Dopo un lungo silenzio sul tema, l’Agenzia delle
Entrate torna a parlare di Superbonus
110% e di Sismabonus, e lo fa con la
risposta
n. 332/2023, con la quale ha fornito chiarimenti
sull’omessa presentazione dell’asseverazione sismica prima
dell’inizio dei lavori.
Asseverazione sismica tardiva per interventi Superbonus e
Sismabonus: la remissione in bonis
La questione riguarda un immobile in categoria C/6, destinato a
diventare abitazione dopo gli interventi di riduzione del rischio
sismico, nel limite di spesa previsto di 96mila euro. Nonostante
sia stata prevista l’asseverazione da parte di un professionista
abilitato, alla presentazione della CILAS non è
stata allegata né l’asseverazione di rischio sismico ante
operam, di cui all’art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione
illustrativa della classificazione sismica, mentre risulta
asseverata e inviata con firma digitale al Genio Civile la
relazione dovuta al SUE del Comune Competente della documentazione
sismica.
Da qui il dubbio: l’omissione può essere considerata come una
violazione meramente formale oppure no?
Asseverazione sismica
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