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Superbonus 110% e PNRR: la proposta sulle proroghe della Commissione Europea – Lavori Pubblici

Arriverà a breve la decisione sulle proroghe al
superbonus 110% contenute nella Legge di Bilancio
2021. La Commissione Europea ha inviato la proposta di decisione di
esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della
valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia
(PNRR), al cui interno positive sono le previsioni sulle detrazioni
fiscali del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110% e PNRR: la proposta della Commissione
Europea

Ricordiamo, infatti, che dopo la trasmissione formale del PNRR
da parte dell’Italia, sarà compito della Commissione UE valutare la
pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la coerenza dei PNRR,
attribuendogli un rating basato su diversi criteri di valutazione.
In caso di valutazione positiva, la Commissione formula una
proposta di decisione da sottoporre all’approvazione del
Consiglio.

La proposta di decisione è arrivata e sarà valutata il prossimo
13 luglio.

Speciale Superbonus

La transizione verde

Per quanto riguarda la transizione verde, secondo la Commissione
il PNRR italiano contiene un’ampia gamma di investimenti e riforme
volti ad affrontare le sfide della transizione verde e, nel
complesso, è adeguatamente allineato alle priorità del Green Deal
europeo e del piano per l’obiettivo climatico 2030, nonché
all’obiettivo di rendere l’Europa una società resiliente ai
cambiamenti climatici entro il 2050. Il piano comprende una serie
di misure relative alla ristrutturazione degli edifici a fini di
efficienza energetica, in particolare attraverso la detrazione
fiscale delle spese per la casa (superbonus).

Rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus

Per quanto riguarda il superbonus, la Commissione UE ha rilevato
che lo stesso è stato istituito dall’art. 119 del Decreto Rilancio
al duplice scopo di:

  • contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio
    energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano
    nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) dell’Italia
    per il 2030;
  • fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e
    alla domanda privata per compensare gli effetti della flessione
    dell’economia.

Sconto in fattura e cessione del credito

Viene, altresì, evidenziato che i beneficiari, in alternativa
allo strumento della detrazione fiscale, possono scegliere di
utilizzare strumenti finanziari (“cessione del credito” e “sconti
in fattura”), anziché ricorrere direttamente alla detrazione per
affrontare gli ingenti costi di investimento iniziale. Questi
strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante
al beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:

  • un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura
    praticato dal fornitore (ad esempio, imprese edili, progettisti o
    dall’appaltatore generale) sul prezzo di pagamento anticipato, e
    recuperato sotto forma di credito d’imposta che riduce il costo
    dell’investimento iniziale;
  • un credito d’imposta da cedere a un istituto finanziario, che
    pagherà anticipatamente il capitale necessario.

Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non
effettuare la ristrutturazione a causa degli elevati costi di
investimento iniziali. La scelta dell’appaltatore generale o
dell’istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.

Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere
classificata come “ristrutturazione profonda” (ossia una
ristrutturazione media ai sensi della raccomandazione (UE) 2019/786
della Commissione), che implica quindi un miglioramento di almeno
due classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio di
energia primaria del 40 %).

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente
misura è piuttosto ampia e comprende, ad esempio, interventi
trainanti, interventi trainati, isolamento termico di superfici
opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell’aria
(caldaie a condensazione; pompe di calore; connessione a reti di
teleriscaldamento efficienti in condizioni specifiche; energia
solare termica; caldaie a biomassa in condizioni specifiche),
sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli
interventi volti a ridurre il rischio sismico degli edifici fanno
parte di questo strumento; ci si aspetta che rappresentino il 14 %
circa della dotazione di bilancio assegnata. Due decreti
ministeriali del 6 agosto 2020 hanno già definito i requisiti
tecnici degli interventi e le procedure per la certificazione della
conformità agli specifici requisiti e costi massimi.

L’orizzonte di validità

La valutazione della Commissione UE prende in considerazione
solo le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021 e non quelle
di cui al Decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59
convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio
2021, n. 101
(su cui cominciano a nascere i primi dubbi sulla
loro effettiva validità).

Come evidenziato dalla Commissione, il Superbonus è già attivo
dall’1 luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022 (per
l’edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022).
L’accesso all’agevolazione può essere richiesto per un ulteriore
periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini o edilizia
residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato
eseguito prima delle date sopra indicate. Per dare più tempo a
interventi più complessi si prevede di prorogare l’applicazione
della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per
l’edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 2023,
indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei
lavori.

Post Decreto Legge n. 59/2021 la situazione cambia ancora e
vede:

  • i condomini arrivare al 31 dicembre 2022;
  • gli edifici plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari fino al
    30 giugno 2022 con l’opzione al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno
    2022 sono stati completati il 60% dei lavori;
  • gli IACP fino al 30 giugno 2023 con l’opzione al 31 dicembre
    2023 se al 30 giugno 2023 sono stati completati il 60% dei
    lavori.

Senza considerare le proroghe del D.L. n. 59/2021, il giudizio
della Commissione UE alle nuove scadenza della legge di Bilancio
2021 è il seguente:

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17
del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione
stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità
agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non
arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). In particolare, il
costo dell’installazione di caldaie a condensazione a gas deve
rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma
di ristrutturazione e l’installazione deve avvenire per sostituire
le caldaie alimentate a olio combustibile. L’installazione di
caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni
stabilite negli orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio “non arrecare un danno significativo”
(2021/C58/01).

Attendiamo fiduciosi il 13 luglio 2021 e, come sempre, vi
terremo aggiornati.

Source: lavoripubblici.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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