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Superbonus 110% e congruità dei costi: la sconfitta dello Stato nella determinazione dell’importo massimo detraibile – Lavori Pubblici

Benché i latini dicano “excusatio non petita, accusatio
manifesta
“, vorrei dire che chi scrive ritiene che è compito
dello Stato valorizzare le eccellenze private. Ma nel farlo non
può dimenticare il suo ruolo di controllore, o peggio, creare
sperequazioni che possano da una parte creare un vantaggio
competitivo ad una determinata impresa privata e dall’altra venir
meno al suo ruolo principale demandandolo completamente
all’esterno senza alcuna verifica.

Superbonus 110%: la verifica di congruità dei costi

Dove voglio arrivare con questo breve incipit? all’argomento
principe dell’ultimo anno tecnico: il superbonus
110%
. Ovvero quella detrazione fiscale dalla potenza
straordinaria che, nonostante un avvio difficile, potrebbe
rappresentare il vero volano per il rilancio dell’economia italiana
dei prossimi anni (sempre che venga confermato). Perché un dato
oggettivo è che l’edilizia è il settore
trainante per eccellenza
e trovare il modo per far
ripartire questo settore, significa avere a cuore le sorti del
Paese.

Tralasciando interventi, modalità, adempimenti e requisiti (a
cui rimandiamo al nostro Speciale
Superbonus 110%
), in questo articolo vorrei
soffermarmi su un argomento ben specifico: la verifica di
congruità dei costi
. Da non confondere con il visto di
conformità
, necessario quando il contribuente vuole
optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto
della fruizione diretta della detrazione fiscale.

In particolare, l’art. 119, comma
13
del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) ha previsto che per fruire
della detrazione fiscale del 110% il tecnico deve asseverare:

  • il rispetto dei requisiti tecnici richiesti
    per le due tipologie di intervento (ecobonus e sismabonus):
  • la congruità delle spese sostenute in
    relazione agli interventi agevolati.

Come specificato dal successivo comma 13-bis,
la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai
prezzari definiti nell’allegato A al Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020

(Decreto Requisiti tecnici ecobonus) recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus

(Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).

Speciale Superbonus

I prezzari da utilizzare per la verifica di congruità

In particolare, al punto 13 (limiti
delle agevolazioni
) dell’Allegato A al
Decreto Requisiti tecnici ecobonus, è indicato che
il tecnico deve asseverare che siano rispettati i costi
massimi
per tipologia di intervento, nel rispetto dei
seguenti criteri:

  1. i costi per tipologia di intervento sono
    inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati
    nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
    autonome
    territorialmente competenti, di concerto con le
    articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
    dell’intervento. In alternativa ai suddetti
    prezziari
    , il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi
    riportati nelle guide sui “Prezzi informativi
    dell’edilizia
    ” edite dalla casa editrice DEI –
    Tipografia del Genio Civile
    ;
  2. nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino
    le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da
    eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
    interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
    conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
    dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi
    dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal
    tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata
    all’asseverazione di cui all’articolo 8;
  3. sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni
    professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la
    redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per
    l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori
    massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
    2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi
    commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
    progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
    decreto legislativo n. 50 del 2016.

La gerarchia dei prezzati: la conferma della Commissione di
Monitoraggio presso il CSLP

Come confermato recentemente in una risposta della
Commissione di monitoraggio costituita presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici
, non esiste una
gerarchia nell’utilizzo dei due prezzari previsti
dal Decreto Requisiti tecnici. I tecnici, per la verifica di
congruità dei costi, possono utilizzare alternativamente:

  • i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o
    dalle Province autonome;
  • i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI
    (società privata senza controllo da parte dello Stato).

La Commissione, infatti, afferma che “il computo metrico
estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le
voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il
tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente
pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può
essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale
affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti
Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una
specifica priorità tra i due prezziari ammessi”.

C’è da ricordare che la norma di rango primario (il comma
13-bis, art. 119 del Decreto Rilancio) non ha mai previsto
l’utilizzo di un “prezzario privato“. Previsione
che è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico
all’interno di un allegato ad un Decreto Ministeriale che avrebbe
dovuto dare attuazione al provvedimento normativo superiore.

La sconfitta dello Stato

In buona sostanza, lo Stato ha affidato la parte più importante
(la determinazione degli importi da cui discende la detrazione
fiscale) dell’operazione superbonus:

  • ai prezzari regionali utilizzabili gratuitamente da tutti i
    tecnici, ma che in molti casi non contengono prezzi in linea con il
    mercato perché non aggiornati per come prevede il Codice dei
    contratti e sui quali è scattato anche l’allerta
    da parte dell’ANAC
    ;
  • a dei prezzari realizzati da una società privata, senza alcun
    controllo da parte dello Stato, che i tecnici dovranno
    obbligatoriamente acquistare.

Benché questa non vuole essere una critica alla qualità del
prezzario edito dalla casa editrice privata, che certamente è
realizzato nel migliore dei modi, ci si chiede come lo Stato abbia
potuto realizzare una norma così importante basandosi sul lavoro di
un privato. Chi assicura lo Stato che la redazione del prezzario è
esente da errori o da situazioni particolari che possano
determinare il valore di una singola voce? Non dovrebbero esistere
delle norme sulla concorrenza che vietino a un Ministero di
utilizzare su larga scala un listino (tra l’altro a pagamento)
realizzato da un privato per la determinazione di un voce molto
importante del Bilancio dello Stato?

Domande che attendono risposta e che mettono un grosso punto
interrogativo sulla reale congruità dei costi e,
quindi, sulle detrazioni fiscali che saranno applicate sugli
interventi che accedono al superbonus. Che ricordiamo sono un
investimento dello Stato sul futuro energetico, strutturale ed
economico del Paese Italia.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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