Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110% e fotovoltaico: quanto si detrae in caso di demolizione e ricostruzione? – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e fotovoltaico: quanto si detrae in caso di demolizione e ricostruzione? – Lavori Pubblici

Quando si realizza un intervento di demolizione e
ricostruzione
, configurato come ristrutturazione
edilizia
, le spese per l’istallazione di un
impianto fotovoltaico (come intervento trainato)
possono essere portate tutte in detrazione al 110%
(superbonus)?

Superbonus 110%, fotovoltaico demolizione e ricostruzione

La domanda arrivata alla Posta di
LavoriPubblici.it
 è molto più
interessante di quel che si possa immaginare e
meritevole di attenzione. Perché per la fruizione delle
detrazioni fiscali del 110% in caso di demolizione
e ricostruzione, oltre a dover comprendere pienamente l’art. 119
del Decreto-Legge 19 maggio 2020,
n. 34
(c.d. Decreto Rilancio), occorre
conoscere:

  • l’art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d.
    Testo Unico Edilizia);
  • l’art. 2, comma 1, lettera m) e l’art. 11 del Decreto
    legislativo 3 marzo 2011, n. 28
    .

Con l’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo
Unico Edilizia rientrano (dal 17 luglio 2020) tra gli interventi di
ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e
ricostruzione
di edifici esistenti con diversi sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e
per l’efficientamento energetico. È anche previsto che l’intervento
possa prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di
rigenerazione urbana.

In questo modo, edifici (ad esempio) collabenti possono essere
demoliti e ricostruiti utilizzando i benefici
previsti dal superbonus per gli interventi (c.d.
trainanti) di:

  • riqualificazione energetica (ecobonus 110%)
    alla sola parte esistente e solo nel caso nell’edificio sia
    presente un
    impianto di riscaldamento
    anche non funzionante;
  • riduzione del rischio sismico (sismabonus
    110%
    ) anche in caso di aumento volumetrico e con l’unico
    vincolo di riferirsi agli edifici in zona sismica 1, 2 e 3.

Ecobonus, Sismabonus 110% e interventi trainati

Come previsto all’art. 119, commi 5, 6, 7 e 8 del Decreto
Rilancio, la realizzazione di uno qualsiasi degli interventi
trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio
sismico) consente di portare in detrazione fiscale al
110%
altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, tra
le quali l’installazione di impianti solari
fotovoltaici
connessi alla rete elettrica e sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati
contestuale o successiva all’installazione degli impianti
medesimi.

Demolizione, ricostruzione e ristrutturazione rilevante:
l’obbligo di FER

Come previsto all’art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs.
n. 28/2011
, viene definito edificio sottoposto a
ristrutturazione rilevante quello che ricade in
una delle seguenti categorie:

  • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000
    metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli
    elementi edilizi costituenti l’involucro;
  • edificio esistente soggetto a demolizione e
    ricostruzione anche in manutenzione straordinaria
    .

Nel caso di intervento di ristrutturazione rilevante, quindi di
demolizione e ricostruzione, vige l’obbligo di cui all’art. 11
(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di
nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti) del D.Lgs. n. 28/2011, per il quale i
progetti di ricostruzione devono prevedere l’utilizzo di fonti
rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità
e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e
le decorrenze di cui all’allegato 3 del decreto stesso.

In particolare, per le ristrutturazioni rilevanti il cui titolo
edilizio è stato richiesto dopo l’1 gennaio 2018,
gli impianti di produzione di energia termica devono essere
progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;
  • del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda
    sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Ma non solo, perché:

  • l’inosservanza di tale obbligo comporta il diniego del rilascio
    del titolo edilizio;
  • gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini
    dell’assolvimento di tale obbligo accedono agli incentivi statali
    previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente
    alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi
    obblighi.

In sostanza, la domanda iniziale è molto pertinente perché nel
caso di demolizione e ricostruzione può accedere al superbonus 110%
solo quella parte di impianto fotovoltaico eccedente la quota
necessaria per il rispetto degli obblighi previsti per le
ristrutturazioni rilevanti? Domanda che gireremo
in un interpello all’Agenzia delle Entrate per avere una corretta
interpretazione ufficiale.

Da tecnico tu cosa pensi a riguardo? scrivimi all’indirizzo
redazione@lavoripubblici.it

A cura di Ing. Gianluca Oreto

© Riproduzione riservata

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment