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Superbonus 110% e cessione del credito: arrivano i 5 giorni di attesa e di paura – Lavori Pubblici

Arrivano i cinque giorni di attesa previsti all’articolo
122-bis, comma 1 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), in vigore dal 12 novembre 2021 a seguito del Decreto
Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) entro i quali l’Agenzia
delle Entrate potrà confermare o ribaltare l’avvenuta cessione dei
crediti maturati dagli interventi di superbonus e altri bonus
edilizi previsti all’art. 121, comma. Giorni che per molti si
trasformeranno in momenti di ansia e paura, considerata in molti
casi l’entità dei crediti di cui si parla.

Conferma cessione dei crediti: il provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate

Sono trascorsi soltanto 20 giorni dall’entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157
(Decreto anti frode) e sembra proprio che
oltre al Governo voglia fare sul serio anche l’Agenzia delle
Entrate che ha reso noto ieri il Provvedimento 1 dicembre
2021, n. 340450
avente ad oggetto “Definizione dei criteri
e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall’articolo 2
del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle comunicazioni
delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni
inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
”.

I nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate

Il Provvedimento era previsto al comma 1 dell’articolo 2
del citato decreto-legge n. 157/2021 che ha introdotto nel Decreto
Rilancio l’articolo 122-bis rubricato “Misure di contrasto
alle frodi in materia di cessioni dei crediti” e non fa, altro che
applicare le previsioni contenute nello stesso articolo
122-bis.

I contenuti del Provvedimento

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente i
seguenti paragrafi:

  1. Oggetto del provvedimento
  2. Criteri selettivi
  3. Procedura di sospensione e di annullamento

Criteri selettivi

In merito ai criteri selettivi, nel Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate è precisato quanto segue:

  • le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni
    dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle
    entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n.
    34/2020, che presentano profili di rischio, sono selezionate per
    l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo
    122-bis, comma 1, introdotto dall’articlo 1 del
    decreto-legge n. 157/2021;
  • la sospensione, ai fini del controllo preventivo delle
    comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti
    dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del
    decreto-legge, riferiti:
    1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle
      comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe
      tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione
      finanziaria;
    2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti
      che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati,
      sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o
      comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
    3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
      indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Procedura di sospensione

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dalla
regolare ricezione della comunicazione, rende noto noto al soggetto
che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai
sensi dell’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge n. 157/2021
con la precisazione che il periodo di sospensione non può essere
maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia
delle entrate rende nota la sospensione stessa.

Nel provvedimento è, poi, precisato che:

  • la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del
    decreto-legge è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i
    servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del
    decreto-legge è comunicata con avviso pubblicato nella stessa
    sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
    entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della
comunicazione.       

Procedura di annullamento

L’Agenzia delle Entrate, se in esito alle verifiche effettuate
ritiene che siano confermati gli elementi che hanno determinato la
sospensione, rende noto l’annullamento degli effetti della
comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa
motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non
effettuata. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso
noto con le stesse modalità previste per la procedura di
sospensione. Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata
tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, tale soggetto è tenuto a informare
dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare
della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli
quanto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni considerate effettuate e Caducazione della
sospensione

Se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle
entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno
determinato la sospensione, ovvero sia decorso il periodo massimo
di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate
e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739
del 1 luglio 2020
e prot. n. 283847
dell’8 agosto 2020
; restando, però, fermi i successivi ordinari
controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle
comunicazioni stesse.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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