Un condominio può accedere al Superbonus, nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre il contributo pubblico già ricevuto per gli interventi effettuati a seguito dei danni subiti con il sisma 2009. È necessario però rispettare i limiti prestazionali richiesti dalla misura agevolativa e cioè fornire le asseverazioni dei tecnici abilitati, avendo come parametro di riferimento lo stato dell’edificio “ante-lavori”. Tale principio peraltro è stato ribadito anche dalla prassi con la risoluzione n. 28/2021, in cui viene precisato che la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati non preclude la fruizione delle agevolazioni fiscali. È la sintesi della risposta dell’Agenzia delle entrate n. 134 del 21 marzo 2022 (in allegato).
Nel caso in esame un condominio danneggiato dal sisma 2009 ha ottenuto un contributo statale per il ripristino dell’agibilità del fabbricato. Nel 2016 essendo emersa da una perizia una carenza strutturale dello stabile i condomini hanno deciso di effettuare dei lavori di demolizione e ricostruzione e di fruire delle detrazioni del Superbonus. Il condominio chiede, quindi, se il principio per cui le agevolazioni fiscali sono fruibili “solo per la parte eccedente il contributo statale” (risoluzione n. 28/2021) debba riferirsi solo all’ipotesi di contemporanea erogazione dei contributi e delle detrazioni edilizie per lo stesso intervento o nel caso in cui l’agevolazione per la ristrutturazione vada a finanziare interventi che hanno già beneficiato di contributi da sisma, o se valga in tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione.
L’Agenzia ritiene che i condomini che vogliono effettuare lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio per il quale hanno già beneficiato di contributi in occasione del sisma 2009, possano fruire anche del Superbonus non essendo precluso l’accesso a entrambe le agevolazioni.
I condomini dovranno però ottenere l’asseverazione in riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori per i quali si chiede il bonus. Ai fini del conseguimento dei limiti prestazionali, infatti, l’Agenzia ricorda che il decreto “Rilancio” (articolo 11, comma 3, Dl n. 34/2020) prevede, per gli interventi di efficienza energetica, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese e per gli interventi antisismici (successivo comma 4) l’asseverazione della riduzione del rischio sismico da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.
L’istante quindi in presenza delle asseverazioni e delle attestazioni citate, e nel rispetto degli altri requisiti indicati dalla disciplina agevolativa, potrà fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in occasione degli interventi realizzati a seguito del sisma del 2009.
Source: casaeclima.com
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