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Superbonus 110% e detrazioni fiscali: cessione a stato di avanzamento – Lavori Pubblici

Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio
) oltre a inserire nel vocabolario comune la
parola superbonus 110%, ha previsto una delle più
importanti misure previste per il settore dell’edilizia: l’opzione
alternativa alla detrazione diretta.

Sconto in fattura e cessione del credito

In particolare, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la
possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura operato dai fornitori che
    hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
    forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione
    spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
    soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
    finanziari;
  • la cessione del credito diretta da parte del
    contribuente ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e
    gli altri intermediari finanziari.

Due opzioni le cui modalità sono state già disciplinate
dall’Agenzia delle Entrate con i provvedimenti del Direttore 8
agosto 2020, prot. 283847, 12 ottobre 2020, prot. 326047, 22
febbraio 2021, prot. 51374 e 30 marzo 2021, n. 83933.

Opzioni per tante detrazioni

Le opzioni alternative possono essere scelte non solo per gli
interventi che accedono al superbonus ma anche a molti altre
detrazioni fiscali tra le quali:

  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • ecosismabonus;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico;
  • bonus colonnine di ricarica.

L’aspetto più importante

Ma l’aspetto più interessante risiede nella possibilità di
cessione del credito (sia per il contribuente che per il fornitore
che ha operato lo sconto in fattura) per stato di avanzamento
lavori.

In particolare, il comma 1-bis dell’art. 121 del Decreto
Rilancio prevede che le due opzioni alternative possano essere
esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori
che non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30% del medesimo intervento.

Ciò significa, ad esempio, che contribuente e fornitore possano
cedere il credito al 30%, al 60% e a fine lavori.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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