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Superbonus 110% e CILAS: serve la verifica sullo stato legittimo? – Lavori Pubblici

Attività edilizia, detrazioni fiscali e abusi sono elementi che
non vanno per nulla d’accordo. I motivi sono diversi tra i quali
gli articoli 44 e 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).

Reati edilizi: cosa dice la Cassazione

L’art. 44 (sanzioni penali) del testo unico edilizia definisce
le condanne per gli abusi edilizie e su questo negli anni sono
stati registrati parecchi interventi della giurisprudenza che si
sono conclusi in alcuni principi (ormai consolidati) della Corte di
Cassazione.

In particolare, alcune sentenze di Cassazione tra le quali la
n.
11788/2021
sono state chiarissime nell’ammettere che anche un
semplice intervento di manutenzione ordinaria su un immobile in cui
sono presenti abusi non ancora repressi, costituisce una ripresa
dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato.

In tal senso, la verifica dello stato legittimo dell’immobile
risulta essere sempre di fondamentale importanza affinché da un
banale intervento non si possano avere effetti pesanti di natura
penale.

Abusi edilizi e detrazioni fiscali: cosa dice il d.P.R. n.
380/2001

L’art. 49 (Disposizioni fiscali) del testo unico edilizia
stabilisce, invece, un principio per molti anni dimenticato:
l’impossibilità di utilizzare detrazioni fiscali nel caso di
interventi in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,
ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato. Principio
per il quale prima dell’avvio di qualsiasi intervento benefici di
detrazioni fiscali, a maggior ragione deve essere preceduto da una
accurata valutazione dello stato legittimo.

Abusi edilizi, valutazione dello stato legittimo e Superbonus
110%

Questi principi si sono recentemente scontrati contro l’art.
119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a
seguito del quale, per provare a velocizzare gli interventi che
beneficiano delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), nel
caso non si intervenga con demolizione e ricostruzione
dell’edificio, sono considerati “manutenzione straordinaria” per la
quale è stato previsto un particolare regime edilizio e
fiscale:

  • la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori di Superbonus) che non
    richiede la verifica dello stato legittimo ma solo il titolo o
    l’attestazione di legittimità dell’immobile;
  • la deroga all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi,
    l’impossibilità che il superbonus possa decadere in caso di abusi
    edilizi.

Deroghe che hanno confuso un po’ tutti:

  • il contribuente sicuro di poter ottenere il superbonus anche in
    presenza di abusi sostanziali importanti;
  • il tecnico che non ha più ritenuto valutare a monte lo stato
    legittimo per interventi di superbonus (non tutti per
    fortuna!);
  • la pubblica amministrazione che, in alcuni casi, ha inibito
    l’accesso agli atti per interventi di superbonus 110%
    .

L’accesso agli atti e il diritto del contribuente

La verifica dello stato legittimo non è solo una prassi
indispensabile per evitare problematiche più gravi, è anche un
diritto che, purtroppo, spesso si scontra con l’inadeguatezza
strutturale e tecnologica della pubblica amministrazione.

Lo ricorda molto efficacemente il TAR per la Campania con la
sentenza 14 marzo
2022, n. 1681
resa in riferimento al ricorso presentato per la
declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su
una richiesta di accesso e per accertare il diritto del ricorrente
di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti, con
conseguente condanna del Comune resistente all’esibizione ed al
rilascio dei medesimi.

Una richiesta finalizzata a ricostruire lo stato legittimo di un
immobile per avviare la ristrutturazione dell’immobile del
ricorrente utilizzando i benefici fiscali del superbonus 110%.

Nel caso di specie, a seguito dell’istanza il Comune rispondeva
che “non è stato possibile rinvenire il faldone della citata
Licenza edilizia
”, nel contempo attestandosi “che dal
Registro delle Licenze Edilizie dall’anno 1959 all’anno 1968 nella
disponibilità di questo Settore, risulta trascritto, al di fuori
dei margini del registro, senza continuità cronologia e temporale
ed a parere di chi scrive di dubbia validità, che in data
17/06/1968 venne rilasciata Licenza Edilizia n° XXX/1968
”.

