Benché i latini dicano “excusatio non petita, accusatio
manifesta“, vorrei dire che chi scrive ritiene che è compito
dello Stato valorizzare le eccellenze private. Ma nel farlo non
può dimenticare il suo ruolo di controllore, o peggio, creare
sperequazioni che possano da una parte creare un vantaggio
competitivo ad una determinata impresa privata e dall’altra venir
meno al suo ruolo principale demandandolo completamente
all’esterno senza alcuna verifica.
Superbonus 110%: la verifica di congruità dei costi
Dove voglio arrivare con questo breve incipit? all’argomento
principe dell’ultimo anno tecnico: il superbonus
110%. Ovvero quella detrazione fiscale dalla potenza
straordinaria che, nonostante un avvio difficile, potrebbe
rappresentare il vero volano per il rilancio dell’economia italiana
dei prossimi anni (sempre che venga confermato). Perché un dato
oggettivo è che l’edilizia è il settore
trainante per eccellenza e trovare il modo per far
ripartire questo settore, significa avere a cuore le sorti del
Paese.
Tralasciando interventi, modalità, adempimenti e requisiti (a
cui rimandiamo al nostro Speciale
Superbonus 110%), in questo articolo vorrei
soffermarmi su un argomento ben specifico: la verifica di
congruità dei costi. Da non confondere con il visto di
conformità, necessario quando il contribuente vuole
optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto
della fruizione diretta della detrazione fiscale.
In particolare, l’art. 119, comma
13 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) ha previsto che per fruire
della detrazione fiscale del 110% il tecnico deve asseverare:
- il rispetto dei requisiti tecnici richiesti
per le due tipologie di intervento (ecobonus e sismabonus): - la congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.
Come specificato dal successivo comma 13-bis,
la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai
prezzari definiti nell’allegato A al Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020
(Decreto Requisiti tecnici ecobonus) recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”
(Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).
I prezzari da utilizzare per la verifica di congruità
In particolare, al punto 13 (limiti
delle agevolazioni) dell’Allegato A al
Decreto Requisiti tecnici ecobonus, è indicato che
il tecnico deve asseverare che siano rispettati i costi
massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei
seguenti criteri:
- i costi per tipologia di intervento sono
inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
dell’intervento. In alternativa ai suddetti
prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi
riportati nelle guide sui “Prezzi informativi
dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI –
Tipografia del Genio Civile; - nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino
le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da
eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione
dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi
dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal
tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata
all’asseverazione di cui all’articolo 8; - sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni
professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la
redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per
l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori
massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
La gerarchia dei prezzati: la conferma della Commissione di
Monitoraggio presso il CSLP
Come confermato recentemente in una risposta della
Commissione di monitoraggio costituita presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, non esiste una
gerarchia nell’utilizzo dei due prezzari previsti
dal Decreto Requisiti tecnici. I tecnici, per la verifica di
congruità dei costi, possono utilizzare alternativamente:
- i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o
dalle Province autonome; - i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI
(società privata senza controllo da parte dello Stato).
La Commissione, infatti, afferma che “il computo metrico
estimativo possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le
voci dei due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il
tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente
pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può
essere presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale
affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti
Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una
specifica priorità tra i due prezziari ammessi”.
C’è da ricordare che la norma di rango primario (il comma
13-bis, art. 119 del Decreto Rilancio) non ha mai previsto
l’utilizzo di un “prezzario privato“. Previsione
che è stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico
all’interno di un allegato ad un Decreto Ministeriale che avrebbe
dovuto dare attuazione al provvedimento normativo superiore.
La sconfitta dello Stato
In buona sostanza, lo Stato ha affidato la parte più importante
(la determinazione degli importi da cui discende la detrazione
fiscale) dell’operazione superbonus:
- ai prezzari regionali utilizzabili gratuitamente da tutti i
tecnici, ma che in molti casi non contengono prezzi in linea con il
mercato perché non aggiornati per come prevede il Codice dei
contratti e sui quali è scattato anche l’allerta
da parte dell’ANAC; - a dei prezzari realizzati da una società privata, senza alcun
controllo da parte dello Stato, che i tecnici dovranno
obbligatoriamente acquistare.
Benché questa non vuole essere una critica alla qualità del
prezzario edito dalla casa editrice privata, che certamente è
realizzato nel migliore dei modi, ci si chiede come lo Stato abbia
potuto realizzare una norma così importante basandosi sul lavoro di
un privato. Chi assicura lo Stato che la redazione del prezzario è
esente da errori o da situazioni particolari che possano
determinare il valore di una singola voce? Non dovrebbero esistere
delle norme sulla concorrenza che vietino a un Ministero di
utilizzare su larga scala un listino (tra l’altro a pagamento)
realizzato da un privato per la determinazione di un voce molto
importante del Bilancio dello Stato?
Domande che attendono risposta e che mettono un grosso punto
interrogativo sulla reale congruità dei costi e,
quindi, sulle detrazioni fiscali che saranno applicate sugli
interventi che accedono al superbonus. Che ricordiamo sono un
investimento dello Stato sul futuro energetico, strutturale ed
economico del Paese Italia.
Source: lavoripubblici.it
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