Pochi giorni fa pubblicavo l’articolo “Superbonus
110%: il silenzio assordante dell’Agenzia delle Entrate” in
cui, tra il serio e il faceto, rilevavo un certo rallentamento
delle risposte dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%.
Superbonus 110%: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate
Prima di ieri, l’ultimo chiarimento l’Agenzia delle Entrate lo
aveva fornito il 15 febbraio 2022 con la
risoluzione n. 8/E in cui ha definito l’ambito di applicazione
temporale delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per gli
interventi nei territori colpiti da eventi sismici.
A distanza di un mese esatto ecco che, per non deludere gli
appassionati della saga “Superbonus 110% e AdE: consigli per
l’uso”, arriva la nuova risposta 15
marzo 2022, n. 118 che questa volta entra nel merito di del
comma 9-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) inserito nientemeno che dal Decreto-Legge 22 marzo 2021,
n. 41 (il primo Decreto Sostegni) convertito con modificazioni
dalla Legge 21 maggio
2021, n. 69.
Comma 9-ter che recita:
L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti
dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità
di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
Superbonus 110% e IVA indetraibile: le domande al Fisco
La richiesta di intervento del Fisco è molto interessante e
riguarda due aspetti applicativi del citato comma 9-ter:
- questa misura è applicabile per “analogia” agli altri bonus
edilizi? - in conseguenza del meccanismo del pro-rata, la porzione di IVA
indetraibile può essere definitivamente determinata solo in sede di
dichiarazione IVA a chiusura dell’annualità di riferimento, come
comportarsi nel caso si opti per lo sconto in fattura?
Due domande interessanti che ci consentono di approfondire due
altrettanto interessanti argomenti.
Detrazioni fiscali: non esiste il principio di analogia
L’Agenzia delle Entrate risponde subito alla prima domanda
chiarendo che secondo il comma 9-ter, l’IVA non detraibile, anche
parzialmente, costituisce una componente di costo degli specifici
interventi da considerare ai fini della determinazione
dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus. E tale
disposizione trova applicazione limitatamente agli specifici
interventi previsti dallo stesso articolo 119 del Decreto Rilancio
e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno
diritto al Superbonus.
Il Fisco chiarisce, dunque, che non esiste il principio di
analogia tanto richiamato prima della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Legge n.
234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che con una modifica al comma
13-bis sanò l’impasse che si era venuto a creare a seguito della
circolare
n. 16/E del 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Appare utile ricordare che fino a questa modifica, i prezzari
DEI potevano essere utilizzati per l’asseverazione di congruità
delle spese relative agli interventi di risparmio energetico e non
per quelli di riduzione del rischio sismico o degli altri bonus
edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.
Con la Legge di Bilancio 2022 il Legislatore ha ritenuto utile
fornire una sorta di interpretazione autentica che consentisse
l’utilizzo del prezzario DEI per tutti i bonus edilizi che accedono
al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito). Modifica che, ancora una volta, dimostra
come quando si tratta di fisco non esiste alcun principio di
analogia e che bisogna sempre fare molta attenzione.
Superbonus 110% e IVA indetraibile: ecco come funziona
Passando al cuore dell’interpello, AdE rileva che tra gli
articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 citati nel comma 9-ter c’è il 19 che al comma 5
prevede:
Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo
ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia
attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi
dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in
misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il
relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di
detrazione di cui all’articolo 19-bis. Nel corso dell’anno la
detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della
percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio
alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la
detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata
presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. La
disposizione di cui al presente comma non si applica alle
operazioni di cui all’articolo 10, numeri 6) e 7), e alle
prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a
dette operazioni.
Comma che disciplina il c.d. “pro-rata” in base al quale, nei
confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia
operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del
1972, il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura
proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la
percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis,
ossia in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che
danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso
ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno
medesimo (cd. “pro-rata”).
Lo stesso quinto comma dispone, altresì, che, nel corso
dell’anno, la detrazione è «provvisoriamente operata con
l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno
precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che
iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo
conguaglio alla fine dell’anno». Quindi, in corso d’anno, i
contribuenti operano la detrazione IVA mediante l’applicazione
della percentuale dell’anno precedente, salvo poi operare il
conguaglio in sede di dichiarazione annuale.
L’IVA non detraibile “provvisoria” e lo sconto in fattura
Per effetto dell’applicazione del “pro-rata”, al momento di
emissione delle fatture, l’IVA non detraibile è determinata in via
provvisoria in quanto la relativa entità non è puntualmente
determinata.
Tale circostanza assume rilevanza qualora il contribuente
intende optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione,
per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal
fornitore, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del
decreto Rilancio.
In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus,
l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo
fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).
La circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha chiarito che nel caso
in cui il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito
d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. A titolo
esemplificativo, ciò comporta che a fronte di una spesa per
interventi Superbonus di 10.000,00 euro oltre IVA, il fornitore
potrà applicare uno sconto “parziale” pari a 10.000 euro, e lo
stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.
Con riferimento all’IVA indetraibile, definitivamente
determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e
rimasta a carico, il contribuente potrà fruire del Superbonus
direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui il costo è sostenuto. In definitiva, in questo
caso il contribuente potrà far valere in dichiarazione una
detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed
effettivamente rimasta a suo carico.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.