In tempi di superbonus 110% una parola entrata
prepotentemente nel vocabolario collettivo è “general
contractor” conosciuto da chi si occupa di lavori pubblici
con la parola italiana “contraente generale”.
Il General Contractor: chi è
Per chi si occupa di appalti pubblici la figura del General
Contractor non è nuova perché per il settore è normata
all’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice
dei contratti pubblici) che la definisce come
“soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi
mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a
base di gara”.
Negli appalti pubblici, il contraente generale provvede:
- alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività
tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per
pervenire all’approvazione dello stesso; - all’acquisizione delle aree di sedime;
- all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
- al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da
realizzare; - ove richiesto, all’individuazione delle modalità gestionali
dell’opera e di selezione dei soggetti gestori; - all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e
di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni
della criminalità, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo egli
organi competenti in materia.
Il Superbonus 110% e il General Contractor
La figura del General Contractor è sempre stata presente anche
nel settore dei lavori privati, con la piccola differenza che da
maggio 2020, data di pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio), è entrata prepotentemente in tutti quegli
interventi che accedono alla detrazione fiscale del 110%,
cosiddetta superbonus 110%.
E considerate le complessità di gestione delle pratiche da
superbonus (verifiche preliminari, progettazione, esecuzione con
l’aggiunta della cessione del credito), il General Contractor si è
proposto a privati e condomini come soggetto in grado di risolvere
tutte le problematiche.
Ciò su cui si è riflettuto in questi ultimi mesi, riguarda:
- la possibilità per il general contractor di progettare senza la
costituzione di una società di architettura e ingegneria; - la deducibilità dei costi relativi ai servizi resi dal General
Contractor.
Mentre sul primo punto si attendono chiarimenti ufficiali dagli
Enti preposti al controllo, sul secondo punto registriamo una
risposta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della
Lombardia all’interpello 904-334/2021 presentato da un contribuente
proprio per capire quali costi è possibile portare in detrazione al
110% nel caso di intervento realizzato da un General
Contractor.
Dopo aver chiarito i presupposti di accesso alla detrazione
fiscale del 110% prevista dall’art. 119 del Decreto Rilancio,
l’Agenzia delle Entrate ha ripreso la sua circolare
n. 24 dell’8 agosto 2020, nella quale ha chiarito che il bonus
110% spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli
interventi che beneficiano del superbonus 110% a condizione che
l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si
tratta:
- delle spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la
progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque
richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di
perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e
ispezione e prospezione); - degli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative
all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali
rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto
qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di
bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi
edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal
contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area
pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
Le spese per le quali spetta l’agevolazione
Ricordiamo che l’art. 5 del Decreto
Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto
Requisiti tecnici) riporta l’elenco di tutte le spese che rientrano
nelle detrazioni fiscali previste per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici.
I costi del General Contractor
Ma attenzione! perché l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la
spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del
General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di
coordinamento delle attività che li sono state affidate,
NON possano essere oggetto di detrazione,
dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa
strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al
Superbonus.
Source: lavoripubblici.it
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