Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSuper Bonus 110Superbonus 110%, e se l’appaltatore non paga i lavori? – Gazzetta di Parma

Superbonus 110%, e se l’appaltatore non paga i lavori? – Gazzetta di Parma

Superbonus 110%, e se l'appaltatore non paga i lavori? - Gazzetta di Parma

Sono un artigiano imbianchino da oltre 25 anni di lavoro a Parma. Ho lavorato per molte imprese e ultimamente ho effettuato un lavoro per un’impresa in una ristrutturazione soggetta al bounus 110%. I lavori da parte mia sono stati conclusi perfettamente a fine febbraio ma a parte un piccolo acconto pari al 20% della somma totale non ho percepito nulla. Ho emesso regolare fattura ma sono passati anche il termine massimo del pagamento e non ho ricevuto nulla, e come me molti altri artigiani impiegati in quella villa. La mia domanda è, nel caso del mancato pagamento da parte dell’impresa, essendo l’immobile soggetto al bonus 110%, il proprietario (committente) ha l’obbligo che i pagamenti siano regolari? E nel caso del mancato pagamento non è il committente (non l’impresa) responsabile ed è tenuto a pagare?
Lettera firmata

Risponde l’esperto Daniele Rubini Francesca Brizzolara
Studio Errei

Riguardo i bonus 110%, il riferimento alla responsabilità solidale è contenuta del Decreto Legge n.34/2020 (Decreto Rilancio) e precisamente nell’articolo 121. Tale articolo prevede che: “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni”. Non solo: il comma 6 stabilisce che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato il cosiddetto sconto in fattura e dei cessionari.
Come si evince dal dettame normativo la responsabilità solidale riguarda esclusivamente la sussistenza dei requisiti per l’utilizzo del bonus.
Anche la certificazione predisposta dai tecnici abilitati si riferisce solamente all’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e di attestazione di congruità delle spese sostenute.
Infine l’eventuale visto di conformità emesso dal dottore commercialista, CAAF o altro soggetto abilitato richiede che venga effettuato solamente un controllo formale dei documenti. Viene ovviamente verificato che sia presente il regolare pagamento delle fatture, nel rispetto delle regole previste, ma limitandosi a controllare che i pagamenti siano stati effettuati. Non viene richiesto di verificare, in caso di appalto, se siano stati effettuati o meno dall’appaltatore i pagamenti ad eventuali sub appaltatori.
A nostro avviso, in ambito di appalti, indipendentemente dal fatto che siano legati a bonus fiscali, non è prevista nessuna responsabilità solidale per il committente persona fisica non esercitante attività di imprese o lavoro autonomo, per il mancato pagamento dei sub appaltatori da parte dell’appaltatore.
L’unica strada che può intraprendere il lettore è quella di adire a vie legali per il recupero del proprio credito nei confronti dell’appaltatore.

Inviate le vostre domande su fisco, lavoro, casa, previdenza a esperto@gazzettadiparma.it

© Riproduzione riservata

Source: gazzettadiparma.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.

Per richiedere la consulenza professionale, clicca sul banner.

Rate This Article:
No comments

leave a comment