Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieEco BonusSuperbonus 110% e Prezzario MiTE: a che punto siamo? – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e Prezzario MiTE: a che punto siamo? – Lavori Pubblici

Questi ultimi sono giorni di passione per chi a diverso titolo
si occupa di superbonus 110%. Tra le ultime modifiche apportate dal
Sostegni-ter al
meccanismo di cessione del credito
, il
blocco di molte piattaforme di acquisto
e l’anticipazione di un

nuovo Decreto Legge
che dovrebbe rivedere nuovamente queste
modifiche, a molti è sfuggita una data fondamentale: il 9 febbraio
2022.

9 Febbraio 2022: il Prezzario MiTE

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 234/2021
(Legge di Bilancio 2022), è stato previsto che per l’asseverazione
di congruità delle spese sostenute (necessaria per il superbonus
110% e per gli altri bonus edilizi che utilizzano il meccanismo di
cessione del credito di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020) il
abilitato possa utilizzare i prezzari già stabiliti dal Decreto
MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) ed i “valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con
decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro
il 9 febbraio 2022
“.

Entro il 9 febbraio 2022 sarebbe dovuta arrivare, dunque, la
pubblicazione di un nuovo decreto del MiTE con nuovi prezzi da
utilizzare per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Un prezzario che “sembrerebbe” contenga 35 voci suddivise per zone
climatica sulla falsariga dell’Allegato I al Decreto Requisiti
tecnici ecobonus.

La nostra redazione è in contatto con l’ufficio stampa del MiTE
che il 9 febbraio scorso alla nostra richiesta del Decreto aveva
anticipato la pubblicazione di un comunicato stampa. Comunicato che
non è arrivato il 9 né il 10 febbraio 2022 (almeno fino a questo
pomeriggio) ma che ormai dovrebbe essere pubblicato a breve (forse
anche domani).

L’entrata in vigore dei nuovi prezzi

Si discute nuovamente di una problematica che aveva già
coinvolto gli aggiornamenti e le edizioni da utilizzare per
l’asseverazione
di congruità delle spese sostenute
. In quel caso avevamo
chiarito che chi verifica i prezzi dovrà utilizzare il prezzario in
vigore alla data di realizzazione del computo e, sulla base di
questa, asseverare il rispetto dei prezzari utilizzati dal
collega.

Nel caso del nuovo prezzario del MiTE la situazione potrebbe non
essere così semplice. L’art. 119, comma 13-bis del Decreto
Rilancio, infatti, prevede:

Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità
delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati
nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.

Dal tenore della disposizione “sembrerebbe” che gli altri
prezzari possono essere utilizzati (per talune categorie di beni)
solo nelle more della pubblicazione del prezzario MiTE. La domanda
nasce spontanee: una volta pubblicato il nuovo decreto MiTE, i
prezzi riportati si dovranno utilizzare anche per asseverare
computi già realizzati, contratti firmati o interventi in corso
d’opera?

Una domanda non banale su cui al momento non esistono risposte
ufficiali che ci auguriamo saranno inserite all’interno del Decreto
stesso, magari in un articolo riservato alla decorrenza
dell’entrata in vigore.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment