Superbonus 110% e General
Contractor: ecco la risposta ufficiale da parte
dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce molti dubbi in merito alla
figura più richiesta da quando sono nate le detrazioni fiscali del
110%. E lo fa con una risposta (la
n. 254/2021) che non lascia margini di dubbio e
cambierà le “carte in tavola” in molti dei contratti già in essere
tra condomini, privati e aziende nate sotto forma di contraenti
generali, ovvero quelle figure che si occupano chiavi in mano di
tutto quello che serve per portare aventi gli interventi edilizi
che hanno accesso alle superbonus.
Indice degli argomenti
Superbonus 110%: la precedente risposta Direzione regionale
della Lombardia
L’argomento era già stato trattato dalla Direzione regionale
della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate in risposta
all’interpello 904-334/2021 con una risposta che
aveva chiarito l’impossibilità di portare in detrazione i costi
organizzativi e di coordinamento delle attività effettuati dal
General Contractor.
Adesso però arriva una risposta dettagliata e ufficiale da parte
dell’Agenzia delle Entrate nazionale che ha fatto il punto della
situazione.
Superbonus 110%: la nuova risposta dell’Agenzia delle
Entrate
Nella nuova risposta, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso
sottoposto da un contribuente che ha affidato ad un General
Contractor tutti i lavori che riguardano:
- l’isolamento termico a cappotto delle superfici disperdenti
opache per una superficie maggiore del 25% e precisamente
isolamento delle pareti verticali disperdenti e del tetto; - l’installazione di impianto fotovoltaico e batteria di
accumulo; - la sostituzione degli infissi.
Ma non solo i lavori. Perché il contribuente ha affidato
anche:
- i servizi di progettazione;
- i servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera; - la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.); - la direzione dei lavori e la contabilità dell’opera;
- l’asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la
corrispondente congruità delle spese sostenute; - il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta; - l’esecuzione del servizio di responsabile dei lavori.
Tutti servizi eseguiti da professionisti incaricati dal
contribuente ma che saranno fatturati al General Contractor che poi
fatturerà al contribuente stesso operando l’opzione dello sconto in
fattura.
Tutto al General Contractor
Il contribuente, in sostanza, si è affidato a un fornitore unico
che opera come “contraente generale”, che provvederà alla
progettazione e realizzazione delle opere, rapportandosi, ai fini
dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il
committente e dall’altro con tutti i soggetti coinvolti nello
svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento
dell’intervento stesso. In particolare, i servizi professionali
necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle
pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, svolti
da professionisti incaricati dall’Istante, saranno fatturati dal
professionista al fornitore unico, che poi li addebiterà in fattura
all’Istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
La figura del Contraente Generale negli appalti pubblici
Come abbiamo avuto modo di chiarire nell’articolo
Superbonus 110% e General Contractor: occhio ai costi
indeducibili, anche l’Agenzia delle Entrate ricorda
che la figura del Contraente Generale è individuata all’art. 194
del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). Che la definisce come
unico referente nei confronti del committente dei lavori, che si
impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i
suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per
garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto
completamento dell’opera commissionata.
Figura che, come detto, è individuata per i lavori pubblici ma
non per quelli privati. Ma non è questo il punto principale.
Superbonus 110% e General contratto: servizi accessori NON
detraibili
Ciò premesso, anche la risposta della direzione centrale
dell’Agenzia delle Entrate è chiara e non lascia dubbi.
Tralasciando la correttezza sotto il profilo civilistico degli
schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e “contraente generale”, il contribuente può accedere al Superbonus
ed esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai
costi che l’impresa, in qualità di “contraente generale”, gli
fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di
agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali
necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle
pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione (visto di
conformità e asseverazioni).
Essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell’esercizio
dell’opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste
effettivamente a carico del committente/beneficiario
dell’agevolazione, nella fattura emessa dal “contraente generale” per riaddebitare al contribuente le spese
relative ai servizi professionali, o in altra idonea
documentazione, deve essere descritto in maniera
puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha
reso.
Niente detrazione per il “costo” del contraente generale
Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da
parte del fornitore unico anche per servizi professionali
necessari per lo svolgimento dei lavori e per
l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti
l’agevolazione è consentita, a condizione che gli effetti
complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi
in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero
effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente,
beneficiario dell’agevolazione.
In definitiva, il lavoro di coordinamento del General Contractor
è assimilabile a quello dell’amministratore di condominio. Con la
circolare n. 30/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva
confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da
un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla
detrazione, specificando che tra le predette spese non
rientrano i compensi specificatamente riconosciuti
all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei
condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al
Superbonus. Tale chiarimento risulta
estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto
al contraente generale per l’attività di “mero”
coordinamento svolta e per lo sconto in fattura
applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento.
Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso
dall’agevolazione.
Source: lavoripubblici.it
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