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Superbonus 110% e Cappotto termico: la spesa massima ammissibile – Lavori Pubblici

Quando si parla di superbonus 110% bisogna fare
sempre molta attenzione. La lettura della normativa non sempre
conduce verso univoci risultati e spesso il confronto tra colleghi
può essere fondamentale per risolvere determinate
problematiche.

Superbonus 110%: gli ambienti riscaldati

Una delle problematiche più grandi su cui ci siamo trovati a
discutere riguarda il calcolo della spesa massima
ammissibile
alla detrazione fiscale del 110% per gli
interventi di isolamento termico a cappotto di cui all’art.
119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020

(Decreto Rilancio).

Negli ultimi tempi si erano sviluppate diverse scuole di
pensiero. Alla fine per sciogliere ogni dubbio abbiamo interpellato
l’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità
Efficienza Energetica dell’ENEA che ha sciolto
ogni riserva.

Partiamo da un presupposto: l’intervento di
isolamento termico a cappotto può essere portato
in detrazione con il normale ecobonus o con il superbonus a
condizione che venga applicato su una superficie
disperdente
, quindi riscaldata.

Superbonus 110% e cappotto termico: cosa dice la norma

Prima di entrare nel dettaglio, è utile ricordare cosa dice
l’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, ovvero che è
possibile portare in detrazione al 110% le spese sostenute per
gli:

“interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare
situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia
funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del
tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il
concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000
moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre
2017”.

Superbonus 110% e cappotto termico: le 3 condizioni di
ammissibilità

Per poter portare in detrazione al 110% le spese per il cappotto
termico è necessario:

  • che l’immobile sia esistente e
    accatastato
    ;
  • che il cappotto copra almeno il 25% della superficie
    disperdente lorda
    ;
  • che l’ambiente sia riscaldato.

Superbonus 110% e limiti di spesa: casi pratici

Per meglio chiarire, facciamo dei casi pratici.

Caso 1 – Edificio unifamiliare

Nel caso di edificio unifamiliare è necessario che sia presente
un impianto termico così come definito al punto l-tricies del comma
1 dell’articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal
D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

Se l’impianto è presente, il cappotto dovrà essere applicato
almeno sul 25% della superficie disperdente lorda. Il massimale di
spesa previsto è di 50.000 euro.

Le eventuali pertinenze presenti non fanno alcun massimale
autonomo.

Caso 2 – Edificio plurifamiliare composto da 3
u.i.

Il caso degli edifici plurifamiliari è quello che ha fatto
sorgere più di un dubbio che l’ing. Prisinzano ha definitivamente
chiarito. Prendiamo come riferimento un edificio composto da 3
unità immobiliari residenziali:

  • unità 1 – 600 millesimi – riscaldata
  • unità 2 – 200 millesimi – riscaldata
  • unità 3 – 200 millesimi – NON riscaldata

Il limite di spesa complessivo per il superbonus è di euro
40.000 x 3, ovvero 120.000 euro.

Immaginiamo di realizzare un cappotto sull’intera facciata che
ha un costo di euro 100.000 (da computo metrico). Ecco la
suddivisione delle spese e delle detrazioni:

  • unità 1 – euro 60.000 che potranno essere portate in detrazione
    con il superbonus o con il normale ecobonus;
  • unità 2 – euro 20.000 che potranno essere portate in detrazione
    con il superbonus o con il normale ecobonus;
  • unità 3 – euro 20.000 che non potranno essere portate in
    detrazione con il superbonus o con il normale ecobonus ma solo con
    il bonus ristrutturazioni del 50%.

Caso 3 – Edificio plurifamiliare composto da 3 u.i. e 3
pertinenze

Prendiamo come riferimento un edificio composto da 3 unità
immobiliari residenziali e 3 pertinenze (garage). Diciamo subito
che le pertinenze devono essere all’interno dello stesso edificio
perché se sono esterne non fanno limite di spesa. Ciò premesso
suddividiamo l’edificio in base ai millesimi:

  • unità 1 – 300 millesimi – riscaldata
  • unità 2 – 200 millesimi – riscaldata
  • unità 3 – 200 millesimi – NON riscaldata
  • pertinenza 1 – 100 millesimi – NON riscaldata
  • pertinenza 2 – 100 millesimi – NON riscaldata
  • pertinenza 3 – 100 millesimi – NON riscaldata

Il limite di spesa complessivo è di euro 40.000 x 6, ovvero
240.000 euro.

Immaginiamo di realizzare un cappotto sull’intera facciata che
ha un costo di euro 200.000 (da computo metrico). Ecco la
suddivisione delle spese e delle detrazioni:

  • unità 1 – euro 60.000 che potranno essere portate in detrazione
    con il superbonus o con il normale ecobonus;
  • unità 2 – euro 40.000 che potranno essere portate in detrazione
    con il superbonus o con il normale ecobonus;
  • unità 3 – euro 40.000 che non potranno essere portate in
    detrazione con il superbonus o con il normale ecobonus ma solo con
    il bonus ristrutturazioni del 50%;
  • pertinenza 1 – euro 20.000 che non potranno essere portate in
    detrazione con il superbonus o con il normale ecobonus ma solo con
    il bonus ristrutturazioni del 50%;
  • pertinenza 2 – euro 20.000 che non potranno essere portate in
    detrazione con il superbonus o con il normale ecobonus ma solo con
    il bonus ristrutturazioni del 50%;
  • pertinenza 3 – euro 20.000 che non potranno essere portate in
    detrazione con il superbonus o con il normale ecobonus ma solo con
    il bonus ristrutturazioni del 50%.

In tutti i casi, la spesa che potrà essere portate in detrazione
si calcola (naturalmente) facendo il computo metrico estimativo,
utilizzando i prezzari previsti o (se non presenti le voci)
realizzando le analisi dei prezzi.

Nella speranza di aver chiarito ogni dubbio, restiamo a
disposizione per un confronto. Scrivete a redazione@lavoripubblici.it o sulla pagina Facebook.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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