Con l’avvento delle detrazioni fiscali del 110% ed in
particolare di quelle riservate agli interventi di riduzione del
rischio sismico (SuperSismabonus o Sismabonus 110%), una delle
domande che più spesso arrivano in redazione riguardano la
possibilità di utilizzarle per intervenire su edifici facenti parte
di complessi a schiera, unità immobiliari con accesso autonomo e
funzionalmente indipendenti, o porzioni di edificio.
Superbonus 110% e interventi strutturali: l’intervento
dell’ing. Andrea Barocci
Per rispondere correttamente alla domanda, abbiamo interpellato
l’ing. Andrea Barocci, esperto di progettazione
strutturale e fondatore dello studio Ingegneria delle
Strutture che si occupa di analisi, progettazione e
consulenze principalmente in ambito strutturale per opere pubbliche
e private.
Riportiamo di seguito l’intervento integrale dell’ing.
Barocci.
Superbonus 110%, interventi strutturali ed edifici in
aggregato
Gli edifici in aggregato, tipici in tutte le
nostre città storiche e borghi, devono essere soggetti a
valutazioni tecniche approfondite e dedicate in
caso d’intervento.
Questo viene in particolare evidenziato nel caso si voglia
fruire dei bonus fiscali, per i quali il massimale
di spesa si calcola sulla singola unità immobiliare ma le
valutazioni tecniche vanno svolte sull’intera unità
strutturale.
Queste brevi considerazioni nascono a seguito del documento
emanato a febbraio 2021 dalla Commissione Monitoraggio sul
Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici. In esso viene data risposta al
quesito 6, suscitando nei lettori alcune preoccupazioni e
perplessità.
Per completezza si riporta sia il quesito (posto dall’Agenzia
delle Entrate) che la risposta fornita.
Quesito 6 – Nozione di autonomia funzionale degli
impianti
Sono stati posti, inoltre, quesiti in merito al concetto di
unità “funzionalmente indipendente”. Nello specifico sono state
sollevate le questioni se:
- l’unità immobiliare che abbia in comune il sistema fognario
possa far ritenere che l’unità stessa possa essere considerata
“funzionalmente dipendente” ai fini del Superbonus e, dunque,
esclusa dalla agevolazione. Da una prima valutazione, la nozione di
“indipendenza funzionale” ai fini del Superbonus porterebbe ad
escludere la dipendenza funzionale nelle ipotesi di impianto
fognario comune. - per funzionalmente indipendente si intende l’unità
immobiliare che ha sia l’allaccio alla rete principale che il
contatore indipendente o se può considerarsi indipendente anche
l’unità immobiliare che ha un allaccio comune alla rete e contatore
indipendente (come ad esempio nel caso delle cosiddette villette a
schiera).
Risposta
Ai fini dell’applicazione del “Sismabonus” o del “Super
sismabonus” più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna
fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente
individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) in quanto essa “… dovrà
avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso
dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi
aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui
strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.”.
Concetto più estesamente esplicitato nella Circolare 21
gennaio 2019, n. 7, secondo la quale “L’US è caratterizzata da
comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi
orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto
della tipologia costruttiva e del permanere di elementi
caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con
la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con
continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e,
generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti
strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con
tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali
diversi, oppure in epoche diverse.”.
Con il presupposto suddetto – e riferendosi sempre al solo
caso di applicazione del “Sismabonus” o “Super sismabonus” – la
tipologia edilizia oggetto della richiesta di chiarimenti (villetta
a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di
un edificio più ampio) è senza dubbio esclusa dall’incentivo.
Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso “a schiera” non
rientra nella definizione di US suesposta, avendo essa sempre parte
della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno,
muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno
un’altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi
siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità
stesse.
Per quanto riguarda il contenuto dell’art. 119 del D.L.
34/2020 a proposito della corretta interpretazione di “unità
immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o
più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici
plurifamiliari” si evidenzia, in particolare, che la locuzione “con
uno o più accessi autonomi dall’esterno” permette di potervi
ricomprendere tutte le casistiche indicate, non rilevando se gli
accessi siano di proprietà esclusiva o comune ma che essi avvengano
esclusivamente, appunto, da uno spazio non confinato.
