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Superbonus 110% e cessione del credito: il Fisco può aggiornare un termine perentorio? – Lavori Pubblici

Le modifiche apportate dal Decreto Sostegni-ter al regime di
cessione del credito cominceranno a produrre i loro effetti sui
crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati
precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito).

Prossima proroga dai termini

L’Agenzia delle Entrate, però, nel comunicato relativo alla
pubblicazione del
nuovo modello di cessione del credito
e in una nuova
FAQ recentemente pubblicata
, ha anticipato la prossima
pubblicazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate che prorogherà dal 7 al 17 febbraio 2022 la data a cui fare
riferimento per individuare i crediti, precedentemente oggetto
delle opzioni, che possono essere ceduti esclusivamente una
ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finanziari.

Scelta dovuta ai tempi tecnici necessari per l’adeguamento del
software per la trasmissione telematica della
comunicazione delle opzioni. In questo modo, verrà prorogato il
termine previsto all’articolo 28, comma 2, del Sostegni-ter,
precedentemente al quale devono essere inviate le Comunicazioni per
le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020,
2021 e 2022.

In definitiva, a seguito di questo provvedimento del direttore,
la disciplina transitoria si applicherà ai crediti ceduti per i
quali la relativa comunicazione sia validamente trasmessa prima del
17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio
2022).

L’Agenzia delle Entrate può prorogare un termine
perentorio?

Ci siamo chiesti se l’Agenzia delle Entrate potesse modificare
un termine perentorio (7 febbraio 2022) previsto da una norma di
rango primario (il D.L. n. 4/2022). La risposta è affermativa.

L’art. 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n.
172, prevede:

I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e
comunicativi relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate possono essere prorogati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, adottato d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in presenza di eventi o circostanze che
comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva
esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
relativi agli adempimenti stessi.

Nel caso di specie, le difficoltà tecniche per aggiornare la
piattaforma per la comunicazione dell’opzione alternativa, da il
potere all’Agenzia delle Entrate di aggiornare l’obbligo
comunicativo relativo alla cessione del credito.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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