Ad essere sinceri mi ero un po’ preoccupato. Sono trascorse
ormai più di due settimane dall’ultimo poker di risposte
dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% del 30 agosto 2020
che aggiunte a quelle dei precedenti 25 e 26 agosto, di cui una sul
bonus facciate, avevano portato a 10
gli interventi sui principali bonus fiscali.
Superbonus 110% e Bonus Facciate: nuove risposte dell’Agenzia
delle Entrate
Giunti al 16 settembre 2021, ecco “finalmente” 3 nuovi
interventi:
- la risposta
n. 593/2021 – “Superbonus – intervento di ristrutturazione
edilizia, con aumento volumetrico e realizzazione di impianti, su
due unità immobiliari collabenti (F/2) facenti parte di un edificio
sprovvisto di APE – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34 (decreto Rilancio)”; - la risposta
n. 595/2021 – “Bonus facciate – edificio visibile dal mare e
non da vie, strade o suoli pubblici -Articolo 1, commi da 219 a
224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”; - la risposta
n. 598/2021 – “Superbonus – interventi antisismici su un
fabbricato situato in un centro storico – Articolo 119 e 121 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.
Superbonus 110% e centri storici: nuovi chiarimenti sul
progetto unitario
In questo articolo mi riferirò esclusivamente alla risposta n.
598/2021 che dimostra, ancora una volta, quanto necessaria sia una
proroga temporale per il bonus 110%, in considerazione delle
evoluzioni nelle risposte dei principali enti preposti al controllo
(Enea e AdE).
Appare utile ricordare la questione relativa alla fruizione del
Superbonus nella modifica
dimensionale degli infissi. Ma non solo. Alle ultime modifiche
apportate all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis), avrebbe dovuto fare seguito un aggiornamento
del portale Superbonus dell’Enea per il caricamento delle
asseverazioni. Aggiornamento dovuto al fotovoltaico (diventato
manutenzione straordinaria come intervento trainato e che quindi
godrà del limite di
spesa di 2.400 euro) e al nuovo calcolo del limite di spesa per
onlus e associazioni di volontariato (nuovo comma 10-bis).
Ma uno degli argomenti che ha tenuto più banco nell’ultimo anno
è stato il superbonus 110% nei centri storici. L’art. 16-bis, comma
1, lettera i) del TUIR, nel definire gli interventi che accedono
alla detrazione fiscale di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1
sepies del D.L. n. 63/2013 e di cui all’art. 119, comma 4 del
Decreto Rilancio, ha ammesso che:
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche
e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
e, ove riguardino i centri storici, devono essere
eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari.
E sul progetto unitario si è aperto un mondo di interpretazioni
e risposte, anche contraddittorie, della stessa Agenzia delle
Entrate, a cui si è dovuto aggiungere l’intervento della
Commissione per il monitoraggio del Sismabonus con la
risposta n. 4 di luglio 2021.
L’interpello del contribuente
Nel nuovo caso sottoposto alla lente del Fisco, un contribuente
rappresenta questa situazione:
- condominio che intente effettuare interventi antisismici
finalizzati al consolidamento statico del fabbricato; - fabbricato sito in un centro storico e rappresentato da una
singola unità edilizia strutturale che risulta strutturalmente
connessa ad un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra
loro da collegamenti strutturali determinati dalla storia
evolutiva, costituendo quindi nell’insieme un aggregato edilizio
ovvero strutturale.
Ecco i punti che l’istante chiede di chiarire:
- le modalità di inquadramento della zona
sismica; - la definizione di “progetto unitario”, al fine di comprendere
se l’intervento di consolidamento statico per usufruire del
Superbonus (con un intervento trainante) possa essere limitato al
condominio in oggetto che costituisce singola unità
edilizia strutturale dell’agglomerato, oppure se lo stesso
intervento debba essere esteso all’intero agglomerato
edilizio; - se il progetto dell’intervento agevolabile con il Superbonus
debba essere mirato a risolvere le criticità di carattere statico
che interessano il fabbricato “ovvero non risulta chiaro se il
progettista sia tenuto o meno a definire un intervento di
consolidamento statico sulla base di una classificazione che tenga
in conto la priorità degli interventi, ovvero sulla base di un
indice di rischio per carichi statici definiti eventualmente come
rapporto tra il sovraccarico variabile statico massimo sopportabile
dalla parte di struttura considerata ed il sovraccarico variabile
statico previsto per il progetto di una struttura nuova“; - quale sia il limite di spesa agevolabile per l’intervento
antisismico di consolidamento statico; - se la valutazione della sicurezza sismica possa essere eseguita
riferendosi esclusivamente al corpo di fabbrica oggetto di studio,
ovvero edificio parte di un agglomerato edilizio; - se l’intervento sismabonus debba essere esteso a due condomini
al fine di interessare le strutture dei corpi di fabbrica che
interessano le unità immobiliari in oggetto; - come procedere al calcolo dell’onorario del responsabile dei
lavori e in quale misura rientra tra le spese agevolabili.