Una definizione più dettagliata di “accesso autonomo
dall’esterno” è stata data dal legislatore con il co. 1-bis
aggiunto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con
modificazioni del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (pubblicata in
G.U. n. 253 del 13.10.2020) che ha specificato “… Ai fini del
presente articolo [il 119 del D.L. 34/2020], per “accesso autonomo
dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad
altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso
che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino
anche di proprietà non esclusiva”.
Cosa dice la risposta dell’Agenzia delle Entrate?
Cerchiamo dunque di capire cosa è scritto di preciso nella
risposta, ricordando sempre che un conto è la normativa fiscale
(fruibile eventualmente), un conto è il DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) e la
normativa tecnica sulle costruzioni (cogenti e
obbligatori in ogni caso).
Partiamo dal concetto di AGGREGATO,
indissolubilmente legato alla complessità: caratteristica di un
sistema (perciò detto complesso), concepito come un aggregato
organico e strutturato di parti tra loro interagenti, in base alla
quale il comportamento globale del sistema non è immediatamente
riconducibile a quello dei singoli costituenti, dipendendo dal modo
in cui essi interagiscono.
Il concetto tecnico di aggregato nelle Norme Tecniche per le
Costruzioni
Il concetto tecnico di aggregato, che possiamo ritrovare anche
negli aspetti giuridici del condominio, racchiude dunque
complessità strutturali che vanno oltre la singola unità
immobiliare. Per questo le norme tecniche per le costruzioni (Dm 17
gennaio 2018) al §8.7 introducono l’unità strutturale e
riportano:
In presenza di edifici in aggregato,
contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i
metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova
costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un
edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre
tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità
strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere
individuata l’unità strutturale (US) oggetto di
studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare
dalle unità strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto
riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà
delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici
contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre
a quanto normalmente previsto per gli edifici non disposti in
aggregato, per gli edifici in aggregato dovranno essere valutati
gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in comune con
le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota,
meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, sia
verticalmente sia orizzontalmente, US adiacenti di differente
altezza.
L’unità strutturale
In estrema sintesi, ciascuno sulla propria unità immobiliare ha
libertà d’intervento purché dimostri che l’unità
strutturale nella quale è inserito non subisca variazioni
significative o diminuzione dei livelli di sicurezza. Il caso delle
villette a schiera, di cui alla risposta del
CSLLP, ne è il tipico esempio: che dal punto di vista
tecnico si può intervenire a piacimento ma dimostrando
appunto che le unità adiacenti non ne risentano, trattandosi di
unica unità strutturale composta da più unità immobiliari in
fila.
Nel caso specifico del quesito 6, probabilmente parte delle
perplessità derivano dalla formulazione della risposta stessa.
Partiamo dal presupposto che il superbonus eleva
al 110% la detrazione sia per interventi strutturali che di
efficientamento energetico. Sappiamo, però, bene che i due tipi
d’intervento seguono regole profondamente diverse per il calcolo
della somma da portare a detrazione e per la possibilità di
detrazione stessa.
Il quesito 6 parla in realtà solo di questioni legate
all’ecobonus e alla possibilità di definire
autonoma una unità immobiliare a tali fini; la risposta invece si
spinge anche nel tema del sismabonus evidenziando
la non autonomia funzionale legata alle strutture, tema noto e ben
trattato (come abbiamo visto in precedenza).
L’aver definito (nella risposta al quesito 6) non autonome le
unità in esame per la parte strutturale (come è corretto) non
significa che non si possa fruire del bonus per le strutture,
semplicemente occorre fare le valutazioni sull’unità
strutturale, come richiesto dalle normative tecniche
stesse.
Ed è proprio il bonus fiscale ad aver accentuato la dicotomia:
il massimale di spesa è infatti calcolato sulla singola unità
immobiliare, ma le valutazioni tecniche devono essere svolte
sull’intera unità strutturale. Tale aspetto fu evidenziato già
dalla nascita del provvedimento fiscale, indipendentemente dalla
normativa tecnica. Il Testo unico del 22/12/1986 n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi) all’art 16-bis (Detrazione delle
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici), comma 1 lettera i)
recita: […] relativi all’adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli
edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari […].
© Riproduzione riservata Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.