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Superbonus 110% e Fotovoltaico: serve la risposta del GSE? – Lavori Pubblici

Uno dei capitoli più interessanti dei bonus amplificati dalla
Legge n. 77/2020, quella che ha istituito il cosiddetto
Superbonus 110%, riguarda l’installazione di
pannelli solari fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica e il suo accumulo.

Fotovoltaico: intervento trainato

A ben vedere, riferendoci alla necessità di ridurre le emissioni
di CO2, una delle attività che esplica un peso notevole
e dagli immediati risvolti positivi nelle finanze dei cittadini: il
contributo all’abbattimento dei costi legati all’energia elettrica.
Non senza criticità e problemi, naturalmente. La prima quella di
considerare queste lavorazioni come trainate e
quindi necessitanti di altri lavori collaterali per poter essere
agevolate. La seconda collegata alla diversità di trattamento
economico (i cosiddetti massimali) che sono differenziati a seconda
che le opere principali configurino una manutenzione
straordinaria
(art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n.
380/2001) o una ristrutturazione edilizia,
nuova costruzione e ristrutturazione
urbanistica
(rispettivamente art. 3, comma 1, lettere d),
e) ed f) del DPR n. 380/2001) e ciò, alla luce delle modificazioni
sulle definizioni edilizie introdotte con la legge di
semplificazione, se da un lato ha ampliato la platea degli
interventi che possono accedere ad un bonus più corposo (sono
aumentate le tipologie di lavoro considerabili come
ristrutturazione) dall’altro queste innovazioni normative fanno
fatica ad essere recepite nei vari portali (quello dell’ENEA per
esempio) per cui ci si trova davanti a serie
difficoltà nell’inserimento delle pratiche secondo
le nuove disposizioni.

Fotovoltaico e vincoli paesaggistici

Naturalmente, opere di questo genere, che spesso costituiscono
modificazioni dei tetti esistenti, in determinate
zone sottoposte a vincolo paesaggistico possono
trovare resistenze da parte degli organismi di tutela. È dovuto
intervenire un TAR (Lombardia) per rampognare una Soprintendenza
che aveva negato il nulla osta all’installazione, spiegando che i
vincoli imposti devono comunque accompagnare l’evoluzione, anche
tecnologica, della società e garantire il soddisfacimento di
necessità che, in questo caso, hanno sì sfera privata ma
corrispondono ad un indifferibile interesse pubblico (un principio
valido sempre, non solo per il fotovoltaico).

Appare chiaro che questa presa di posizione da parte del
Tribunale Amministrativo non può voler garantire un “liberi tutti”,
essendo responsabilità anche dei progettisti il
contemperamento di interessi diversi e questi, anche
nell’inserimento di un impianto fotovoltaico, debbono ricercare
quelle soluzioni che meglio contemperino il rispetto dei valori
complessivamente in gioco. C’è da dire che alcune normative
regionali, hanno implementato una serie di semplificazioni
procedurali e alcune indicazioni operative che in questa direzione
vanno.

Superbonus 110% e CILAS

E, in un quadro normativo complesso come quello italiano, accade
che alle difficoltà insite nella norma a volte se ne aggiungono
altre, magari promosse da terzi per finalità non sempre
comprensibili. È stato il caso della CILAS, avversata da molti
esegeti della legalità urbanistica affibbiandogli vulnus
sotterranei e futuri disastri del tutto improbabili (vedi la
recente conferma del MiSE).

Una recente nota dell’ENEA, afferma che i lavori trainati
parziali possono essere inseriti nei SAL. Novità? da quando esiste
il sistema di contabilizzazione dei lavori edili i SAL vengono
compilati registrandovi i lavori eseguiti, completi o no. Ora anche
nel superbonus si può fare però, secondo alcuni, c’è un sottostante
che ha a che fare con gli impianti
fotovoltaici
.

Fotovoltaico tra Enea E GSE

Visto che la Legge 77 recita che per aver diritto alle
detrazioni relative ai lavori trainati, questi devono esser stati
eseguiti insieme (non prima e non dopo) a quelli trainanti e il
sistema fotovoltaico è trainato, bisogna stabilire quando
l’impianto fotovoltaico può esser considerato lavorazione
conclusa
. Parrebbe, secondo alcuni, che ciò sia solo
quando il GSE risponde, formalmente accettandola,
alla richiesta di allaccio dell’impianto alla rete. Fino a quella
data, i lavori trainanti non potrebbero esser interamente conclusi
e neanche i trainati (almeno secondo l’opinione di questi
commentatori). Direte, e che problema c’è? Solo uno: il GSE, per
l’agognata risposta, necessita di tempi lunghi (due/tre
mesi
, destinati ad allungarsi) e, come detto, solo dopo di
essa si potrebbero concludere le opere trainanti e trainate,
redigere le relative contabilità, caricare le pratiche sul portale
ENEA per godere dello sconto in fattura/cessione del credito.

Andando a ritroso, considerando due settimane per le ultime
procedure contabili, una precedente per la conclusione materiale
dei lavori e i due/tre mesi di attesa della risposta del Gestore
(attività del tutto estranea ai lavori e alle responsabilità di
committenti e imprese), il termine reale per l’esecuzione e il
(quasi) completamento delle opere si accorcerebbe di quattro mesi
circa, allora altro che 30 Giugno o 31 Dicembre 2022; in realtà,
nella Legge che ha istituito il superbonus si fa esclusivo
riferimento all’esecuzione dei lavori e non – nel caso del
fotovoltaico – ad un fantomatico obbligo di acquisizione di
risposte; tant’è che migliaia di pratiche sono state già concluse
in tutt’Italia. Ora, viene da chiedersi perché taluni soggetti,
complice la complessità delle procedure, cercano di trovare
inghippi anche quando non ci sono (forse).

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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