Il mese di luglio si prospetta molto caldo e non solo per le
temperature estive. A luglio arriveranno, infatti, alcuni
importanti provvedimenti che investiranno il superbonus 110% con
l’obiettivo di prorogarne gli effetti e semplificarne alcuni
aspetti.
Superbonus 110%: tutte le modifiche al Decreto Rilancio
Ricordiamo, infatti, che dopo la sua conversione in legge, il
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato modificato:
E fatta esclusione per il Decreto Agosto, è proprio sugli ultimi
3 provvedimenti che si giocherà la partita.
Superbonus 110% e Legge di Bilancio
La Legge di Bilancio 2021 non ha stravolto i contenuti degli
articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. Ha solo inserito qualche
definizione e prorogato le detrazioni fiscali del 110% e le opzioni
alternative per la fruizione alternativa del bonus (sconto in
fattura e cessione del credito). Sostanzialmente (depurando le
modifiche nel frattempo arrivate dai D.L. n. 59/2021 e D.L. n.
77/2021) viene prevista una proroga al 30 giugno 2022 per gli
edifici unifamiliari e per tutti gli altri soggetti ad esclusione
dei condomini, degli edifici plurifamiliari (da 2 a 4 u.i.
indipendentemente accatastate) e degli IACP. Proroga al 2022 anche
per sconto in fattura e cessione del credito.
Tutte proroghe che in questo mese di luglio riceveranno il via
libera da parte del Consiglio dell’Unione europea a cui spetta
l’ultima parola per l’efficacia delle disposizioni previste
all’art. 1, commi da 66 a 72 della Legge di Bilancio (leggere il
comma 74 per credere).
Superbonus 110% e Decreto Legge n. 59/2021
Maggiori certezze abbiamo per la conversione in legge del
decreto-legge n.59/2021 (Fondo complementare al PNRR). E’, infatti,
arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione che ha confermatoi contenuti dell’art. 1, comma 3 che
hanno previsto:
- la proroga al 30 giugno 2023 per gli IACP con opzione al 31
dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 sono stati completati il 60%
degli interventi; - la proroga al 30 giugno 2022 per gli interventi realizzati da
persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione, con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
anche per questi è stata prevista l’opzione al 31 dicembre 2022 se
al 30 giugno 2022 sono stati completati il 60% degli
interventi; - la proroga al 31 dicembre 2022 per gli interventi realizzati
dai condomini.
Tutte proroghe già in vigore dalla pubblicazione del Decreto
Legge n. 59/2021.
Superbonus 110% e Decreto Legge n. 77/2021
Qui la situazione si fa più complicata. Intanto perché i lavori
parlamentari sul disegno di legge di conversione del Decreto Legge
n. 77/2021 portano in dote oltre 500 proposte di emendamento. E poi
perché, come spesso accade per provvedimenti così importanti ed
eterogenei, la sensazione è che si arrivi alla scadenza (30 luglio
2021) con un voto di fiducia su un testo blindato dal Governo.
Nella sua attuale formulazione, l’art. 33 del D.L. n. 77/2021
prevede importanti modifiche volte a semplificare l’accesso al
superbonus 110%. Modifiche che possono essere così riassunte:
- l’intervento di abbattimento delle barriere
architettoniche viene adesso trainato anche dal sismabonus
(prima era trainato dal solo ecobonus 110%); - elevato il limite massimo di spesa individuale
ammesso al beneficio previsto per le singole unità immobiliari per
interventi realizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni
di promozione sociale, in possesso di specifici requisiti; in
particolare, il limite previgente viene moltiplicato per il
rapporto tra la superficie dell’immobile sul quale sono effettuati
gli interventi e la superficie media di una unità abitativa
immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall’OMI; - la modifica più discussa è relativa alla sostituzione dell’art.
119, comma 13-ter con uno completamente nuovo che prevede un
regime speciale per tutti gli interventi di
superbonus senza demolizione e ricostruzione; un regime speciale
che riguarda:- il titolo edilizio: adesso è sufficiente una particolare CILA
dove non è più necessario attestare lo stato legittimo
dell’immobile; - la decadenza del superbonus: prevista una deroga ai principi
stabiliti dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia).
- il titolo edilizio: adesso è sufficiente una particolare CILA
Superbonus: le proposte nel ddl di conversione del Decreto
Semplificazioni-bis
Come detto, queste modifiche (benché già in vigore) sono in
attesa della conferma della conversione in legge. Tra i temi caldi
su cui si sta focalizzando l’attenzione:
- l’estensione del superbonus anche per interventi su immobili
appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni)
realizzati da società (disposizione che era stata inserita nelle
prime versioni del Decreto Semplificazioni-bis); - un percorso semplificato e più veloce per gli edifici vincolati
che necessitano del parere della Soprintendenza; - l’aumento della tolleranza costruttiva dal 2 al 3% (anche se
non si comprende come l’1% in più possa incidere su un patrimonio
edilizio frutto di decenni di edilizia selvaggia e zero
controlli).
Da parte nostra possiamo solo confermarvi che seguiremo i lavori
parlamentari da vicino e vi terremo costantemente aggiornati. Se
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