
evidenziare i sistemi di controllo normativamente previsti per le
due agevolazioni fiscali più importanti utilizzate nell’ultimo
biennio: bonus facciate e superbonus 110%.
Partiamo dal bonus facciate, ovvero dalla misura
cronologicamente più lontana prevista per la prima volta
dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n.
160 (Legge di bilancio 2020). Una misura nata con il nobile scopo
di intervenire sul decoro degli edifici ubicati in zona A (centri
storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in
parte).
Una misura importante perché nella sua originaria versione
prevedeva una detrazione fiscale del 90%:
- senza alcun limite di spesa;
- senza alcuna verifica circa la congruità economica
dell’intervento o rispetto di requisiti minimi (ad esclusione dei
lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, che riguardino interventi
influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva
dell’edificio); - nessun titolo edilizio particolare per l’avvio del cantiere
(nella maggior parte dei casi si tratta di un intervento di
manutenzione ordinaria, quindi, edilizia libera).
Ma, almeno fino alla nascita delle opzioni alternative (sconto
in fattura e cessione del credito) previste all’art. 121 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), questa misura “scontava” il fatto che oltre al 10% della spesa senza detrazione,
il restante 90% doveva essere utilizzato in dichiarazione dei
redditi in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno
di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Una barriera
all’ingresso molto importante, soprattutto per i contribuenti senza
capienza fiscale necessaria (ricordiamo che la detrazione non
utilizzata nell’anno non viene recuperata ma persa definitivamente)
o capitale proprio da utilizzare per finanziare l’intervento.
Superbonus 110% e opzioni alternative: i sistemi di
controllo
Arrivano gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) che portano in dote due importanti misure:
- il superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione
energetica e strutturale; - il nuovo meccanismo delle opzioni alternative da cui nasce una
moneta fiscale virtuale, liberamente scambiabile nel mercato.
La fruizione del bonus 110%, però, diversamente dal bonus
facciate e dagli altri bonus edilizi in vigore, prevede un
articolato sistema di controllo:
- un titolo edilizio o una comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILAS) da un tecnico abilitato; - l’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi previsti per
gli interventi di ecobonus e sismabonus; - l’asseverazione della congruità dei costi;
- il visto di conformità.
Un sistema che, unito anche alla piattaforma di comunicazione
dell’Enea (per l’Ecobonus), ha legato il superbonus a precisi
paletti difficilmente raggirabili.
Ma, uno degli aspetti più rilevanti riguarda senz’altro il
meccanismo infinito di cessione del credito che ha fatto nascere un
vero e proprio mercato e incentivato i bonus fiscali importanti
come il superbonus e il bonus facciate. Con una specifica
differenza:
- il credito da superbonus può essere ceduto a SAL minimi (30%,
fino ad un massimo di 2); - per gli altri bonus non è stata prevista alcuna cessione a
SAL.
Gli effetti sono facilmente comprensibili:
- per cedere il superbonus era necessaria un’asseverazione
tecnica sull’effettiva realizzazione dei lavori; - per la cessione del credito maturato dagli interventi di bonus
facciate era sufficiente l’avvio del cantiere.
Le misure antifrode
Il primo sistema di controllo per gli altri bonus edilizi che
vogliono utilizzare le opzioni alternative arriva con il Decreto
Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) che prevede:
- il visto di conformità;
- l’asseverazione di congruità delle spese.
Un nuovo sistema di controllo che riduce la possibilità di
truffe ma non risolve la problematica più grande relativa al bonus
facciate: l’effettiva realizzazione dell’opera.
Problematica sui cui sono intervenute l’Agenzia
delle Entrate e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno confermato
la possibilità di beneficiare del bonus facciate per tutti i costi
complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi avviati
anche se non terminati, laddove il pagamento ai soggetti esecutori
dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo
l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre
2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori
previsti. Ferma restando la necessità che gli interventi oggetto
dell’agevolazione siano effettivamente realizzati e le verifiche
dell’Amministrazione finanziaria.
Permane, quindi, la problematica più grande, tutta sulle spalle
del tecnico asseveratore che:
- nel superbonus valuterà la congruità delle spese sostenute
sulla base di un computo metrico e lo stato di avanzamento dei
lavori (parliamo di una congruità “tecnica”); - nel bonus facciate potrà confermare la congruità sulla base del
computo metrico e dei prezzi concordati tra il contribuente,
l’impresa e i professionisti (qui possiamo parlare di congruità di
progetto).
Conclusioni
Senza alcuna arroganza e con puro spirito collaborativo, a
questo punto mi chiedo se il problema che ha fatto nascere le frodi
fiscali derivi dal meccanismo di cessione multipla o solo dalle
scarse misure di controllo previste per la cessione dei crediti non
costretta al SAL.
Il problema resta, quindi, uno solo: la prima cessione. Se
questa è corretta, veritiera, congrua e non presenta profili di
rischio, è evidente che non possa generare imbrogli nelle
successive.
Legare la possibilità di cessione del credito fiscale al SAL,
unitamente ai sistemi di controllo relativi alla congruità delle
spese e alla conformità della documentazione, oltre che prevedere
un codice di tracciamento univoco del credito fiscale ed eliminare
la possibilità di frammentazione, rappresenterebbe la chiave di
volta di un legislatore che potrebbe ridurre le possibilità di
frode e al contempo far viaggiare più regolarmente il comparto
dell’edilizia.
Ma la domanda nasce spontanea: l’intento è far continuare a
crescere in modo sostenibile il comparto e, quindi, l’economia
reale? Ai posteri l’ardua sentenza!
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.