Tra le novità in materia di bonus edilizi poniamo l’attenzione al nuovo adempimento che, a partire dal prossimo 27 maggio, lega i bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Come sappiamo a partire da questa data è operativo l’obbligo di applicazione dei Cnnl nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus edilizi, con qualche novità.
Una modifica al disegno di legge per la conversione decreto «Taglia prezzi» (dl 21/2022) appena votata in Senato dalle Commissioni Finanze e Industria, ha previsto che il nuovo obbligo si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro e che si riferisce esclusivamente ai soli lavori edili.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inps e le Casse edili.
Andiamo con ordine e vediamo come la norma è cambiata dalla sua prima versione. Quali obblighi e qual è nello specifico l’ambito di applicazione e i cantieri coinvolti.
Obbligo di applicazione del Ccnl dal 27 maggio, le novità
Bonus edilizi, l’obbligo del contratto collettivo nazionale
L’adempimento in questione è quello che, tra circa due settimane, obbligherà a inserire in contratti e fatture un riferimento al Ccnl applicato dalle imprese che eseguono i lavori edili, pena la perdita dei bonus casa, superbonus in primis.
La ratio della misura è quella di garantire il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste per il comparto dell’edilizia, a fronte dell’aumento dei cantieri dovuto alle numerose agevolazioni fiscali riconosciute sui lavori in casa.
Il disegno di legge di conversione del decreto «Taglia prezzi» riscrive i confini di questo nuovo obbligo. Attraverso un emendamento approvato in questi giorni al Senato, dalle Commissioni Finanze e Industria, si chiarisce che l’importo di 70mila euro, al di sopra del quale scatta l’obbligo, si applica «alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro» e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi «è riferito esclusivamente ai soli lavori edili».
Questo cosa significa? Se un’impresa sta eseguendo un lavoro edile di importo inferiore a 70mila euro, ma che concorre alla realizzazione di un’opera di valore superiore a 70mila euro, deve applicare il contratto collettivo. Il limite al di sopra del quale scatta l’obbligo pertanto, non è più riferito solo ai lavori edili, ma a tutto l’intervento.
Inoltre, è stato valutato che, visto che nei cantieri non operano solo le imprese edili, ma ci sono ad esempio anche quelle di restauro, impiantistiche e metalmeccaniche, non è possibile imporre l’obbligo del contratto collettivo a tutte violando principi di concorrenza.
Quindi, se da una parte la norma introdotta dal decreto «Taglia prezzi» può sembrare una nuova stretta, perché assoggetta all’obbligo del contratto collettivo anche le imprese che eseguono lavori di importo inferiore a 70mila euro, dall’altra, questa modifica esclude dall’applicazione del contratto collettive tutte le imprese che svolgono lavori diversi da quelli edili.
L’ambito di applicazione e i cantieri coinvolti
A essere coinvolte saranno soltanto le lavorazioni edili in senso stretto; e a vigilare sull’inserimento corretto di questi riferimenti saranno anche i soggetti che appongono il visto di conformità.
Rientrano nell’ambito applicativo della norma tutti i “cantieri temporanei o mobili”, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.Lgs. 81/2008 – Testo unico della sicurezza.
Ci si riferisce dunque all’elenco contenuto nel suddetto allegato, ovvero i lavori di:
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Le modifiche apportate dal nuovo emendamento
Con la modifica di cui abbiamo parlato sopra, la legge di conversione al decreto «Taglia prezzi» ha semplificato i conteggi, ma ha anche allargato i confini della norma.
Il riferimento ai 70mila euro, in collegamento ai lavori edili, viene cancellato e viene disposto quanto segue:
«La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
Pertanto, l’impatto del cambiamento è degno di attenzione. Se, infatti, prima non era così semplice raggiungere 70mila euro di lavori esclusivamente edili, adesso si parla di opere «il cui importo risulti complessivamente superiore ai 70mila euro».
Inserendo nel conteggio impianti e infissi ad esempio. Quindi i nuovi obblighi si potranno applicare molti più casi.
Modalità applicative per il riconoscimento dei bonus fiscali edilizi
Vediamo infine schematicamente quali sono i requisiti richiesti per il riconoscimento dei bonus:
- nel contratto di appalto sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il Ccnl indicato nel contratto di appalto deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- il soggetto che rilascia il Visto di conformità verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori;
- a sua volta, l’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.
Source: money.it
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