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Superbonus 110% e cessione del credito: dal Fisco tutte le modifiche normative – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e cessione del credito: dal Fisco tutte le modifiche normative - Lavori Pubblici

Da maggio 2020 l’attenzione del comparto dell’edilizia si è
concentrata sulle ormai note a tutti detrazioni fiscali del 110%.
Il cosiddetto superbonus 110% che, unito al meccanismo di cessione
del credito, ha prodotto importanti risultati in termini di
interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio
sismico.

Superbonus 110% e cessione del credito: le due “fasi”
normative

Un sistema nato con un provvedimento d’urgenza, il Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che superata la conversione in legge
ha già ricevuto modifiche da 16 provvedimenti normativi tra altri
decreti legge, leggi conversione e leggi di bilancio.

Tra questi 16 interventi normativi (che non corrispondono a 16
modifiche ma molte di più) è possibile suddividere due distinte
fasi:

  • quella correttiva che ha provato a modificare, semplificare e
    sistemare alcuni bug che operativamente sono stati individuati, e
    che termina con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022;
  • quella involutiva avviata a partire dal Decreto Sostegni-ter
    che, intervenendo continuamente sul meccanismo delle opzioni
    alternative, ha bloccato l’acquisto dei crediti fiscali e lasciato
    col cerino in mano chi aveva creduto nello sconto in fattura con
    possibilità di rivendita.

Entrando nel dettaglio, il Decreto Rilancio è stato
modificato:

In totale, sono 16 i provvedimenti normativi direttamente
intervenuti sulla normativa di rango primario. 17 se consideriamo
anche il
Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n.
75
che ha modificato un provvedimento attuativo, il Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020
, cosiddetto
requisiti tecnici ecobonus.

Superbonus 110% e cessione del credito: gli interventi
dell’Agenzia delle Entrate

Considerata la mole di modifiche, l’argomento non risulta essere
particolarmente semplice da affrontare e lo dimostrano gli
interventi dell’Agenzia delle Entrate:

  • 210 risposte della Direzione Centrale;
  • 5 aggiornamenti della guida al Superbonus 110%;
  • 5 circolari applicative;
  • 12 provvedimenti del Direttore.

Con l’ultima circolare
23 giugno 2022, n. 23/E
, la nuova “super circolare”, l’Agenzia
delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti che riguardano:

  • i soggetti che possono fruire del superbonus;
  • gli edifici interessati;
  • le tipologie di interventi;
  • le spese ammesse alla detrazione;
  • l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del
    credito in alternativa alle detrazioni;
  • gli adempimenti procedurali.

Interessante è la parte finale della guida che fa un vero e
proprio excursus dettagliato delle modifiche normative. Eccolo di
seguito.

Superbonus 110% e Decreto Agosto

Il decreto Agosto ha modificato l’articolo 119 del decreto
Rilancio:

  • inserendo il comma 1-bis, ai sensi del quale, ai fini
    dell’applicazione del Superbonus,
  • «per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso
    indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da
    cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o
    da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva»;
  • inserendo il comma 1-ter, ai sensi del quale nei Comuni dei
    territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per interventi
    di efficienza energetica spetta per l’importo eccedente il
    contributo previsto per la ricostruzione;
  • inserendo il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle
    spese ammesse al Superbonus, per interventi di efficienza
    energetica o antisismici di cui ai commi precedenti, sostenute
    entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli
    interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati
    dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge
    n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.
    L’incremento dei limiti di spesa non riguarda gli interventi
    “trainati” indicati ai commi 5, 6 e 8 dell’articolo 119
    (installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di
    accumulo e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).
    Il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si
    applica a tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati
    danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con
    esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
  • prevedendo che, con riferimento agli interventi realizzati su
    unità immobiliari appartenenti alla categoria A/9 (castelli e
    palazzi di eminenti pregi artistici o storici), il Superbonus non
    spetta solo se i predetti interventi riguardino unità immobiliari
    non aperte al pubblico;
  • introducendo il comma 9-bis, ai sensi del quale «Le
    deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto
    l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli
    eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione
    all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo
    121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
    la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
    dell’edificio».

