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Superbonus 110% e Sisma: in zona vincolata niente autorizzazione paesaggistica – Lavori Pubblici

I lavori di ristrutturazione degli edifici del
Centro Italia colpiti dal Sisma 2016 in area
vincolata
non necessitano di autorizzazione
paesaggistica
preventiva da parte della Soprintendenza
anche quando l’intervento prevede la demolizione e
ricostruzione
del fabbricato con diversa sagoma e
volumetria, in applicazione della normativa speciale prevista dal
D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

Autorizzazione paesaggistica per demolizione e ricostruzione in
area vincolata: deroga per comuni del Cratere

A specificarlo è la nota
del Ministero della Cultura del 7 marzo 2022, n.
5655
 inerente le procedure da seguire per la
ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto e che fa seguito
al parere dell’Ufficio Giuridico della Struttura Commissariale, ad
oggetto “Parere in merito alla circolare della Direzione Generale,
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del
15/10/2021, n. 44, avente a oggetto ‘Definizione di
ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela
paesaggistica’, anche con riferimento alla Circolare n.
38/2021”.

La nota quindi ricorda preliminarmente quanto disposto dalle
Circolari n. 38 del 4/10/2021, n. 44 del 15/10/2021 e n. 47 del
10/11/2021 in merito alla definizione di ‘ristrutturazione
edilizia
” su immobili soggetti a tutela
paesaggistica
di cui l’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR,
n.380/2001 (Testo Unico Edilizia), così come
modificato dall’art. 10 del D.L.n.76/2020.

In particolare:

  • la Circolare n. 38 specifica che anche nel caso di
    immobili ricadenti in aree di tutela paesaggistica, “gli interventi
    di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
    edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
    ristrutturazione edilizia
    soltanto ove siano
    mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
    planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente

    e con siano previsti incrementi di volumetria”;
  • la Circolare n. 44 dispone che gli Uffici preposti sono
    tenuti a specificare al comune competente che tali fattispecie
    ricadono nella categoria della “Nuova
    costruzione
    ”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e) del
    DPR 380/2001.

La nota del Ministero della Cultura

Ecco però la deroga: se questi criteri interpretativi e le
disposizioni conseguenti hanno efficacia generale, agli interventi
di ristrutturazione edilizia su immobili danneggiati dal
sisma 2016 soggetti a tutela paesaggistica
, come spiega il
MIC, si applicano anche le disposizioni previste dalla legislazione
speciale (art. 12, comma 2, del decreto-legge 189/2016 e
ss.mm.iii).

In questo caso non è quindi necessaria l’autorizzazione
paesaggistica nel caso di edifici privati in tutto o in parte
lesionati, crollati o demolito o oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo per i quali siano
programmati:

  • interventi di ristrutturazione edilizia, anche
    con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio
    preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di
    superfici, salve le modeste variazioni necessarie
    per l’adeguamento alla normativa
    antisismica
    e di sicurezza degli
    impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per
    l’efficientamento energetico dell’edificio ai
    sensi dell’art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 104/2014 e per
    l’adeguamento agli standard
    igienico-sanitari;
  • modifiche dei prospetti negli interventi di
    ricostruzione di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’art 12 del
    189/2016.

Accesso al Superbonus 110%

In questo modo, oltre a una maggiore semplificazione
amministrativa, si esclude il rischio che alcuni interventi di
ristrutturazione post sisma possano essere qualificati dai Comuni
competenti come “nuove costruzioni” precludendo
così l’accesso alle detrazioni fiscali del
Superbonus 110%, considerato
che la normativa generale prevede che le Sovrintendenze indichino
ai Comuni la necessità di qualificare come nuove
costruzioni tutti gli interventi che comportino anche
una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai
prospetti.

Source: lavoripubblici.it

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