Il futuro proprietario di un immobile su cui sono previsti
interventi edilizi con l’utilizzo del Superbonus
110% rientra fra i beneficiari delle agevolazioni
fiscali? Dipende se esiste la prova dell’intenzione
all’acquisto, come spiega Fisco Oggi a un
contribuente.
Superbonus 110%: a chi spetta la detrazione
Ricordiamo che il Superbonus, come stabilito dall’articolo
119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto
Rilancio), prevede una detrazione del 110% delle
spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di
specifici interventi finalizzati all’efficienza
energetica e al consolidamento statico o
alla riduzione del rischio
sismico degli edifici.
L’agevolazione si affianca alle detrazioni, spettanti per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici
(ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio
edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus),
disciplinati rispettivamente dagli articoli 14 e 16 del
decreto legge n. 63/2013.
Con la legge n. 234/2021 (Legge di bilancio
2022 ) l’agevolazione è stata prorogata per i condomini e
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte e professione, oltre che per
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale, per gli interventi su edifici composti da due a
4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,
fino al 31 dicembre 2025, alle seguenti
condizioni:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche
sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio
o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione. La detrazione va ripartita
in quattro quote annuali di pari importo.
Sono inoltre previste le seguenti condizioni:
- detrazione al 110% fino al 31 dicembre 2022
per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici
unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento
complessivo; - detrazione al 110% fino al 31 dicembre
2023 per gli interventi effettuati dagli Iacp ed enti con
le stesse finalità sociali su immobili, di proprietà o gestiti
per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a
condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Beneficiari del Superbonus
Secondo quanto previsto al comma 9 dell’art. 119 del D.L.
n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), possono accedere al
Superbonus i seguenti soggetti:
- dai condomini e dalle persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; - b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; - c) istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su
immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica; - d) cooperative di abitazione a proprietà
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; - d-bis) organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione
sociale; - e) associazioni e società sportive
dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Come specificato da Fisco Oggi, in linea generale il Superbonus
spetta ai soggetti che possiedono o detengono
l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo
idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento
delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Superbonus per acquirenti promissari
Se in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla
legge per usufruire dell’agevolazione (articolo 119 del decreto
legge n. 34/2020), come specificato nella circolare n. 24/E
del 2020, il futuro acquirente di un immobile oggetto
degli interventi agevolati rientra tra i soggetti aventi il diritto
di richiedere la detrazione del 110%. A una condizione però: che
esista la stipula e registrazione
di un contratto preliminare di vendita
dell’immobile.
In questo caso, analogamente a quanto previsto per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, il Fisco ha
confermato che non è necessaria l’autorizzazione ad eseguire i
lavori da parte del promittente venditore, dato che essa è
implicitamente concessa con l’immissione
anticipata nel possesso dell’immobile documentata dal preliminare
di compravendita.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.