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021

Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 30 dicembre
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). In particolare:

  • è stata introdotta, tra l’altro, la proroga delle disposizioni
    prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino
    al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre
    2021) e che, per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è
    ripartita in quattro quote annuali di pari importo (in luogo delle
    cinque quote previste). Per le spese sostenute dagli istituti
    autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
    aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti
    nella forma di società che rispondono ai requisiti della
    legislazione europea in materia di “in house providing” per gli
    interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica
    realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto
    dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, il
    Superbonus spetta fino al 31 dicembre 2022. È stata prevista una
    ulteriore proroga qualora gli interventi effettuati dai condomìni
    nonché dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
    denominati per i quali alla data, rispettivamente, del 30 giugno
    2022 o del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per
    almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. In tali casi,
    infatti, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute,
    rispettivamente, entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 giugno
    2023;
  • viene previsto che rientrano nella disciplina agevolativa gli
    interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il
    concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto
    eventualmente esistente [comma 1, lettera a)], nonché quelli
    finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche
    (indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo
    unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) anche ove
    effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni,
    realizzati congiuntamente con gli interventi “trainanti” di
    efficienza energetica;
  • vengono inseriti tra gli interventi agevolabili ai fini del
    Superbonus anche quelli realizzati su edifici composti da due a
    quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da
    un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
    Anche in tale ultima ipotesi, i predetti soggetti possono
    beneficiare del Superbonus per gli interventi realizzati su un
    numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
    riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle
    parti comuni dell’edificio;
  • viene previsto che, ai fini dell’applicazione del Superbonus,
    una unità immobiliare può essere considerata “funzionalmente
    indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti
    installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per
    l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per
    l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
  • è stato stabilito che sono ricompresi fra gli edifici che
    accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di
    prestazione energetica (A.P.E.) perché sprovvisti di copertura, di
    uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli
    interventi – che devono comprendere anche quelli di isolamento
    termico di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a), anche in caso
    di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime
    esistente – raggiungano la classe energetica “A”;
  • viene modificato il comma 4-ter, al fine di estendere la
    disposizione ivi recata – prima limitata ai soli Comuni del Centro
    Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo
    colpiti dal sisma 2009 – a tutti i Comuni interessati da eventi
    sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato
    d’emergenza e viene altresì stabilito che l’aumento del 50 per
    cento del limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi
    di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi
    sismici è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno
    2022 (non più entro il 31 dicembre 2020);
  • viene inserito il comma 4-quater, ai sensi del quale, nei
    Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far
    data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato
    d’emergenza, il Superbonus per interventi antisismici spetta per
    l’importo eccedente il contributo previsto per la
    ricostruzione;
  • viene previsto, confermando quanto già affermato in via
    interpretativa, che la detrazione delle spese per l’installazione
    di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su
    edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
    annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo
    per la spesa sostenuta nel 2022) spetta anche qualora tali impianti
    siano realizzati su strutture pertinenziali agli edifici (terreni,
    pensilina, etc.);
  • viene modificato il comma 8, relativo alla detrazione
    riconosciuta per l’installazione di infrastrutture per la ricarica
    di veicoli elettrici negli edifici, al fine di stabilire che, fatti
    salvi gli interventi in corso di esecuzione, il Superbonus spetta,
    con riferimento a una sola colonnina di ricarica per unità
    immobiliare, nei seguenti limiti: 2.000 euro per gli edifici
    unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di
    edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
    dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che
    installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per
    edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero
    superiore ad otto colonnine;
  • viene stabilito che le deliberazioni dell’assemblea del
    condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini
    dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide
    se approvate con le stesse modalità di approvazione degli
    interventi (comma 9-bis dell’articolo 119) a condizione che i
    condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
    favorevole;
  • viene previsto, confermando quanto chiarito in via
    interpretativa, che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si
    considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni
    e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa
    per danni derivanti da attività professionale (articolo 5 del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
    agosto 2012, n.137) che rispetti determinati requisiti (comma
    14);
  • viene stabilito che per gli interventi ammessi al Superbonus,
    nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e
    accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:
    “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio
    2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza
    energetica o interventi antisismici”;
  • viene previsto che le disposizioni in materia di opzione per la
    cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni (articolo 121
    del decreto Rilancio) si applicano anche ai soggetti che sostengono
    nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al Superbonus
    elencati all’articolo 119.

Superbonus 110% e Decreto Legge n. 59/2021

Ulteriori modifiche alla disciplina del Superbonus sono state
apportate nel 2021 dal decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, in vigore dall’8 maggio 2021.

In particolare, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto legge
n. 59 del 2021 ha:

  • prorogato di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per
    avvalersi del Superbonus per le spese sostenute dagli IACP comunque
    denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali.
    Qualora a tale data siano stati effettuati lavori per almeno il 60
    per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche
    per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • stabilito che il Superbonus spetta relativamente agli
    interventi effettuati dai condomìni anche per le spese sostenute
    entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di
    avanzamento dei lavori.

Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis

L’articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto
legge n. 77 del 2021, tra l’altro, ha:

  • stabilito che il Superbonus si applica anche alle spese
    sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle
    barriere architettoniche, di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
    lettera e), del TUIR, che vengono realizzati congiuntamente a
    quelli antisismici. Tale possibilità era già prevista, a partire
    dal 1°gennaio 2021, nel caso in cui tali interventi fossero
    realizzati congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza
    energetica;
  • aggiunto il comma 10-bis, che disciplina la modalità di calcolo
    delle spese ammesse al Superbonus sostenute dalle organizzazioni
    non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del
    decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che svolgono attività
    di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui
    membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
    compenso o indennità di carica e che siano in possesso di immobili
    rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di
    proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.
    L’accesso al Superbonus è subordinato alla condizione che il
    contratto di comodato d’uso gratuito sia regolarmente registrato in
    data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore
    della disposizione. La norma prevede, in particolare, che il limite
    di spesa ammesso al Superbonus, «previsto per le singole unità
    immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie
    complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di
    efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento
    antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3- bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e
    8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come
    ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio
    del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
    dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre
    1993, n. 385».

Superbonus 110%, Legge di Bilancio 2022 e misure antifrode

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha
prorogato le disposizioni agevolative non in maniera generalizzata
ma in funzione dei soggetti beneficiari della detrazione. In
particolare, tra l’altro, ha sostituito il comma 8-bis
dell’articolo 119 (come modificato peraltro, da ultimo,
dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 maggio
2022, n. 50, in corso di conversione) stabilendo che «Per gli
interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui
al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera
d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle
singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o
dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del
110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del
70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento
per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati
su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla
data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno
il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo
possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del
presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle
persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d),
per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2023».

In sostanza, per effetto di tale sostituzione, l’agevolazione
spetta fino al 31 dicembre 2025 per le spese sostenute dai soggetti
indicati e alle condizioni previste nel predetto comma 8-bis, con
una progressiva diminuzione dell’aliquota di detrazione.

Viene, inoltre, inserito il comma 8-ter ai sensi del quale «Per
gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da
eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli
incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta,
in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per
cento».

In altri termini, con riferimento agli interventi ammessi al
Superbonus, effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato
lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110
per cento (senza, dunque, la riduzione dell’aliquota) per le spese
sostenute dai soggetti indicati nel citato comma 8- bis
dell’articolo 119, per la parte eccedente i contributi
commissariali per la ricostruzione.

Analoga proroga, alle medesime condizioni, è previsto anche per
la disposizione che aumenta del 50 per cento il limite delle spese
ammesse al Superbonus nel caso di rinuncia ai contributi per la
ricostruzione.

La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, inserito nell’articolo
119 del decreto Rilancio il comma 8-quater ai sensi del quale «La
detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche
per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma
8- bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8- bis».
Con tale previsione si è inteso estendere agli interventi
“trainati” l’applicazione delle medesime regole previste per gli
interventi “trainanti”.

Nella medesima legge di bilancio 2022, inoltre, sono state
trasfuse le norme del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157,
recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche» (c.d. decreto
Anti-frodi), abrogato dall’articolo 1, comma 41 della medesima
legge di bilancio 2022, che:

  • estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in
    cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione
    dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è
    presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo
    della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle
    entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta
    l’assistenza fiscale;
  • dispongono che, per stabilire la congruità dei prezzi, che deve
    essere attestata da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento
    anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni,
    con decreto del Ministro della transizione ecologica.
  • In vigenza del citato decreto Anti-frodi, è stata emanata la
    circolare n. 16/E del 29 novembre 2021.

Superbonus 110% e i Decreti Legge 2022

Ulteriori modifiche alla disciplina in commento sono state
apportate, dal decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nel quale sono state trasfuse le
norme del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato
dall’articolo 1, comma 2, della citata legge di conversione e, da
ultimo, dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di
conversione.

Source: lavoripubblici.it

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