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Superbonus 110% e polizza professionale: a quanto ammonta il massimale per il tecnico asseveratore? – Lavori Pubblici

Il legislatore ha imposto all’asseverante, al fine di garantire
ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei
danni eventualmente provocati dall’attività prestata, la stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilità
civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni
o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,
non inferiore a 500 mila euro (D.L. n. 34/2020 – Art.119 – comma
14).

Indice degli argomenti

La copertura assicurativa

Il legislatore ha anche imposto che la disponibilità residua
della copertura assicurativa, sia maggiore o uguale all’importo
dell’intervento asseverato (Art. 4 del Decreto MiSE 6 agosto 2020,
c.d. Decreto Asseverazioni).

A mio parere, dunque, il legislatore impone all’asseverante un
massimale doppio rispetto all’importo asseverato, al fine di
proteggere il bilancio dello Stato e, di conseguenza, il cliente
dell’asseverante e l’asseverante stesso anche rispetto agli
interessi e alle sanzioni che verranno applicate dall’Agenzia delle
Entrate.

Altre interpretazioni della “disponibilità residua” della
copertura assicurativa

Alcune compagnie interpretano la «disponibilità
residua
» come «al netto dei sinistri» ed hanno istruito la
propria rete di intermediari per convincere i Professionisti a
stipulare l’assicurazione con massimale uguale all’importo
asseverato
.

Altre compagnie sottopongono al Professionista un questionario
in cui chiedono l’importo asseverato e calcolano il massimale
moltiplicando per 110% tale importo.

La maggior parte degli assicuratori però propone il “vincolo” di
una parte del massimale della polizza di base, dimenticandosi della
“disponibilità residua”.

L’assicurazione professionale e i lavori del CNI

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri dà per scontato che il
massimale di polizza debba essere uguale all’importo dei lavori
asseverati e ritiene che tale massimale costituisca addirittura una
“sovrassicurazione” che non ha fondamenti tecnici (circolare n.
711/XIX Sess.2021) e che potrebbe rallentare i lavori del
Committente per il fatto che il mercato assicurativo è in
difficoltà a concedere massimali elevati. Il CNI pertanto, sta
operando in modo particolarmente intenso sugli aspetti necessari
per modificare le norme sul cd. “superbonus 110%”.

Se il professionista ha stipulato l’assicurazione con massimale
pari all’importo asseverato – e non pari al doppio dell’importo
asseverato – l’asseverazione è infedele e il cliente perderà il
beneficio?

Può darsi.

Sono talmente tanti gli aspetti ancora poco chiari del Decreto
Rilancio che sembrerebbe proprio che il legislatore voglia risanare
le casse dello Stato attraverso i risarcimenti delle compagnie di
assicurazione.

Difatti nella prima stesura dell’art. 7 del Decreto
Asseverazioni il legislatore prevedeva nientemeno che “constatata
l’asseverazione infedele, l’Agenzia delle Entrate avvia le
procedure nei confronti della compagnia assicuratrice per l’incasso
dell’importo assicurato.”

Tuttavia il legislatore non ha considerato che le compagnie di
assicurazione sono a tutti gli effetti aziende che perseguono
l’obiettivo di un bilancio attivo tra i sinistri pagati e i premi
incassati – non sono delle ONLUS – e pertanto, si sa, è ben
difficile che risarciscano un sinistro e senz’altro il risarcimento
non è automatico.

Considerazione

Il costo della polizza può essere conteggiato nel compenso del
professionista e pertanto “trasferito” allo Stato. Invito pertanto
gli asseveranti a valutare con attenzione il massimale
dell’assicurazione affinché sia adeguato a proteggere il proprio
patrimonio e la propria serenità.

Source: lavoripubblici.it

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tutti i diritti appartengono alla fonte.

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