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Superbonus 110% e bonus fiscali: la differenza tra congruità e spesa sostenuta – Lavori Pubblici

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di congruità dei
costi relativi ai principali bonus fiscali previsti nel settore
dell’edilizia. Sto parlando, naturalmente, di superbonus 110%,
bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinari, e bonus
ristrutturazioni edilizie (solo per citare i più utilizzati).

Superbonus 110% e bonus fiscali: le opzioni alternative

Ricordiamo che i beneficiari di detrazioni fiscali che grazie
all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
vengono utilizzate tramite opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito), oltre al rispetto dei requisiti minimi
prescritti per ogni agevolazione, devono ottenere:

  • il visto di conformità;
  • l’asseverazione di congruità dei costi.

Quest’ultima redatta da un tecnico abilitato deve verificare che
i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai
prezzi medi delle opere compiute prendendo come riferimento:

  • i prezzari delle Regioni utilizzati per i lavori pubblici;
  • i prezzari editi dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
    civile;
  • i prezzari delle Camere di commercio;
  • i prezzi contenuti nell’Allegato I al Decreto MiSE 6 agosto
    2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus);
  • in prezzi riportati in un Decreto del MiTE di prossima
    approvazione.

In assenza di una voce, il tecnico abilitato potrà determinare i
nuovi prezzi in maniera analitica, secondo un procedimento che
tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella
definizione dell’importo stesso (analisi dei prezzi).

Asseverazione di congruità e Prezzari DEI – Tipografia del
Genio Civile

Ha fatto molto discutere l’articolo
a cura di Milena Gabanelli
che ha rilevato come lo Stato abbia
riservato ad un privato senza controllo (la DEI – Tipografia del
Genio Civile) la determinazione dei prezzi di riferimento necessari
per stabilire la congruità delle detrazione fiscali in edilizia e,
quindi, la spesa dello Stato stesso.

Si sono formate, come spesso accade, diverse fazioni:

  • chi difende i prezzari DEI, perché storici e fedeli alle
    oscillazioni dei prezzi di mercato;
  • chi rileva come non possa esistere un prezzario che determini
    da nord a sud un prezzo unico per una determinata lavorazione;
  • chi ritiene che la soluzione migliore sia sempre quella
    dell’analisi dei prezzi realizzata da un professionista
    abilitato.

Senza voler prendere parte alla bagarre e difendere questa o
quella scuola di pensiero, occorre tenere a mente la differenza tra
spesa sostenuta e congruità dei costi. Lo Stato non vieta a nessuno
di spendere i suoi soldi come meglio crede. A nessuno è vietata la
realizzazione di un cappotto termico utilizzando un materiale
(purché rispetti i requisiti minimi) o un’impresa che per posarlo a
corretta regola d’arte chiede 1.000 euro/mq. Ciò che lo Stato
prevede sono dei limiti che consentano una migliore e opportuna
pianificazione della spesa pubblica.

I limiti e la congruità della spesa

Proprio per questo, su tutte le detrazioni fiscali (ad eccezione
del bonus facciate) sono previsti dei limiti di spesa. Ad
esempio:

  • il cappotto termico per un edificio unifamiliare, nel caso di
    superbonus, può essere portato in detrazione fino ad un massimo di
    spesa di 50.000 euro che corrispondono ad una detrazione fiscale di
    55.000 euro;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico beneficiano di
    un massimale di spesa di 96.000 euro;
  • la sostituzione degli infissi con l’ecobonus ordinario
    (detrazione 50%) offre una detrazione massima di 60.000 euro (che
    corrisponde ad un massimale di spesa di 120.000 euro).

Ma, come avviene per i lavori pubblici, dopo averlo previsto per
il Superbonus 110%, lo Stato ha compreso la necessità di “regolare”
tutti gli altri bonus fiscali che utilizzano le opzioni
alternative, prevedendo che i singoli prezzi sia congrui
utilizzando dei prezzari “ufficiali”.

Ma, purtroppo, la situazione “prezzari” in Italia non è
perfetta. Il D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 23, comma 16, prevede che
i prezzari regionali siano aggiornati annualmente. Ma la realtà è
che non tutte le Regioni aggiornano i loro prezzari con questa
cadenza, oltre al fatto che non esistendo una struttura unica
nazionale, si procede in ordine sparso con Regioni più virtuose e
altre meno, e con elenchi prezzi notevolmente differenti passando
il confine di territori limitrofi.

Ed è proprio per questo motivo (con molta probabilità) che il
Ministero dello Sviluppo Economico (non il Parlamento che non ha
mai previsto dei listini che non siano pubblici), con il Decreto 6
agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), ha previsto anche
l’utilizzo dei prezzari DEI per la verifica di congruità delle
spese sostenute per l’ecobonus. Il MiSE ha preso coscienza delle
difficoltà regionali nell’aggiornare i prezzari e ha deciso
autonomamente di demandare ad un privato la quantificazione della
spesa pubblica. Scelta certamente discutibile.

La spesa sostenuta

Ad ogni modo, considerazioni di natura personale a parte, è
chiaro che c’è differenza tra il costo che un privato può
legittimamente scegliere di sostenere e quello che lo Stato
consente di aver ripagato tramite detrazione fiscale.

Nel caso delle detrazioni fiscali non è, affatto, precluso
spendere più dei limiti o pagare di più una lavorazione. Qualora,
infatti, la verifica di congruità evidenzi che i costi sostenuti
siano maggiori di quelli massimi, la detrazione è applicata nei
limiti massimi individuati dal prezzario utilizzato.

Se il prezzario regionale prevede un costo a mq di 73,65 euro
per la fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per
interni, nulla vieta al privato di sceglierne una da 100 euro/mq,
con l’unico appunto che le 26,35 euro/mq in più (100 – 73,65) non
potrà cederle.

Questo nel caso di utilizzo delle opzioni alternative. Per i
bonus fiscali oltre il superbonus 110%, nel caso di utilizzo in
dichiarazione dei redditi della detrazione, non sono previsti né il
visto di conformità né l’asseverazione di congruità. Con buona pace
della pianificazione della spesa pubblica.

Link all’articolo Originale

tutti i diritti appartengono alla fonte.

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