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Superbonus 110% e Bonus facciate: nuovo interessante chiarimento sui beneficiari – Lavori Pubblici

Dopo diverse centinaia di risposte dell’Agenzia delle Entrate,
spesso leggendo le nuove si può incorrere nel grave errore di
sottovalutare la portata applicativa dei nuovi chiarimenti sul
superbonus 110%.

Superbonus 110% e soggetti beneficiari: nuovo chiarimento del
Fisco

Ed è l’errore in cui si può incorrere leggendo la risposta
dell’Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021, n. 804
recante “Superbonus – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza
e mancanza del presupposto soggettivo – art. 119 del decreto legge
n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 e successive modifiche
“.

Una risposta in cui il Fisco entra nuovamente nel merito dei
soggetti ammessi alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero:

  1. condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
    attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
    interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
    distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
    proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  2. persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
    impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, su un massimo di
    due unità immobiliari;
  3. istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
    realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in
    godimento ai propri soci;
  5. organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni
    di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  6. associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente
    ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
    spogliatoi.

Nel caso di specie l’istante si qualifica come IPAB (Istituzione
Pubblica di Assistenza eBeneficienza), ovvero ente senza scopo di
lucro che si occupa di affittare le unità abitative a canoni
calmierati a persone bisognose.

Niente superbonus per le IPAB

Dopo la solita ricostruzione del quadro normativo di
riferimento, l’Agenzia delle Entrate fuga ogni dubbio e chiarisce
che non sussistono, in capo all’Istante (proprietario della maggior
parte delle unità immobiliari facenti parte del compendio
immobiliare costituito in “condominio”), i presupposti soggettivi
per poter fruire del Superbonus in quanto la disposizione normativa
non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari gli istituti
pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB).

Superbonus 110%: via libera per i locatari

L’Agenzia delle Entrate fa anche presente che nel caso di specie
il superbonus è utilizzabile dai singoli condòmini, in qualità di
locatari, qualora vengano realizzati interventi agevolabili e i
soggetti siano persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni». Inoltre, il bonus 110%
spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività
di impresa, arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano
ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti
all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi:

  • da quelli strumentali alle predette attività di impresa, arti e
    professioni;
  • dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della
    propria attività;
  • dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Una diversa lettura avrebbe comportato l’esclusione dal
Superbonus per i contribuenti intenzionati ad effettuare interventi
su immobili appartenenti all’ambito”privatistico” (come, ad
esempio, sulle proprie abitazioni) per il solo fatto di svolgere
un’attività di impresa o di lavoro autonomo. Tale principio si
concretizza, peraltro,nell’ammettere all’agevolazione in commento
gli interventi realizzati su immobili”residenziali”.

L’applicazione di tale criterio “oggettivo” comporta, come
logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non
residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono
attività di impresa, arti o professioni.

Con la circolare n. 24/E il Fisci ha precisato che, ai fini
della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono
possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad
un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

In particolare, i soggetti beneficiari devono possedere
l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di
titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie), detenere l’immobile in base ad un
contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato,
regolarmente registrato.

Di conseguenza, nel caso si specie i singoli condòmini, in
qualità di persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arti e professioni», sono potenzialmente legittimati a
beneficiare dell’agevolazione in esame per i prospettati interventi
finalizzati all’efficientamento energetico ed alla riduzione del
rischio sismico che avrebbero intenzione di realizzare sia sulle
parti comuni dell’edificio che sulle singole unità immobiliari.

I requisiti

Per poter realizzare i locatari tali interventi e beneficiare
del bonus, è necessario:

  1. che sostengano direttamente le spese per tali interventi;
  2. il consenso espresso da parte del proprietario
    dell’immobile;
  3. che gli immobili in questione (che devono, in ogni caso, essere
    ad uso residenziale) siano dagli stessi detenuti in base ad un
    idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente
    registrato).

Via libera a Bonus facciate, Ecobonus e Sismabonus
ordinari

Per concludere, l’Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che
all’istante non è precluso l’accesso:

  • al bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge
    27 dicembre 2019, n. 160);
  • alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza
    energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sismabonus), di
    cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Superbonus 110%: cosa c’è di nuovo

Cosa c’è di nuovo in questa risposta? L’Agenzia delle Entrate ha
ammesso che il bonus 110% possa essere fruito dai singoli locatari
(con idoneo contratto) sia per gli interventi trainanti in
condominio che per le singole unità immobiliari come interventi
trainati.

Concetto che, naturalmente, vale anche per gli edifici composti
da più di quattro unità immobiliari distintamente accatastate
posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche. Anche in questo caso, se le unità immobiliari sono locate,
i locatari possono accedere al bonus come condominio o come
singoli.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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