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Superbonus 110% e super sismabonus semplificato con la Cila – Quotidiano di Ragusa

Il superbonus 110% e il super sismabonus semplificato con la Cila. Il superbonus 110%si suddivide in due tipologie di interventi: il super ecobonus che agevola i lavori di efficientamento energetico, e il super sismabonus che incentiva quelli di adeguamento antisismico. L’aiuto economico consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute. Lo scopo del prolungamento di questa misura è non solo quello di rendere più snelle le procedure e tutta la parte di burocrazia relativa alla legittimità degli edifici, ma anche quella di allargare il beneficio della detrazione massima a nuove tipologie di immobili, nonché il raggiungimento degli obiettivi relativi al risparmio energetico e alla riduzione di emissioni di CO2.

Il boom delle richieste per il superbonus è stato favorito anche dalle misure di semplificazione delle pratiche burocratiche per avere lo sgravio sui lavori. Ora è più semplice richiedere e utilizzare lo sgravio, grazie ai ritocchi contenuti in un emendamento del decreto Semplificazioni approvato dal governo. Cosa cambia in sostanza? Per procedere con la richiesta basta una semplice “Cila” o “CilaS” (Cila-Superbonus), cioè la comunicazione di inizio lavori, e non la “Scia” (la segnalazione certificata di inizio attività). Si tratta di una svolta importante, con un documento semplificato e un numero ridotto di informazioni richieste in fase di compilazione. Per le opere di “edilizia libera” nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento, mentre in caso di variazioni in corso d’opera basterà comunicarle a fine lavori come integrazione della stessa Cila. A conclusione dei lavori non è infine richiesta la segnalazione certificata di inizio attività.

Le novità sui cappotti termici e i pannelli
Non solo. È anche ufficiale che non c’è più l’obbligo della dichiarazione di conformità urbanistica sia in caso di superbonus 110% sia in caso di sismabonus per opere di intervento strutturale, come per esempio il rifacimento del tetto o del solaio o delle scale. La modifica libera i professionisti e i cittadini da numerosi passaggi burocratico-amministrativi. Altre novità, poi, riguardano il cappotto termico e il cordolo anti-sismico: d’ora in avanti, andranno in deroga alle distanze minime fra edifici previste per legge. Riguardo ai tetti fotovoltaici viene inoltre chiarito che si potranno installare i pannelli anche nei centri storici. Nello specifico i pannelli potranno essere disposti nelle “zone A” che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, che non snaturino il paesaggio. Altra novità è che chi acquista un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione al 110% avrà trenta mesi e non più diciotto per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile e pagare l’imposta di registro ridotta del 2%.

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