Il Decreto Legge n. 14/2022 ha modificato l’art. 119 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) inasprendo le sanzioni
amministrative e penali a carico del tecnico abilitato coinvolto in
attestazioni e asseverazioni necessarie per avere accesso al
superbonus 110% e agli altri bonus edilizi.
Sanzioni a carico dei professionisti
Ricordiamo, infatti, che a seguito del primo pacchetto di misure
antifrode (D.L. n. 157/2021), ribadite dalla più recente Legge di
Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), anche gli altri bonus edilizi
utilizzati mediante una delle opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto
Rilancio devono ottenere:
- il visto di conformità;
- l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Inoltre l’art. 119, comma 13 del Decreto Rilancio prevede per il
superbonus le asseverazioni per il rispetto dei requisiti minimi
ecobonus e sismabonus.
I tecnici coinvolti in queste attestazioni e asseverazioni, nel
caso espongano informazioni false o omettano di riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero
attestino falsamente la congruità delle spese, sono puniti:
- con la reclusione da due a cinque anni;
- con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto
profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
Il Sondaggio di LavoriPubblici.it
Abbiamo chiesto sui nostri Social di rispondere alla seguente
domanda:
A seguito delle nuove sanzioni previste per i tecnici, pensi che
ti occuperai ancora di asseverare il rispetto dei requisiti minimi
e la congruità delle spese sostenute per il superbonus e gli altri
bonus edilizi?
Ecco i risultati parziali aggiornati al 4 marzo 2022.
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