Superbonus, Sismabonus e zone sismiche
In riferimento al primo quesito e alle zone sismiche, l’Agenzia
delle Entrate era già entrata nel merito con la risposta n.
516 del 27 luglio 2021 in cui era stato chiarito che non
rientra nella sua competenza stabilire le modalità con cui i Comuni
vengono classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4. Ma anche che è
possibile consultare la mappa di classificazione del rischio
sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni,
pubblicata sul sito della Protezione
Civile.
Superbonus, Sismabonus e progetto unitario
Come anticipato, sul progetto unitario è necessario registrare
il
chiarimento della Commissione per il monitoraggio del
Sismabonus, citato anche da AdE nella sua nuova risposta.
Entrando nel dettaglio, secondo la Commissione il riferimento ai
progetti unitari contenuto nell’art. 16-bis, comma
1, lettera i) del DPR n. 917/1986 deve essere inteso come limitato
al concetto di singola unità strutturale e non all’intero aggregato
edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici.
La Commissione ricorda pure la definizione di unità
strutturale contenuta nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni ed evidenzia che intervenire sugli aggregati in maniera
organica, anche in considerazione del frazionamento delle
proprietà, pone seri limiti di applicazione del sismabonus o
supersismabonus, mettendo a rischio l’obiettivo principale, ovvero
migliorare la qualità strutturale del costruito e ridurre il
rischio sismico. Proprio per questo motivo, senza necessariamente
dover realizzare la verifica sismica dell’intero edificio aggregato
o delle singole unità strutturali, la buona esecuzione di
interventi locali consente di raggiungere una riduzione del rischio
sismico.
Viene richiamata la definizione di unità strutturale
individuabile all’interno delle NTC 2018 (§ 8.7.l) come quella
porzione di aggregato che “… dovrà avere continuità da cielo
a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di
norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali,
o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente,
diversi.”. Tale concetto è stato più estesamente esplicitato
nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale “L’US è
caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti
dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si
terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi
caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con
la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con
continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e,
generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti
strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con
tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali
diversi, oppure in epoche diverse“.
E in definitiva, ma anche “finalmente”, l’Agenzia delle Entrate
ammette che ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere
un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente
indipendente dagli altri edifici richiede verifiche tecniche e
accertamenti di fatto che non competono alla scrivente in sede di
risposta alle istanze di interpello.
Sismabonus e limite di spesa
Con riferimento al quesito sul limite di spesa ammesso alla
detrazione, trattandosi di sismabonus e non ecobonus, l’ammontare
di spesa costituisce il limite massimo di spesa agevolabile
riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole
unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la
detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai
millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed
effettivamente rimborsata al condominio.
In particolare, il limite massimo di spesa per gli interventi
antisismici è determinato nella misura di 96.000 euro moltiplicato
per numero delle unità di cui si compone l’edificio.
Criteri di determinazione del consolidamento statico
dell’edificio
Anche sugli aspetti relativi ai criteri di determinazione del
consolidamento statico dell’edificio, AdE ha ammesso che essendo
quesiti di natura tecnica, non è compito suo rispondere.
Sismabonus e Responsabile lavori: le spese ammissibili e il
calcolo del compenso
Interessante è la risposta che riguarda il compenso della figura
del “Responsabile dei lavori”. L’istante parla di attività svolte
sia in fase progettuale che in fase di esecuzione dei lavori. AdE
ha confermato che la detrazione del 110%, nei limiti previsti per
ciascun intervento, spetta a tutte le spese caratterizzate da
un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla
detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i
compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo
svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione
dei lavori e all’accesso al Superbonus.
Al fine di poter detrarre i costi relativi agli interventi è
sempre necessario:
- che le spese sostenute siano documentate ed effettivamente
rimaste a carico del committente; - che vi sia una fattura, un documento di spesa o qualunque altra
documentazione nella quale venga descritto il servizio reso.
Le spese spettanti al “Responsabile dei lavori”,potranno,
dunque, essere ammesse a beneficiare delle detrazioni se collegati
alla realizzazione degli interventi ammessi al Superbonus.
Le spese per le asseverazioni
Detraibili al 110% sono anche tutte le spese sostenute per le
prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi di riqualificazione energetica, per la redazione
dell’A.P.E., nonché per l’asseverazione del rispetto dei requisiti
degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente
congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. In questo caso la misura del compenso si calcola
utilizzando i valori massimi indicati nel decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri).
Novità: benché io stesso avessi trovato un vuoto normativo sui
parametri da utilizzare per il compenso del professionista nel
Sismabonus, AdE ammette che gli stessi criteri del Decreto
Parametri possono essere utilizzati anche per le spese relative
agli interventi antisismici.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.