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Superbonus 110% e unifamiliari con fondazioni in comune: è condominio? – Lavori Pubblici

Sono proprietario di due villette adiacenti bifamiliari,
costruite su delle fondazioni in comune (senza soluzione di
continuità). Il requisito previsto dall’art. 1117 del c.c., che
prevede come parti comuni di edifici “le fondazioni”, è
sufficiente a definire il concetto di
condominialità (condomino minimo) di
due villette adiacenti, autonomamente
accatastate?

Superbonus 110% e unifamiliari con fondazioni in comune: la
risposta dell’esperto

L’art. 1117 del Codice Civile individua le parti che sono
“oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole
unità immobiliari dell’edificio”.
Tra queste sono indicate, al
comma 1, oltre al suolo su cui sorge l’edificio, ai muri maestri,
ai pilastri, alle travi portanti, ai tetti e ai lastrici solari,
etc, anche le fondazioni.

Tuttavia i soggetti ai quali si riferisce il medesimo articolo
sono i “proprietari delle singole unità immobiliari”. Si
deduce, come confermato anche dalla giurisprudenza, che per potersi
configurare un condominio, i proprietari delle unità immobiliari
che formano l’edificio devono essere necessariamente molteplici,
almeno due.

Pertanto il caso descritto dal gentile lettore non configura un
condominio ai sensi dell’art. 1117 del Codice Civile. Si tratta
forse di un edificio composto “da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate”
possedute da un unico
proprietario (art. 119, comma 9, DL34/2020)?

A parere dello scrivente non si tratta nemmeno di questo, poiché
le villette sono descritte come “adiacenti”, ovvero costituite da
due corpi di fabbrica staccati nella parte fuori terra, pur avendo
le fondazioni comuni. In tal modo si configurano due distinti
“edifici”, intesi come “Costruzioni stabili, dotate di
copertura e comunque appoggiate o infisse al suolo, isolate da
strade o da aree libere”
(rif. Quadro delle definizioni
tecniche uniformi) e due distinte “unità strutturali” in quanto
“delimitate o da spazi aperti, o da giunti strutturali”
(rif. Circolare 7 del 21/01/2019 esplicativa delle NTC2018).

Alla luce di quanto sopra si deduce che trattasi di due villette
unifamiliari, con scadenza delle agevolazioni Superbonus al
31/12/2022, a condizione che entro il 30 giugno sia stato eseguito
il 30% dei lavori complessivi e con massimali calcolati su ciascuna
di esse.

Source: lavoripubblici.it

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tutti i diritti appartengono alla fonte.

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