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Superbonus 110% e CILAS: cosa fare con gli interventi misti? – Lavori Pubblici

Sto realizzando un intervento di riqualificazione complessiva
del mio immobile. Parte dell’intervento, che non prevede
demolizione e ricostruzione, accede al superbonus 110%. Altra pare
dell’intervento non accede ad alcun bonus fiscale. Complessivamente
l’intervento ricade nel regime del permesso di costruire. Devo
comunque presentare la CILAS?

Superbonus 110%, CILAS e interventi misti: la domanda alla
posta di LavoriPubblici.it

È la domanda arrivata in redazione dall’ing. Gianni M. che
riguarda il titolo edilizio necessario per avviare
i cantieri che accedono alle detrazioni fiscali del
110%
(superbonus 110%) previste dal
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Per rispondere alla suddetta domanda occorre far riferimento
all’art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che, dopo le ultime
modifiche apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 77/2021
(Semplificazioni-bis), ha completamente modificato l’approccio al
bonus 110% da parte dei tecnici.

Superbonus 110%: gli interventi senza demolizione e
ricostruzione

A seguito della modifica al comma 13-ter, a partire dal 31
luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione
del Semplificazioni-bis) tutti gli interventi di superbonus 110%
(ecobonus, sismabonus, trainanti e trainati) che non prevedono
demolizione e ricostruzione degli edifici, anche qualora riguardino
le parti strutturali degli edifici o i prospetti:

  • sono considerati interventi di manutenzione straordinaria;
  • non necessitano della verifica sullo stato legittimo;
  • richiedono la CILAS pubblicata dal Ministero della Funzione
    Pubblica e in vigore dal 5 agosto 2021;
  • hanno un particolare regime di decadenza del beneficio
    fiscale.

Al fine di “semplificare” l’avvio dei cantieri il legislatore ha
previsto un particolare regime edilizio (la CILAS) e fiscale. Ed è
proprio sul nuovo regime fiscale che si deve
basare la risposta alla domanda del nostro lettore.

Superbonus 110%: le nuove cause di decadenza

Il nuovo comma 13-ter prevede esplicitamente che per questa
tipologia di intervento non valgono più le cause di decadenza
previste dall’art. 49 del DPR n. 380 del 2001. La presenza di abusi
edilizi, purché l’immobile sia stato legittimamente edificato, non
inficia sulla fruizione del bonus 110%. Il superbonus 110%, però,
sarà perduto nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di legittima
    edificazione;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il
    superbonus.

Superbonus 110%: il titolo edilizio

Benché l’intervento complessivo posto dal nostro lettore possa
essere realizzato con la presentazione di un permesso di costruire
(ma stesse identiche considerazioni potrebbero essere fatte in caso
di SCIA o CILA), risulta evidente che la parte di intervento che
accede al superbonus 110% dovrà essere realizzata dietro
presentazione della nuova CILA-Superbonus. La mancata presentazione
della CILA risulta, infatti, causa di decadenza del beneficio
fiscale.

Il consiglio che posso dare al nostro lettore è quello di
presentare e far protocollare una PdC per l’intervento complessivo
e poi una CILAS in cui richiamare il protocollo del PdC.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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