Benché Poste Italiane abbia previsto che le richieste di
cessione ricevute fino all’1 febbraio 2022 restano soggette a
istruttoria ai sensi del processo all’epoca applicabile, non sono
poche le segnalazioni arrivate in redazione da parte di
professionisti che si sono visti richiedere una integrazione
documentale.
Superbonus 110%: la riapertura della piattaforma di Poste
Italiane
Ricordiamo, infatti, che a seguito della pubblicazione del D.L.
n. 13/2022 e delle modifiche al meccanismo di cessione del credito
previsto all’art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), Poste Italiane aveva temporaneamente sospeso l’acquisto
dei crediti edilizi e bloccato la sua piattaforma.
Il 7 marzo 2022 la
piattaforma di cessione del credito di Poste Italiane è stata
riaperta ma con molte novità tra le quali:
- l’acquisto di crediti d’imposta unicamente da quei soggetti che
abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. prime
cessioni); - l’acquisto di crediti relativi alle quote annuali fruibili a
partire dal 2023 in relazione a crediti maturati a fronte di spese
sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni
precedenti; - importo complessivo massimo cedibile (anche tramite più
cessioni) pari a 150 mila euro per tutti i cedenti (il limite tiene
conto di tutte le cessioni effettuate a Poste Italiane a partire
dall’avvio del servizio nel settembre 2020).
Cambiato anche l’importo liquidato, adesso pari a:
- 100 euro per ogni 110 euro di credito d’imposta acquistato da
Poste Italiane per gli interventi relativi al Superbonus 110% con
recupero in 4 anni (pari al 90,91% del valore nominale del credito
d’imposta maturato) - 89,5 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da
Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti
per il Superbonus 110% con recupero in 5 anni (pari al 89,5% del
valore nominale del credito d’imposta maturato) - 80 euro per ogni 100 euro di credito d’imposta acquistato da
Poste Italiane per gli interventi diversi da quelli qualificanti
per il Superbonus 110% con recupero in 10 anni (pari al 80% del
valore nominale del credito d’imposta maturato).
Cessione dei credito ante 1 febbraio 2022
Come indicato espressamente sul portale Superbonus di Poste
Italiane alla nota 1 della Sezione “CHI PUÒ RICHIEDERE LA CESSIONE
DEL CREDITO D’IMPOSTA”:
Le richieste di cessione ricevute fino al 1° febbraio 2022
restano soggette a istruttoria ai sensi del processo all’epoca
applicabile.
Sono arrivate in redazione delle segnalazioni di professionisti
relative a pratiche di cessione del credito da superbonus 110%
precedenti l’1 febbraio 2022. Da quel che leggiamo, Poste Italiane
ha chiesto tassativamente un’integrazione documentale che, se
inviata incompleta o oltre i limiti temporali concessi, prevede
l’impossibilità di procedere oltre (nessuna possibilità ulteriore
di integrazione o correzione dell’errore).
Integrazione documentale per pratiche ante 1 febbraio 2021
In caso di proposta di cessione del credito di imposta derivante
da sconto in fattura:
- copia del “modulo di comunicazione dell’opzione di contributo
sotto forma di sconto” trasmesso all’Agenzia delle Entrate, con
relativa ricevuta rilasciata da quest’ultima; - copia dell’asseverazione dei lavori eseguiti cui fa riferimento
il credito d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane
oppure, in alternativa, copia delle fatture emesse a fronte dei
lavori effettuati, da cui risultino il nome e cognome o la
denominazione sociale e codice fiscale o partita IVA sia
dell’emittente la fattura che del destinatario della stessa e da
cui risulti esplicitamente che è stato praticato uno sconto in
fattura ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio (D.L. n.
34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020); - in caso di credito d’imposta diverso dal Superbonus 110%,
evidenza dei pagamenti ricevuti da cui risulti la causale del
versamento, il nome e cognome ovvero la denominazione del soggetto
che ha effettuato il pagamento e il nome e cognome o la
denominazione del soggetto a favore del quale il bonifico è stato
effettuato (e.g., estratto conto); - ove nella disponibilità del proponente, copia di un documento
attestante il diritto di proprietà o di godimento sull’immobile sul
quale sono stati effettuati i lavori cui fa riferimento il credito
d’imposta che si propone di cedere a Poste Italiane (e.g., visura
catastale storicizzata per la proprietà, il solo frontespizio del
contratto di locazione o comodato d’uso per il godimento, da cui
risultino le parti e l’immobile interessato); - copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o
patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con
riferimento al costo dei lavori eseguiti (e.g., per le ditte
individuali o i liberi professionisti ultima dichiarazione dei
redditi presentata; per le persone giuridiche ultimo bilancio
approvato o ultima dichiarazione dei redditi presentata).
In caso di proposta di cessione del credito di imposta
successiva alla prima e diversa dalla cessione del credito
d’imposta derivante da sconto in fattura:
- copia di documentazione che dimostri la capacità reddituale o
patrimoniale del proponente la cessione del credito d’imposta con
riferimento all’acquisto del credito d’imposta che propone di
cedere a Poste Italiane (e.g., per le ditte individuali o i liberi
professionisti l’ultima dichiarazione dei redditi presentata; per
le persone giuridiche ultimo bilancio approvato o ultima
dichiarazione dei redditi presentata); - copia del contratto di compravendita o altro titolo da cui
deriva la proprietà del credito d’imposta che si propone di cedere
a Poste Italiane (e.g., contratto di acquisto del credito d’imposta
o altro contratto da cui sia derivata l’acquisizione del credito
d’imposta); - salvo i casi di acquisto del credito d’imposta a fronte della
prestazione di servizi o in compensazione, copia del bonifico di
pagamento del credito d’imposta che si propone di cedere a Poste
Italiane da cui risultino il nome e il cognome o la denominazione
sociale del pagatore e la causale del versamento.
Documenti che dovranno essere trasmessi via e-mail entro il
termine tassativo indicato e con le seguenti caratteristiche:
- formato PDF leggibile;
- raggruppati in una o più email in file della dimensione massima
di 2,5 MB ciascuno, per una dimensione massima complessiva di
ciascuna email che sarà inviata non eccedente 10 MB.
L’invio della documentazione e delle informazioni richieste
potrà essere effettuato esclusivamente:
- rispondendo alla email di richiesta documentale ricevuta, senza
modificarne in alcun modo l’oggetto; - oppure inviando una o più e-mail (tutte nello stesso giorno)
all’indirizzo creditoimposta@posteitaliane.it con l’obbligo di
riportare in ciascuna di esse lo stesso oggetto della e-mail di
richiesta documentale ricevuta.
Poste Italiane sottolinea pure che:
- la mancata risposta nel termine indicato o l’invio di
documentazione o informazioni non conformi a quanto richiesto, non
coerenti o non leggibili, o l’invio mediante mezzi o con modalità
diverse da quelle indicate (e.g., assenza di oggetto o oggetto
diverso da quello della presente o mittente errato, invio di
molteplici e-mail, ma non tutte nel medesimo giorno) non
consentiranno di dare seguito alla proposta di contratto; - l’esame della documentazione qui richiesta potrà richiedere
anche tempi prolungati.
La mancata risposta alla email di richiesta documentale entro i
termini previsti corrisponde all’annullamento della pratica di
cessione del credito d’imposta a Poste Italiane. In questo caso,
dopo il predetto termine Poste Italiane provvederà a rifiutare
sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate la cessione del Suo
credito di imposta a proprio favore.
Source: lavoripubblici.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.