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Superbonus 110% e centro storico: nuove conferme sull’unità strutturale – Lavori Pubblici

Nonostante il Superbonus 110% sia in vigore
dall’1 luglio 2020 e le norme che riguardano il sismabonus
ordinario
siano ancora più datate (2017), solo nel 2021 è “scoppiate” una problematica riguardante le detrazioni
fiscali
per gli interventi antisismici:
il progetto unitario per i centri
storici
.

Superbonus e centro storico: nuovo intervento dell’Agenzia
delle Entrate

Un problema nato a seguito la risposta della Direzione Regionale
per l’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate ad un
richiesta di interpello
riguardante un progetto di
miglioramento sismico di un fabbricato in centro storico. Da questa
ne sono nate poi altre da parte della Direzione centrale dell’AdE
oltre ad alcuni chiarimenti forniti dalla Commissione consultiva
per il monitoraggio dell’applicazione del Sismabonus.

Ultima in ordine cronologico è la risposta
n. 630 del 28 settembre 2021
che ci consente di ribadire un
concetto ormai pacifico quando si parla delle detrazioni di cui
all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986.
Come detto, l’attenzione si è catalizzata sull’ultima parte della
richiamata lettera i) che nel definire gli interventi di riduzione
del rischio sismico nei centri storici parla di “progetti unitari”,
senza però che ci sia alcun riferimento normativo a definirlo.

Il nuovo caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso sottoposto al giudizio di AdE, l’istante è
proprietario di un fabbricato in centro storico, rientrante
all’interno di un più grande aggregato edilizio, che rientra nel
concetto di unità strutturale di cui al cap. 8.7.1 delle NTC 2018
con “strutture in continuità dalle fondazioni al tetto”.

Il quesito al Fisco è chiaro: potrà fruire l’istante del
superbonus 110% sebbene gli interventi siano limitati alla singola
unità strutturale e non vengano eseguiti sulla base di un “progetto
unitario”, che coinvolga tutti gli edifici contigui
all’immobile?

I pareri resi sugli interventi locali

Per rispondere alla domanda, l’Agenzia delle Entrate ha
richiamato:

  • la circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21
    gennaio 2019, n. 7
  • il Parere della Commissione per il monitoraggio del sismabonus
    21 ottobre 2020, prot. 8047;
  • la nota della Commissione per il monitoraggio del sismabonus 2
    febbraio 2021, R.U. 0031615;
  • il parere della Commissione per il monitoraggio del sismabonus
    n. 4 del 13 luglio 2021, R.U. 0007035.

Tutti chiarimenti che conducono alla conclusione che gli “interventi di riparazione o locali” (cap. 8.4.1 delle NTC 2018)
rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo
16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR. Come ormai è chiaro, gli
interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle
agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di
meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità
locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme
della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti
esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la
realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie,
tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di
catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o
di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa
categoria.

Interventi ammissibili

La Commissione per il monitoraggio del sismabonus fornisce anche
un elenco esemplificativo e non esaustivo degli interventi
ammissibili:

  • interventi sulle coperture, e più in generale sugli
    orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della
    capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle
    spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento
    dell’azione di ritegno delle murature, alla
    riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura,
    ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza
    originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo
    armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da
    vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione
    dei componenti, ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di
    meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e
    tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in
    muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in
    c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di
    meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque
    tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne
    la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla
    struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di
    elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti,
    controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura
    principale”.

L’unità strutturale

Viene anche chiarito che gli interventi di miglioramento (cap.
8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (cap. 8.4.3 delle NTC 2018) e,
conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno
essere riferiti alla singola unità strutturale,
individuata con le modalità indicate dalle NTC 2018, anche nel caso
in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera
unità strutturale. Nel caso di interventi di demolizione e
ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione
di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto
delle NTC 2018 e relativa Circolare applicativa, si richiama in
particolare l’attenzione a quanto riportato, in merito, al
paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest’ultima”.

Il caso di specie

Nel caso di specie, in cui l’Istante risulta essere
comproprietario di un edificio sito in un centro storico, fermo
restando che sono agevolabili esclusivamente gli interventi, in
quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione
del rischio sismico degli edifici, realizzati sulle parti
strutturali dell’intero edificio, nell’ambito della fattispecie
rappresentata spetterà al professionista incaricato valutare, sulla
base dei chiarimenti forniti dalla Commissione Consultiva per il
monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28 febbraio.2017, n. 58, e
delle linee guida ad esso allegate, se gli interventi antisismici
prospettati possiedano i requisiti per essere considerati “interventi di riparazioni o locali”, l’individuazione di una “unità strutturale” secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) ed ogni
valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di
intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto
all’edificio considerato nella sua interezza.

Al ricorrere di tali presupposti e nel rispetto di tutte le
ulteriori condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalla
normativa di riferimento, l’Istante per i suddetti interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti
strutturali dell’edificio avrà diritto a fruire del Superbonus di
cui all’articolo 119, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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