L’attuale versione dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede al secondo periodo una
proroga dell’orizzonte temporale di utilizzo del superbonus per gli
interventi realizzati sulle unifamiliari (che molti definiscono
erroneamente “villette”).
Superbonus 110%: l’orizzonte temporale per le unifamiliari
Entrando nel dettaglio, i soggetti beneficiari di cui alla
lettera b), comma 9, art. 119 del Decreto Rilancio hanno la
possibilità di portare in detrazione le spese per gli interventi di
superbonus sostenute entro il 31 dicembre 2022 ma ad una
condizione: al 30 settembre 2022 devono essere stati effettuati
lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui
computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con le
detrazioni fiscali del 110%.
Potrebbe sembrare una condizione “facile” ma in un settore in
cui i dubbi si insidiano giorno dopo giorno sono nate spontanee tre
domande:
- cosa rientra nel computo di questo 30% dell’intervento
complessivo? - come va certificato il raggiungimento del 30% entro il 30
settembre 2022? - chi certifica il 30% entro il 30 settembre 2022?
Superbonus 110%: cosa rientra nel 30% dell’intervento
complessivo
Sulla prima domanda ha provato a rispondere recentemente la
Rete
delle Professioni Tecniche (RPT) secondo la quale la
disposizione normativa non parla mai di SAL (stato avanzamento
lavori) ma di “intervento complessivo” e che proprio per questo non
deve farsi riferimento al computo metrico ma al quadro economico
complessivo nel quale rientrerebbero anche tutte le spese tecniche
riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite
a tutte le lavorazioni.
Dal mio punto di vista (diverso da quello della RPT), per
rispondere alla prima domanda va letto attentamente il secondo
periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre
2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo
possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del
presente articolo.
Benché la disposizione parli di intervento complessivo,
all’inizio si dice “siano stati effettuati lavori”
e il tenore letterale non lascia spazio a dubbi che si tratterebbe
di un SAL a tutti gli effetti in cui vanno inserite solo le
lavorazioni effettivamente realizzate.
Pur non avendo un riferimento utile per l’edilizia privata, è
possibile trovare una definizione di SAL nel Decreto
del MIT 7 marzo 2018, n. 49 che contiene le linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione.
All’interno di questo decreto, all’art. 14, comma 1, lettera d)
si scrive:
lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le
lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio
dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro
di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del
pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e,
di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla
base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei
lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che
emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della
regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di
pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato
nel registro di contabilità.
Alcuni documenti fondamentali per determinare correttamente lo
stato avanzamento lavori sono:
- il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno
almeno:- l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le
lavorazioni; - la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei
lavori; - l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate
dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi
l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli
eventuali eventi infortunistici; - l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le
osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere
utili; - le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e
del direttore dei lavori; - le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove; - le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai
prezzi;
- l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le
- i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che
contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni
effettuate dal direttore dei lavori; - il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle
annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande
che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del
direttore dei lavori. L’iscrizione delle partite è effettuata in
ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità
è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità
di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da
consentire una verifica della rispondenza all’ammontare complessivo
dell’avanzamento dei lavori. - il conto finale dei lavori in cui sono indicate le vicende alle
quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la
relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto
dall’esecutore. Al conto finale il direttore dei lavori allega la
seguente documentazione:- il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave
di prestito concessi in uso all’esecutore; - le eventuali perizie di variante, con gli estremi della
intervenuta approvazione; - gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli
estremi di approvazione e di registrazione; - gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con
l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione
riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora
definite; - i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato
di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle
relative cause; - gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con
indicazione delle presumibili cause e delle relative
conseguenze; - i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di
prove; - gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro
di contabilità; - tutto ciò che può interessare la storia cronologica
dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed
economiche che possono agevolare il collaudo.
Diciamo, dunque, che attenendosi a quanto previsto dal DM n.
49/2018, certamente non si faranno errori e si riuscirà a calcolare
correttamente il SAL in cui devono essere indicate tutte le
lavorazioni completate fino a quella data e che fanno capo a tutte
le comunicazioni o titoli abilitativi aperti (CILAS, CILA, SCIA o
pdc).
Superbonus 110%: certificare il raggiungimento del 30% entro il
30 settembre 2022?
Andando alla seconda domanda occorre fare una doverosa premessa:
il Decreto Rilancio non impone alcuna certificazione per dimostrare
il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo. Quindi non
serve avere una relazione o attestazione, sarebbe solo sufficiente
che le carte in possesso del contribuente siano sufficienti nel
caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Una buona prassi, però, è quella di far redigere un SAL con una
relazione o perizia giurata in cui il tecnico sotto la sua
responsabilità assevera il raggiungimento del 30% al 30 settembre
2022, allegando tutta la documentazione utile a supporto.
Superbonus 110%: chi certifica il 30% entro il 30 settembre
2022?
Anche per questa domanda la norma non da alcuna indicazioni, con
la conseguenza che chiunque ne ha le competenze potrebbe, sotto la
sua responsabilità, asseverare il raggiungimento del 30%. Buona
prassi sarebbe quella di far certificare il 30% dal direttore dei
lavori, ovvero dal professionista che più di tutti ha il “polso”
sulla situazione del cantiere e sul cronoprogramma dei lavori.
Questo è, chiaramente, solo il mio punto di vista anche se mi
rendo conto che su una cosa così importante come questa non sarebbe
male un chiarimento da parte di uno degli Enti preposti al
controllo. Certo, arrivati a fine agosto sarebbe quanto meno
urgente!
Source: lavoripubblici.it
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