Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieBonus FacciateSuperbonus 110% e cessione del credito: il pdf con le nuove misure per il contrasto alle frodi – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e cessione del credito: il pdf con le nuove misure per il contrasto alle frodi – Lavori Pubblici

Non sono bastate le misure antifrode previste prima dal Decreto
Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode), poi riprese nella Legge n.
234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e, infine, riprese e potenziate
dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter). Il meccanismo
di cessione del credito maturato per i principali bonus edilizi
(tra cui superbonus 110% e bonus facciate) torna sotto i riflettori
di un nuovo provvedimento d’urgenza.

Cessione del credito nuovamente modificata

Sarà presentato oggi in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei
Ministri n. 62, un nuovo decreto legge recante “Misure urgenti per
il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità
prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. Un decreto legge che in
pochi articoli prova a sbloccare l’impasse venutasi a creare a
seguito delle ultimi modifiche apportate al meccanismo di cessione
del credito di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio).

Nuove misure chirurgiche che intervengono:

  • sul numero di cessioni del credito possibili;
  • sulla frammentazione dei crediti fiscali;
  • sulle sanzioni a carico dei tecnici che si occupano di
    asseverazioni;
  • sui termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a
    sequestro penale.

Via libera alle cessioni multiple

Il primo articolo del nuovo Decreto Legge interviene sull’art.
121, comma 1 del Decreto Rilancio, quello che definisce le due
opzioni alternative che dovrebbero diventare:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,
    fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato
    dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi
    ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari
    alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi)) ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta
    salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a
    favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
    previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
    bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
    1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto
    all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle
    leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
    assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
    dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni
    cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
    alla prima
    ;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta
    salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a
    favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
    previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia
    bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
    1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto
    all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle
    leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di
    assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto
    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione
    dell’articolo 122-bis, comma 4, per ogni cessione intercorrente tra
    i predetti soggetti, anche successiva alla prima
    .

In questo modo il sistema consentirà, dopo l’acquisizione del
credito, di cedere altre 2 volte ma solo banche e intermediari
finanziari iscritti all’albo o a imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia. Ai predetti soggetti permane
l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta quando sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i
fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività
criminosa.

Stop alla frammentazione dei crediti

Altra modifica all’art. 121 del Decreto Rilancio prevede
l’inserimento del seguente comma 1-quater:

I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni
parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione
all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al
comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle
eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal
provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima
cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle
entrate a partire dal 1° maggio 2022
.

In questo modo viene eliminato il problema della frammentazione
dei crediti e previsto un codice di tracciabilità del credito
mediante un codice identificativo univoco.

Misure sanzionatorie

Previsto l’inserimento all’art. 119 del Decreto Rilancio del
seguente comma 13-bis.1:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al
comma 13, espone informazioni false o omette di riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero
attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000
euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto
profitto per sé o per altri la pena è aumentata
.

Altra modifica in tema di assicurazioni, viene prevista la
stipula di una assicurazione per ogni intervento comportante
attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi
dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a
sequestro penale

L’utilizzo dei crediti d’imposta, nel caso in cui tali crediti
siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può
avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di
sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e
122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aumentati di
un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando
il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti
d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima
durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili
dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che
hanno esercitato le opzioni alternative.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment