L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di superbonus 110 e i limiti di spesa. Secondo quanto spiegato, quando si tratta di interventi su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, per quanto riguarda il limite di spesa “rilevano le unità censite in catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze”.
Esaminando il caso di interventi effettuati su un edificio composto da una unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come magazzino, l’Agenzia delle Entrate – con la risposta n. 568 – ha spiegato che, per la verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, bisogna considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze.
Secondo quando affermato, ai fini del superbonus non rileva “il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente”.
Quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con questa risposta è in linea con quanto stabilito dalla normativa e dalla prassi relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici, in base alle quali “per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di suddivisione del fabbricato, deve essere valorizzata la situazione iniziale degli immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori”.
Source: idealista.it
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