Benché io sia tra i più accaniti sostenitori del Superbonus
110%, uno degli aspetti che ho da sempre criticato è una normativa
scritta molto male e soprattutto l’assenza di una struttura
centrale che coordinasse le risposte arrivate a diverso titolo dai
vari Enti di controllo come l’Agenzia delle Entrate, l’Enea e la
Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del
D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate.
Superbonus 110%: il caso della dimensione degli infissi
Oltre a errori vari poi corretti, non sono pochi e non sono poco
rilevanti i casi di disaccordo tra i vari Enti. Ricordiamo, ad
esempio, il caso della variazione della dimensione degli infissi
che vide in un primo momento una differenza di interpretazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea.
Inizialmente l’Enea, attraverso il suo assistente virtuale
Virgilio, affermò che la sostituzione degli infissi come intervento
trainato di superbonus deve rispettare gli stessi requisiti
previsti dalla norma che ha previsto l’ecobonus e per questo
“l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti
già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo
spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi
vani di porta o finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne
nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non
necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.
Diverso il parere dell’Agenzia delle Entrate che nella risposta n. 524 del 30 luglio
2021, sentendo il parere del Ministero dello Sviluppo
Economico, chiarì che nel caso di intervento che non prevede
demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può
essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e
variazione dimensionale, ma solo se la superficie “totale” degli
infissi nella situazione post intervento è minore o uguale di
quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio
energetico.
Tesi dell’Agenzia delle Entrate a cui seguì un ripensamento
da parte di Enea.
Superbonus 110%: il caso dei prezzari
Altro caso, ben più eclatante, riguarda l’utilizzo dei prezzari
per la verifica di congruità degli interventi di superbonus. Un
tema cui si è espressa il 16 marzo scorso la Commissione consultiva
per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e
delle linee guida ad esso allegate, con la
risposta alle domande della Fondazione del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri.
Nella sua domanda, la Fondazione del CNI, in modo molto
approssimativo ma tecnicamente comprensibile, chiese lumi sulla
gerarchia nell’utilizzo dei due prezzari (regionale e DEI) per
tutti gli interventi di superbonus (senza distinzione tra ecobonus
e sismabonus). La Commissione risposte:
“La Commissione ritiene che il computo metrico estimativo
possa essere redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei
due prezziari ammessi all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico
incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente pertinente
con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente
in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è
suffragata anche dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non
prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una specifica
priorità tra i due prezziari ammessi“. Lasciando intendere che
i due prezzari possano essere indistintamente utilizzati per le due
anime del superbonus.
Il 29 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, a seguito del
Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode), dopo aver
confermato l’utilizzo dei prezzari regionali e DEI per gli
interventi di ecobonus 110%, affermò pure che:
“Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da
quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi
quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus,
occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato
dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia
ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6
agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a
tali interventi“. Escludendo di fatto i prezzari DEI non solo
dagli altri bonus edilizi ma anche dal Sismabonus 110%.
Superbonus 110%: cosa ci riserverà il futuro?
A questo punto, a seguito della circolare dell’Agenzia delle
Entrate potrebbe accadere:
- che la Commissione consuntiva presso il CSLP confermi
nuovamente l’utilizzo dei prezzari DEI per tutti gli interventi di
superbonus, dando loro una “ufficialità” che manca nella norma di
rango primario; - che i Ministeri competenti intervengano con una circolare
esplicativa che chiarisca il dubbio sull’ufficialità dei prezzari
editi da una casa editrice privata; - che il Legislatore modifichi la norma di rango primario
inserendo i prezzari previsti all’Allegato A del Decreto Requisiti
tecnici anche per la verifica di congruità del sismabonus e degli
altri bonus fiscali.
Dovremmo anche chiederci se la Commissione consultiva per il
monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle
linee guida ad esso allegate può:
- esprime pareri che non riguardano aspetti di natura
tecnica? - pubblicare un parere che modifica una disposizione di
legge? - rispondere a quesiti non strettamente collegati al D.M.
28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate?
Allo stesso modo di come l’Agenzia delle Entrate ha più volte
ammesso di non poter rispondere su quesiti di natura
tecnica-edilizia-urbanistica.
Ciò che è certo è che in tutto questo gli unici col cerino in
mano sono professionisti e imprese che si trovano a non sapere più
come lavorare nella certezza della norma.
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