Per questo arriva l’istanza di accesso agli atti volta alla
acquisizione degli atti necessari a ricostruire l’attività edilizia
e disvelare i titoli legittimanti la costruzione dell’immobile.
Istanza a cui, però, il Comune non ha dato alcun esito. Da qui il
ricorso al TAR.

La decisione del TAR

Il TAR rileva subito la fondatezza del ricorso evidenziando la
sussistenza del diritto di accesso alla documentazione richiesta,
funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative di
proprietario dell’immobile che ne occupa.

Secondo il tribunale non vi è dubbio sulla sussistenza di un
interesse personale, attuale e concreto della ricorrente
all’ottenimento degli atti afferenti alla legittimità edilizia ed
urbanistica dell’immobile di cui è proprietario. Richiesta
funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica,
afferente al diritto di proprietà (art. 42 della Costituzione).

Il Tribunale conferma anche la natura strumentale del diritto di
accesso, in quanto situazione giuridica che:

  • ex se non garantisce la acquisizione o la conservazione di beni
    della vita e, dunque, non assicura al suo titolare il conseguimento
    di utilità finali;
  • è strumentale, piuttosto, al soddisfacimento (o al miglior
    soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti
    (diritti o interessi), rispetto ai quali si pone in posizione
    ancillare.

La conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata
– in modo diretto, concreto e attuale – ad altra “situazione
giuridicamente tutelata” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la
definizione di “interessati” ivi contenuta): non si tratta, dunque,
di una posizione sostanziale autonoma, ma di un potere di natura
procedimentale, funzionale alla tutela di situazioni stricto sensu
sostanziali, abbiano esse consistenza di diritto soggettivo o
interesse legittimo.

La stessa nozione di legittimazione all’accesso vale:

  • a rivelare la ontologica natura strumentale del “diritto di
    accesso” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che
    non può ridursi ad un mero “diritto all’informazione”);
  • a precludere che un tale potere si risolva in un controllo
    generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa,
    sull’agere amministrativo.

Nel caso di specie non vi sono dubbi sulla sussistenza di una
specifica posizione legittimante del ricorrente, afferendo gli atti
richiesti giustappunto alla res di sua proprietà.

Per questo motivo, il ricorso è stato accolto e il Comune
condannato

  • ad esibire la documentazione richiesta entro sessanta
    giorni;
  • al pagamento delle spese di lite;

nella speranza che le strette tempistiche connesse al superbonus
non abbiano tolto al ricorrente ogni speranza di intervenire sul
suo immobile utilizzando questo strumento fiscale.

Il diritto di accesso agli atti: riflessioni finali

A questo punto, dopo la sentenza del TAR si dovrebbe riflettere
sulla reale necessità di accesso agli atti non necessariamente
collegata ad un passo successivo come la presentazione di una
comunicazione o un titolo che necessitino della valutazione dello
stato legittimo. Chiaro è che la presentazione di una SCIA o di un
PdC abbiano come presupposto esplicito la dichiarazione dello stato
legittimo. Nel caso di superbonus, e quindi di CILAS, qualche
Comune potrebbe presupporre che il diritto di accesso agli atti non
sia collegato ad un presupposto esplicito (visto che la CILA non
richiede la verifica edilizia-urbanistica) e negare, quindi, la
possibilità all’interessato. Niente di più sbagliato! Il solo
art. 44 del TUE e le relative sentenze della Cassazione, dovrebbero
sufficientemente confermare che l’accesso agli atti per la
ricostruzione dello stato legittimo è attività propedeutica per
qualsiasi intervento edilizio, prescindendo dalla necessità di un
titolo o di una comunicazione.

Source: lavoripubblici.it

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