Statene certi, della figura del contraente
generale (conosciuto anche con il suo nome inglese
General Contractor) se ne parlerà ancora tanto. E
a parlarne, intanto, è ancora l’Agenzia delle
Entrate che, dopo i primi e importanti
chiarimenti dei giorni scorsi, ha pubblicato la
risposta n.
261 del 19 aprile 2021 ad oggetto “Articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Energy Service Company che
opera come General contractor”.
Indice degli argomenti
General Contrator e Superbonus: l’istanza all’Agenzia delle
Entrate
Nella nuova istanza sottoposta al giudizio del Fisco, l’istante
è una E.S.Co. (Energy Service Company) che opererà presso i suoi
clienti (privati cittadini o condomini) in qualità di General
Contractor per la realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica finalizzati alla fruizione delle detrazioni fiscali del
110% (superbonus) previste all’art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).
L’istante intende proporre ai suoi clienti il classico pacchetto “all inclusive” che prevede l’esecuzione dei lavori ma anche tutti
i servizi professionali associati all’opera stessa e necessari per
l’ottenimento delle detrazioni fiscali:
- coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera di cui all’articolo 92 del decreto
legislativo n. 81 del 2008; - redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica;
- direzione dei lavori e contabilità dell’opera;
- asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e
corrispondente congruità delle spese sostenute di cui all’articolo
119, comma 13 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito,
decreto Rilancio); - visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d’imposta di cui all’articolo 119, comma 11 del decreto
Rilancio; - esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, come
descritto dall’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
Servizi che saranno forniti dall’interpellate a seguito di
accordi con professionisti indicati direttamente dal committente,
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
svolgere le prestazioni che, ricordiamo, sono riservate ai
professionisti iscritti all’albo e, in alcuni casi, in possesso di
determinate abilitazioni (la sicurezza).
L’aspetto principale dell’interpello riguarda la possibilità per
i professionisti di fatturare al General Contractor nel rispetto
dei limiti previsti dal DM 17 giugno 2016 (Decreto Parametri), il
quale poi ribalterà interamente il corso al cliente senza
applicazione di alcun sovraprezzo, applicando la formula dello
sconto in fattura prevista dall’art. 121 del Decreto Rilancio.
Volendo riassumere:
- il committente si impegna a conferire l’incarico per i servizi
necessari all’esecuzione dell’appalto a dei professionisti
abilitati, pattuendo anche il corrispettivo dovuto attraverso
lettera d’incarico; - il committente concede un mandato senza rappresentanza al
General Contractor per corrispondere per conto del committente
medesimo i compensi ai professionisti incaricati e si impegna a
versare tali corrispettivi al General Contractor previa emissione
della fattura.
Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate di
poter fruire del superbonus mediante sconto in fattura operando in
qualità di General Contractor ed, in particolare:
- prestando direttamente il servizio di progettazione e la
fornitura e posa in opera (anche in subappalto) dei materiali e
apparecchiature per l’efficientamento energetico degli
immobili; - operando secondo lo schema giuridico del mandato senza
rappresentanza, al fine di saldare, per conto del committente, i
compensi per le prestazioni professionali commissionate ai
professionisti in via diretta da parte del committente, e “riaddebitare” tali costi al medesimo committente.
Superbonus 110% e General Contractor: le spese per la
progettazione
In riferimento al primo quesito, come già rilevato nella
risposta risposta n.
254/2021, l’Agenzia delle Entrate conferma la
possibilità per il General Contractor di fare da “intermediario”
tra contribuente e professionisti al fine di avere un unico
interlocutore per l’applicazione delle detrazioni fiscali anche
nella modalità alternativa prevista dal Decreto Rilancio (lo sconto
in fattura).
Ma, come già affermato, l’Agenzia delle Entrate conferma pure
che tale modalità non deve comportare “costi aggiuntivi” rispetto
al rapporto che sarebbe scaturito tra il contribuente e i
professionisti stessi. In sostanza, i professionisti possono
addebitare la propria prestazione nei confronti del GC che, in
applicazione dello schema giuridico del mandato senza
rappresentanza, ribalta il costo del servizio – senza aggiungere
alcun margine proprio – sui beneficiari dell’agevolazione.
In questo modo, secondo l’Agenzia delle Entrate si determina il
medesimo fenomeno che caratterizza l’affidamento in subappalto
della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di
alcun margine attribuito a General Contractor in relazione alle
prestazioni professionali.
In ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale
alla remunerazione dell’attività posta in essere dal General
Contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra
quelli detraibili al 110%. A tale proposito, la circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 2020 ha confermato che sono
agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata
correlazione con gli interventi che danno diritto alla
detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano ad
esempio i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore
di condominio per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini
connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus.
Chiarimento estendibile anche all’eventuale corrispettivo
corrisposto al “contraente generale” per l’attività di “mero”
coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato,
trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente”
imputabili alla realizzazione dell’intervento.
La fattura emessa dal General Contractor
Come necessaria conseguenza, essendo necessario, ai fini del
superbonus e dell’esercizio dell’opzione, che siano documentate le
spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente
beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal General
Contractor per riaddebitare le spese relative ai servizi
professionali, o in altra documentazione, deve essere descritto in
maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha
reso.
General Contractor e Servizi di progettazione
Un capitolo a parte riguarda il quesito relativo alla
possibilità per il General Contractor di erogare direttamente le
prestazioni professionali. L’Agenzia delle Entrate specifica che il
quesito esula dalle sue competenze e riguarda la valutazione della
correttezza della qualificazione giuridica dello schema utilizzato
per gestire i rapporti con committente e professionisti.
Possibilità sulla quale si attende un intervento del Ministero
della Giustizia o dei Consigli Nazionali dell’area tecnica e che
riguarda le possibilità di poter erogare servizi professionali
riservati alle professioni regolamentate.
Source: lavoripubblici.it
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