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Superbonus 110% e contributi terremoto: i chiarimenti del Fisco – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e contributi pubblici per la riparazione o
ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici:
sono cumulabili? A rispondere a questa domanda ci ha pensato
l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione
23 aprile 2021, n. 28/E
ad oggetto “Cumulabilità tra
contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni
occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui
all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio)”.

Indice degli argomenti

La cumulabilità con il Sismabonus

Per rispondere alla domanda l’Agenzia delle Entrate ha ricordato
la sua risposta n.
61 del 19 febbraio 2019
con la quale aveva già
chiarito che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati
a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non sbarra la
strada alla fruizione del sismabonus per interventi successivi,
volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso
edificio.

Con la citata risposta l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto
applicabile, anche con riferimento ai contributi erogati a seguito
degli eventi sismici del 2009, il principio della
compatibilità
tra i contributi per la ricostruzione
privata e il sismabonus, sancito
dall’Ordinanza
n. 60 del 31 luglio 2018
.

Tale Ordinanza:

  • ha definito i “Rapporti tra interventi di ricostruzione privata
    e benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-bis (…) (sisma
    bonus)”, al fine di “adottare disposizioni atte a disciplinare le
    ipotesi di concorso tra la percezione dei contributi commissariali
    per la ricostruzione privata e la richiesta di fruizione dei
    benefici fiscali di cui al citato articolo 16, comma 1-bis
    (…)”;
  • ha tenuto conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma
    3 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), ai
    sensi del quale «Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis,
    1-ter, 1- quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4
    giugno 2013, n. 63 (…), non sono cumulabili con agevolazioni già
    spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per
    interventi in aree colpite da eventi sismici»;
  • stabilisce che “in applicazione dell’articolo 1, comma 3, della
    legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2
    dell’articolo 1 [ovvero i soggetti aventi i requisiti per la
    concessione di contributi per la ricostruzione privata nei
    territori interessati dagli eventi sismici del 2016] possono fruire
    delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le
    eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi delle
    ordinanze commissariali nn. 4 e 8 del 2016, n. 13 del 2017 e n. 19
    del 2017”.

Si è, dunque, tenuto conto del fatto che il contributo pubblico
è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il
ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento
sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di
opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico dell’edificio, affermando un più generale principio di
compatibilità tra i predetti contributi e le agevolazioni fiscali.
Nella citata risposta n. 61, inoltre, è stato precisato che tale
finalità non viene meno non solo con riferimento agli eventi
sismici del 2016 e 2017 ma anche laddove il contributo sia stato
erogato negli anni 2009 e 2010 in relazione ad interventi già
eseguiti per la riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 6
aprile 2009.

Speciale Superbonus

La cumulabilità con il Superbonus 110%

Il principio enunciato, in ordine alla possibilità di fruire
delle detrazioni solo per le eventuali spese eccedenti il
contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali, è
coerente con quello generalmente applicabile in materia di oneri
deducibili o che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda,
in base al quale la deduzione o la detrazione spetta per le spese
sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

Con specifico riferimento alle spese per interventi di recupero
del patrimonio edilizio – ivi compresi quelli antisismici di cui al
citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 – infatti,
nella circolare n. 19/E del 2020 è stato, da ultimo, confermato che
in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., queste
somme devono essere sottratte interamente dalle spese sostenute
prima di calcolare la detrazione spettante proprio in quanto, ai
fini dell’agevolazione fiscale, rilevano solo le spese rimaste
effettivamente a carico.

Analogo principio è ribadito anche nella Ordinanza n. 108 del 10
ottobre 2020, adottata dal Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, l’articolo 7 della citata Ordinanza n. 108,
prevede espressamente che le disposizioni di cui alla Ordinanza n.
60 del 2018 – comprese quelle relative al concorso tra contributi
per la ricostruzione e le agevolazioni fiscali si applicano anche
agli interventi edilizi effettuati su edifici danneggiati dagli
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 per i quali spetta il
Superbonus.

Successivamente, con l’Ordinanza commissariale n. 111 del 2020,
è stato stabilito che:

  • il Superbonus nonché ogni altra agevolazione fiscale, spetta
    per l’importo eccedente il contributo previsto per la
    ricostruzione;
  • il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli
    interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di
    riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze
    commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli
    edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la
    ricostruzione in altro sito;
  • è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un
    unico computo metrico estimativo per le nuove domande presentate
    per accedere al predetto Superbonus, nonché ai contributi per la
    ricostruzione post sisma.

Con la circolare n. 24/E del 2020, infine, è stato chiarito con
riferimento al Superbonus (in conformità con la precedente prassi
in materia di sismabonus) che la detrazione spetta sulle spese
effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che
eventuali contributi ricevuti dal contribuente stesso devono,
dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la
detrazione.

Per quali spese

In definitiva, in riferimento ai rapporti tra contributi per la
ricostruzione e agevolazioni fiscali, secondo l’Agenzia delle
Entrate, queste ultime si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle
    eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli
    edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati
    con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili
    sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi
    edifici (anche a seguito di interventi di demolizione e
    ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di
    ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d)
    del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Ciò comporta che è possibile fruire del sismabonus o del
Superbonus anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel
passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad
eventi sismici quale, ad esempio, quello del 23 novembre 1980.
Infine, in continuità con la prassi riferita alle agevolazioni
spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
anche il Superbonus si applica, nei limiti previsti per ciascun
intervento agevolabile, anche alle spese sostenute per le opere di
“completamento” dell’intervento “complessivamente” considerato,
che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece,
agevolabili. A tal fine, si ritiene irrilevante l’eventuale
circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle
spese sostenute per l’intervento “principale”, mentre restano a
carico del contribuente solo le spese per le opere di
completamento.

A titolo esemplificativo, se sono erogati contributi per un
intervento di consolidamento statico dell’edificio, mentre restano
a carico le spese per opere di completamento di tale intervento, è
possibile fruire della detrazione anche se le spese si riferiscono
a opere di finitura (ad esempio tinteggiatura) che, se non
correlate all’intervento principale agevolabile, non godrebbero di
alcun beneficio fiscale.

Le verifiche e i controlli dell’Agenzia delle Entratr

Ai fini delle successive verifiche e controlli sulla corretta
fruizione delle detrazioni è, tuttavia, necessario che il
contribuente sia in possesso di idonea documentazione che attesti
che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili a un
intervento nel complesso ammesso all’agevolazione fiscale.

Ai fini della verifica del limite di spesa ammesso alle
detrazioni occorre considerare solo la parte di spesa rimasta
effettivamente a carico; pertanto, nel caso di contributi ricevuti
occorre considerare per ciascun intervento, solo le spese eccedenti
i predetti contributi.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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