Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110% e cappotto termico: da Enea un chiarimento sui tetti non disperdenti – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e cappotto termico: da Enea un chiarimento sui tetti non disperdenti – Lavori Pubblici

Sono parecchie le modiche interessanti arrivate al superbonus
110% dai 13 provvedimenti normativi che hanno modificato il Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tra queste una su cui si
discute ancora è quella arrivata dalla Legge 30 dicembre
2020, n. 178
(Legge di Bilancio 2021) relativa all’intervento
di isolamento termico previsto all’art. 119, comma 1, lettera a)
del Decreto Rilancio.

Isolamento termico a cappotto e tetto

Ricordiamo, infatti, che successivamente alla Legge di Bilancio
2021 l’intervento trainato di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali o inclinate dovevano interessare
l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il
c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza
limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale
sottotetto eventualmente esistente.

Una possibilità soggetta a diverse interpretazioni tra le quali
qualcuna che sarebbe andata contro la definizione riportata nel
decreto del MiSE 26 giugno 2015  (Decreto requisiti minimi),
in cui all’art.2, comma 2, lettera a) intende per “superficie
disperdente S (m2): superficie che delimita il volume
climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a
diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di
climatizzazione
”.

I chiarimenti dell’Enea

Per non mettere in crisi il concetto di “superficie disperdente”
da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del
“Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo:

  • i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di
    dispersione termica;
  • l’indice di prestazione energetica per climatizzazione
    invernale;
  • il parametro H’t;
  • le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2°
    livello;

Enea, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologia
(MiTE) ha fornito la sua interpretazione della nuova formulazione
della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del “decreto
rilancio”:

Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione
del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione
che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva
disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è
appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza
superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si
esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)
”.

Aggiornata la piattaforma Enea

In base a questa interpretazione è stato aggiornato il sito ENEA
“asseverazioni”. Enea ha, altresì, ricordato che tale
interpretazione è stata condivisa anche dall’Agenzia delle Entrate
nella Risposta n.
247 del 14/04/2021
(pagg. 6 e 7) nella quale si afferma:

“Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al
comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio
2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati
all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche
gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare
il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n.
2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della
modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito
applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di
intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente
sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella
situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso
l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento
al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli
interventi di coibentazione del tetto prospettati
dall’Istante
”.

La nota Enea del 31 agosto 2021

Enea ha, infine, fatto una riflessione, di concerto con il MiTE,
alla sua
nota del 31/08/2021
nella quale aveva affermato che “le
spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto)
non disperdente sono ammissibili quando non si esegue
contemporaneamente la coibentazione del solaio
sottostante
”.

Enea afferma che la coibentazione del tetto non disperdente è di
scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene
calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo
all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr
della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità
quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo
solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment