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Superbonus 110% e Bonus ristrutturazioni edilizie: il recupero del sottotetto con cambio di destinazione d’uso – Lavori Pubblici

Quanto si parla di interventi edilizi e di
detrazioni fiscali, i casi reali sono tanti e tali
da imporre sempre le opportune riflessioni prima di partire con i
lavori. E quando la detrazione fiscale si chiama
superbonus 110%”, le considerazioni da fare non
sono mai semplici. Così a sciogliere le riserve ci pensa
l’Agenzia delle Entrate.

Indice degli argomenti

Superbonus 110% e recupero sottotetto

Come nel nuovo interpello proposto a cui l’Agenzia delle Entrate
ha reso la risposta
n. 248/2021
in cui il contribuente intende utilizzare
il bonus fiscale previsto dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
per ristrutturare un sottotetto con contestuale cambio di
destinazione d’uso.

Entrando nel dettaglio, la situazione di partenza rappresentata
dall’istante è composta da un edificio di 5 unità immobiliari:

  • due di categoria C/2 (Magazzini e locali di deposito) di
    proprietà dell’istante;
  • un sottotetto riscaldato ma non abitabile sempre di proprietà
    dell’istante;
  • tre di categoria A/2 (Abitazioni di tipo civile) di altri due
    proprietari.

Interventi da realizzare:

  • ristrutturazione del sottotetto, senza demolizione ma con un
    aumento di volumetria rispetto a quella preesistente (secondo
    quanto previsto dal regolamento urbanistico), con contestuale
    cambio di destinazione d’uso delle unità immobiliari accatastate in
    categoria C/2 in un’unica unità immobiliare abitativa di categoria
    catastale A/2 mediante demolizione pareti esistenti e ricostruzione
    di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali;
  • isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e
    rifacimento del tetto (intervento trainante sulle parti
    comuni);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
    esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento e la
    fornitura di acqua calda sanitaria nonché di serramenti ed infissi
    dell’appartamento a piano terra;
  • demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti
    per ridistribuzione interna dei locali nonché sostituzione degli
    impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a
    pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la
    fornitura di acqua calda sanitaria degli appartamenti a primo
    piano;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
    esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la
    fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di serramenti e di
    infissi dell’immobile dell’istante (che a seguito degli interventi
    sarà adibito ad abitazione) ed installazione di un impianto
    fotovoltaico sul tetto “ad esclusivo servizio dell’appartamento al
    piano sottotetto” (di proprietà dell’Istante);
  • manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni.

L’istante evidenzia che, prima della realizzazione dei predetti
lavori (ante intervento), le unità immobiliari di tipo residenziale
rappresentano il 66% dell’intero edificio.

Speciale Superbonus

Il quesito

In relazione ai predetti interventi, la domanda non poteva che
riguardare l’aspetto relativo alle detrazioni fiscali ed, in
particolare, se sia possibile fruire delle detrazioni del 110%
previste dal Decreto Rilancio e del 50% per gli interventi di
manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni nonché per la
ristrutturazione del sottotetto, che diverrà abitativo, per la
parte esistente.

Il recupero del sottotetto

Per rispondere correttamente all’istanza, l’Agenzia delle
Entrate ha prima ricordato tutti i presupposti normativi previsti
dal D.L. n. 34/2020. Relativamente agli interventi prospettati,
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda
l’individuazione delle parti comuni interessate dall’agevolazione,
è necessario far riferimento all’articolo 1117 del codice civile,
ai sensi del quale sono parti comuni, tra l’altro, il suolo su cui
sorge l’edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le
installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso
e al godimento comune, come gli impianti per l’acqua, per il gas,
per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al
punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.

Ciò premesso, resta fermo che per accedere al superbonus è
necessario dimostrare il miglioramento energetico dell’edificio
(doppio salto di classe) mediante la produzione
dell’Attestato di Prestazione Energetica
(APE), ante e post intervento, rilasciato da un
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Miglioramento energetico che va valutato sull’intero edificio in
condominio e non con riferimento alle singole unità immobiliari che
lo compongono.

Le agevolazioni che può fruire l’istante

Considerato che l’Agenzia delle Entrate non può rispondere su
situazioni che riguardano altri proprietari, ha chiarito quali sono
le detrazioni fiscali a cui può accedere l’istante:

  • per gli interventi di isolamento termico delle
    superfici esterne opache verticali e rifacimento del
    tetto
    , del Superbonus quale intervento
    trainante
    (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto
    Rilancio);
  • per l’installazione di un impianto
    fotovoltaico
    , la sostituzione degli impianti di
    climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
    riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda
    sanitaria, sostituzione di serramenti e di infissi dell’immobile
    dell’istante, effettuati sull’immobile di sua proprietà con
    riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità
    immobiliari in categoria C/2 diventino abitative a seguito degli
    interventi, del Superbonus quali interventi
    trainati
    (art. 119, commi 2 e 5 del Decreto
    Rilancio);
  • per la ristrutturazione del sottotetto mediante “demolizione
    pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per
    ridistribuzione interna dei locali” con “contestuale cambio di
    destinazione d’uso delle unità immobiliari C2 in un’unica unità
    immobiliare abitativa A2” e con riferimento alla parte esistente,
    della detrazione del 50% di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
    lettere a) e b), del TUIR, entro il limite di spesa di 96.000
    euro.

Limiti di spesa ammessi

Con riferimento ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, per
gli interventi che comportino l’accorpamento di più unità
immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità
abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto
all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla
fine dei lavori. Ciò implica, in sostanza, che va valorizzata la
situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante
dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette
detrazioni.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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