Partono i primi controlli sulle cessioni dei crediti relative ai bonus casa derivanti dal Decreto anti frodi. Lo riporta Il Sole 24 Ore precisando che “diversi professionisti stanno ricevendo in questi giorni le prime lettere dell’Agenzia delle Entrate”.
L’Amministrazione finanziaria sta effettuando i controlli preventivi sulle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per il Superbonus 110% e i bonus casa ordinari, congelando per 30 giorni a titolo cautelare quelle che presentano indicatori di anomalia. Come riporta il quotidiano di Confindustria in particolare le Entrate nelle missive indirizzate ai professionisti che si sono occupati di cessione, comunicano in primo luogo la sospensione del credito, chiede una serie di documenti entro cinque giorni e infine informa che, in caso di mancata risposta, «la comunicazione verrà considerata non effettuata».
Quali sono questi documenti? Tra questi, continua il quotidiano, figurano il visto di conformità; 2) l’asseverazione «di efficienza energetica»; le fatture relative ai lavori e alle spese pagate per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, con i relativi pagamenti (cioè le ricevute dei bonifici); la Cila; la polizza assicurativa stipulata dai tecnici asseveratori.
Tra i destinatari di queste lettere non figura – neppure in copia – il contribuente. IN base al Decreto anti frodi, una volta avviato il controllo, decorsi 30 giorni, la cessione si sblocca in automatico, mentre al contrario se dovessero esserci problemi che rendono definitivo il blocco, l’iter si chiude.
Superbonus 110% e cessione credito: cosa prevede il decreto anti frodi
Introdotto dal decreto rilancio, il Superbonus è l’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus optando per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate. La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e di istituti di credito e intermediari finanziari.
Moltissime le frodi scoperte in merito alla cessione. Gli ultimi dati dell’Agenzia delle entrate parlano di 4,4 miliardi le truffe messe a segno in Italia intorno ai bonus edilizi, a partire dal Superbonus al 110% per l’appunto. Una cifra monstre resa nota dalle Entrate che ha delineato un quadro preoccupante, dove la criminalità organizzata non ha avuto difficoltà ad insinuarsi. Al 31 dicembre scorso, le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia attraverso l’apposita piattaforma sono stati quasi 4,8 milioni, per un controvalore complessivo di oltre 38,4 miliardi di euro. Su questi numeri, come ha spiegato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si è innestato il meccanismo fraudolento, con “gravi irregolarità connesse alla creazione, anche da parte di organizzazioni criminali ramificate su tutto il territorio nazionale, di crediti d’imposta inesistenti per importi di vari miliardi di euro che, dopo articolate concatenazioni di cessioni a società e persone fisiche interposte, sono stati in parte monetizzati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari”. E in alcuni casi, “i proventi delle frodi sono stati veicolati all’estero”.
Da qui il governo è intervenuto approvando il decreto “Frodi” che ha sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima (già previsto dal Sostegni-ter e poi abrogato dallo stesso decreto Frodi), dando la possibilità a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione a contrasto degli illeciti, cioè dal 26 febbraio 2022, di fare due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati.
Per soggetti qualificati si intendono precisamente banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Source: wallstreetitalia.com
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