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Superbonus 110% e cessione del credito: chiusa la piattaforma di Poste Italiane – Lavori Pubblici

Era nell’aria da giorni, almeno da quando è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Poste
Italiane ha ufficialmente disattivato la piattaforma per il
servizio di acquisto di crediti d’imposta.

Poste Italiane disattiva la piattaforma di cessione del
credito

Un alert pubblicato sulla pagina informativa sul superbonus di
Poste Italiana recita “Si informa che la piattaforma per il
servizio di acquisto di crediti d’imposta non è attiva” e cliccando
su “richiedi online” capeggia la scritta “Piattaforma non attiva”.
Tutto bloccato. Fino a quando non si sa.

Piattaforma Poste Italiane

La decisione di Poste Italiane arriva a seguito della
pubblicazione dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) apportata recentemente dal Decreto Sostegni-ter che ha
limitato ad una la possibilità di cessione del credito fiscale
maturato a seguito di interventi di superbonus 110%, bonus facciate
e tutti gli altri bonus edilizi che accedono alle opzioni
alternative di cui all’art. 121 stesso.

Le modifiche dal Decreto Sostegni-ter

La nuova versione dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio
prevede:

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono
optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo
dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai
medesimi
ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari senza
facoltà di successiva cessione
;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari senza facoltà di successiva
cessione
.

Modifiche che riguardano i crediti che alla data del 7 febbraio
2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni
alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Questi
crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Viene anche previsto che sono nulli i contratti di cessione
conclusi in violazione delle nuove disposizioni.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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