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Superbonus 110% e scadenza unifamiliari: il pasticcio è servito – Lavori Pubblici

Superbonus 110% e scadenza unifamiliari: il pasticcio è servito - Lavori Pubblici

Per comprendere meglio la ratio di una norma è sempre bene
averne seguito dettagliatamente la sua evoluzione. Quando
l’argomento sono le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) il
problema si complica, dato che ad oggi sono 16 i provvedimenti
normativi che hanno inciso più o meno pesantemente sugli articoli
119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: la normativa sulle scadenze

Sta facendo discutere (davvero tanto) il mio ultimo articolo

Superbonus 110% e scadenza unifamiliari: il Fisco corregge la super
circolare
, in cui evidenziando una correzione della circolare n. 23/E del 23
giugno 2022
da parte dell’Agenzia delle Entrate, mi sono
lasciato andare in una mia interpretazione normativa sulla scadenza
del superbonus 110% per gli edifici unifamiliari e la presentazione
della CILAS.

L’analisi dei seguenti commi dell’art. 119:

  • comma 1 – che fissa la scadenza degli
    interventi trainanti di ecobonus 110% al 30 giugno 2022;
  • comma 2 – che fissa la scadenza degli
    interventi trainati di ecobonus 110% al 30 giugno 2022
    (“congiuntamente ai trainanti);
  • comma 3-bis – che fissa la scadenza per gli
    interventi effettuati da IACP e cooperative al 30 giugno 2023;
  • comma 4 – che fissa la scadenza
    dell’intervento di sismabonus 110% al 30 giugno 2022;
  • comma 4-bis – che fissa la scadenza
    dell’intervento trainato di sismabonus 110% al 30 giugno 2022
    (“congiuntamente al sismabonus 110%);
  • comma 8-bis – che limitatamente agli edifici
    unifamiliari recita “Per gli interventi effettuati su unità
    immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
    detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
    entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30
    settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per
    cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
    compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
    articolo
    “;

e dopo aver letto la seconda versione dell’ultima circolare
dell’Agenzia delle Entrate, mi porta ad essere più convinto di
alcuni aspetti:

  1. il legislatore ha fatto un errore madornale nel passaggio dalla
    versione dell’art. 119 vigente con il Decreto Legge n. 77/2021
    (Decreto Semplificazioni-bis) e post Legge n. 234/2021 (Legge di
    Bilancio 2022) con quella post Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto
    Aiuti);
  2. la data di scadenza per il sostentamento delle spese che
    vogliono accedere al superbonus 110% resta il 30 giugno 2022;
  3. la data del 30 settembre 2022 per il completamento del 30% del
    SAL lascia “scoperto” il periodo che va dall’1 luglio 2022.

Procediamo per gradi.

L’errore del legislatore

L’errore commesso dal legislatore è evidente leggendo la
versione dell’art.
119 vigente dopo la conversione in legge del Decreto
Semplificazioni-bis
. In questa versione la data di scadenza del
bonus era sempre il 30 giugno 2022 ma:

  • con il comma 3-bis viene prorogata al 30 giugno 2023 per gli
    IACP (lettera c));
  • con il comma 8-bis si prevede un sistema di ulteriori proroghe
    per i soggetti di cui al comma 9, lettere a) e c) basato sulle
    relative date di scadenza (30 giugno 2022 e 30 giugno 2023).

Con la versione dell’art. 119 vigente
dopo la Legge di Bilancio 2022
la scadenza resta al 30 giugno
2022 ma:

  • con il comma 3-bis viene prorogata al 30 giugno 2023 per gli
    IACP e anche per le cooperative;
  • con il comma 8-bis si modifica il sistema di proroghe
    prevedendo una nuova scadenza per i soggetti di cui al comma 9,
    lettera a) e una nuova proroga per le unifamiliari con la necessità
    di raggiungere il 30% del SAL proprio alla data di scadenza del
    bonus (30 giugno 2022).

In questa nuova versione, se alla data di scadenza del bonus
l’edificio unifamiliare aveva raggiunto il 30% del SAL allora si
poteva procedere fino al 31/12/2022.

Nella versione post Decreto Aiuti il problema è evidente perché
il legislatore NON modifica la data di scadenza del bonus per le
unifamiliari che resta al 30 giugno 2022. Viene, però previsto che,
nonostante questa scadenza, se al 30/09/2022 si raggiunge il 30% dl
SAL allora si possono portare in detrazione le spese sostenute fino
al 31/12/2022.

La data di scadenza del bonus

ATTENZIONE! Nei bonus edilizi vige il principio di cassa. Quindi
se sostengo tutte le spese entro il periodo di vigenza del bonus (e
quindi OVVIAMENTE presento il titolo edilizio senza il quale non
potrei avviare i lavori né pagarli a meno che qualcuno pensi che si
possa pagare una fattura sulla base del nulla), posso anche
completarli successivamente facendo attenzione alle percentuali di
SAL per l’utilizzo delle opzioni alternative.

La data di vigenza del superbonus 110% per le unifamiliari resta
al 30 giugno 2022 e il secondo periodo del comma 8-bis rappresenta
la più grande topica del legislatore in tema superbonus. Fissare la
scadenza al 30 giugno 2022 e poi scrivere:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo;

NON significa assolutamente NULLA. Non è una proroga scritta
bene in italiano, né è una proroga che può lasciar tranquillo un
contribuente che volesse avviare un intervento a seguito di
presentazione di CILAS o altro titolo dall’1 luglio 2022.

Cosa accade dall’1 luglio 2022

Mentre avviando dei lavori con CILAS prima del 30 giugno 2022 e
pagando i lavori entro questa data, si ha la certezza di poter
utilizzare il superbonus quantomeno direttamente in dichiarazione
dei redditi, chi afferma che è possibile presentare la CILAS dall’1
luglio 2022 con pagamenti (evidentemente) dopo questa data,
dovrebbe rispondere alla domanda: cosa accade se presento una CILAS
l’1 luglio 2022 e al 30 settembre non ho raggiunto il 30% del
SAL?

Quello del professionista è il lavoro più difficile al mondo che
andrebbe fatto con coscienza e consapevolezza dei rischi generati
da un legislatore evidentemente poco attento…o poco
preparato.

La soluzione

La soluzione al problema è dietro l’angolo e si chiama legge di
conversione del Decreto Aiuti che dovrebbe sostituire il secondo
periodo del comma 8-bis con il seguente:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 30 settembre
2022 ovvero per quelle sostenute fino al 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento
complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori
non agevolati ai sensi del presente articolo.

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