Tra gli interventi trainati legati al
Superbonus 110% rientra anche la
sostituzione di infissi e serramenti, che può
essere effettuata o meno dall’impresa edile che si sta occupando di
tutti i lavori. E proprio su chi effettuerà l’intervento bisogna
prestare particolare attenzione, perché potrebbe essere necessario
il rilascio del Durc di congruità, in mancanza del
quale si potrebbero perdere le agevolazioni
fiscali. Ricordiamo infatti che è stato introdotto l’obbligo
di applicazione del CCNL Edilizia nel caso di
interventi edilizi per i quali si utilizzano le agevolazioni
fiscali Superbonus 110%.
Posa infissi e Superbonus: il DURC è obbligatorio?
Si tratta di un tema affrontato dalla Commissione Nazionale
Casse Edili (CNCE), nelle ultime FAQ
relative proprio all’obbligo di presentazione del DURC di
congruità. In particolare, CNCE chiarisce se il montaggio
di serramenti debba essere considerato o meno come
attività edile, distinguendo tra i seguenti casi:
- se si effettua una fornitura con posa in opera di serramenti da
impresa che applica un contratto diverso da quello
edile (ad es. metalmeccanico), in questo caso l’attività
di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non
rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera,
fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n.
81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021; - se invece il montaggio dei serramenti è effettuato
dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la
fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei
serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X),
con conseguente rilevanza della relativa
manodopera ai fini dell’istituto della congruità. Nel
costo dei lavori edili rileva anche il costo della fornitura del
materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile). Stessa
cosa nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i
lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
DURC e lavori di ricostruzione Sisma
Inoltre, nel caso in cui un’impresa che abbia già dei lavori in
corso legati alla ricostruzione sisma per un importo superiore ai
70.000 euro acceda anche agli interventi previsti dal Superbonus
110% attraverso la presentazione di una variante
progettuale alla DNL esistente, essa dovrà essere
sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina
prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del
cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
In particolare, la richiesta di congruità effettuata al portale
SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori
edili, così come modificato in corso di variante.
DURC di congruità: le altre faq di CNCE
Nelle nuove faq, CNCE specifica inoltre che:
- fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le
Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva,
esse non vanno applicate anche ai fini del rilascio della congruità
della manodopera ex DM n. 143/2021; - la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione
in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente
svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia
affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori
edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a
imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa
Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di
congruità. - Qualora l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con
lavoratori in trasferta e al netto di accordi di
trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la
rispettiva Cassa di competenza, non dovrà iscriversi presso la
stessa. Questo perché la competenza al rilascio dell’attestazione
di congruità esula dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che
continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei
contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla
trasferta.
Source: lavoripubblici.it
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