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Superbonus 110% e Decreto PNRR 2: nuove proroghe e limite ISEE negli emendamenti – Lavori Pubblici

Parlare di superbonus 110% non è affatto semplice non tanto per
la complessità della misura fiscale, quanto per un quadro normativo
in continua evoluzione (ed in alcuni casi involuzione) che
costringe a non perdersi neanche un provvedimento di modifica che
spesso arriva dal Governo a colpi di Decreto Legge.

Superbonus 110%: 16 interventi normativi in 2 anni

A chi ha seguito il tema delle detrazioni fiscali del 110% dalle
prime battute del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non
saranno sfuggiti i 16 (sedici) provvedimenti di modifica arrivati a
colpi di provvedimenti d’urgenza, leggi di conversione e le due
leggi di Bilancio 2021 e 2022.

Una modalità normativa che ha proceduto per successive
approssimazioni, costringendo contribuenti, professionisti, imprese
e gli stessi Enti preposti al controllo, ad un tour de force di
aggiornamenti continui.

Superbonus 110%: altri 2 Decreti Legge in corso di
conversione

Proprio per questo motivo, è sempre fare molta attenzione sia
alla copiosa attività del Governo (sono 50 i Decreti Legge emanati
ad oggi nel 2022) e del Parlamento che sempre più frequentemente
opera con leggi di conversione e non con quelle ordinarie.

Al momento sono due i Decreti Legge che hanno avviato il loro
percorso di conversione:

  • Decreto-Legge 30 aprile 2022,
    n. 36
    recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
    Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
  • Decreto
    Legge 17 maggio 2022, n. 50
    recante misure urgenti in materia
    di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
    attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
    sociali e di crisi ucraina.

Mentre il D.L. n. 50/2022 (da convertire entro il 16 luglio)

ha già previsto alcune modifiche
al superbonus 110% e al
meccanismo di cessione del credito e tutti sono già vigili nel
percorso di conversione in legge, il D.L. n. 36/2022 non ne
prevista nessuna. Ma con i Decreto Legge bisogna stare sempre
vigili perché non è detto che una disposizione non prevista dal
Governo, non sia poi inserita nella fase della conversione.

Superbonus 110% e cessione del credito: le modifiche in legge
di conversione

Esempi di questo tipo ne abbiamo già avuti con:

  • il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) che ha
    modificato l’art. 119 del Decreto Rilancio aggiungendo il comma
    9-ter sull’IVA indetraibile, ma solo dopo la Legge di conversione
    21 maggio 2021, n. 69;
  • il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) che ha
    previsto la quarta cessione dopo la Legge di conversione 27 aprile
    2022, n. 34.

Superbonus 110%: gli emendamenti al Decreto PNRR 2

È all’esame del Senato il disegno di legge di conversione del
D.L. n. 36/2022 sul quale sono stati presentati degli emendamenti
che riguardano proprio il superbonus 110%.

L’emendamento 18.76 presentato dai senatori Saccone, D’Alfonso,
Conzatti, Vitali, Mallegni, Ferrari, che prevede una modifica
dell’art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio. Dopo le parole “30
giugno 2022.” si chiede di aggiungere le seguenti:

Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del
30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di
vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato
il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la
dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano
ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore
statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio
sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,
l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche
oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre
2022.

L’emendamento 24.2 presentato dal senatore Ferrazzi che prevede
un’ulteriore modifica dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto
Rilancio che riguarda le eccezioni alla scadenza del 30 giugno
2022.

In particolare, si chiede la modifica dell’ultimo periodo con
un’ulteriore proroga per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari)
che in questo modo potrebbero utilizzare il superbonus per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per
quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle
sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno
2025. In linea con quanto già prevede la norma per i condomini e
gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. posseduti da unico
proprietario.

L’emendamento 24.3 presentato dai senatori Nugnes, Moronese,
Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi che, nel caso di
edifici unifamiliari, limiterebbe il superbonus alle persone
fisiche con ISEE dino a 36.000 euro (viene, quindi, chiesto di
intervenire sull’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto
Rilancio).

Source: lavoripubblici.it

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