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Superbonus 110% e unifamiliari: l’Agenzia delle Entrate sulla cessione del credito – Lavori Pubblici

Ad ogni intervento il suo modulo di cessione del credito. Si
potrebbe riassumere in questo modo il contenuto più interessante
della
risposta 18 novembre 2021, n. 784
con la quale l’Agenzia delle
Entrate torna a parla di superbonus 110% per una unità immobiliare
con accesso autonomo e funzionalmente indipendente.

Superbonus 110%: i quesiti all’Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, l’istante afferma di essere in possesso dei
requisiti prescritti dalla norma per l’accesso autonomo e
l’indipendenza funzionale. Per questo pone le seguenti domande:

  1. può usufruire del Sismabonus 110% (supersismabonus) nel limite
    di spesa di 96.000 euro?
  2. può usufruire dell’Ecobonus 110% per la sostituzione
    dell’impianto di climatizzazione esistente per un limite di spesa
    di euro 30.000 e per la sostituzione di infissi e serramenti per un
    limite di spesa di euro 54.545)
  3. nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, per i
    predetti interventi, devono essere inviati all’Agenzia delle
    Entrate due distinti moduli per la comunicazione dell’opzione, uno
    per gli interventi antisismici ed uno per gli interventi di
    efficientamento energetico, oppure uno solo riportante quale
    importo oggetto di sconto o cessione la somma degli importi
    relativi ai due interventi?

Superbonus 110%: l’unità immobiliare con accesso autonomo e
indipendenza funzionale

Al fine di fornire una risposta corretta (anche se in alcune
cose AdE si traveste nel più classico dei mercanti, tergiversando
un po’ su alcune risposte), l’Agenzia delle Entrate chiarisce prima
il quadro normativo di riferimento e poi torna, ancora una volta,
sui requisiti per l’accesso autonomo e l’indipendenza
funzionale.

E per farlo cita l’art. 119, comma 1-bis del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) per il quale un’unità immobiliare può
ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di
almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Per quanto concerne l’accesso autonomo dall’esterno, si intende
un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari,
chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso
dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non
esclusiva.

Superbonus 110%: l’ecobonus per le unità indipendenti

Per quanto riguarda il superbonus 110%, l’Agenzia delle Entrate
ha più volte chiarito nell’ultimo anno che è possibile utilizzarlo “senza ulteriori verifiche” per le unità immobiliari con accesso
autonomo e funzionalmente indipendenti, ma solo per la parte che
riguarda la riqualificazione energetica.

Rispondendo subito alla seconda domanda, quindi, soddisfatti
tutti i requisiti e verificati accesso autonomo e indipendenza
funzionale, il contribuente potrà utilizzare il superbonus per
l’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, degli
infissi e dei serramenti.

Superbonus 110%: il sismabonus per le unità indipendenti

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico le cose
cambiano notevolmente. Intanto perché né il comma 4, art. 119 del
Decreto Rilancio né l’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR né
l’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 hanno mai
parlato di sismabonus per le unità immobiliari ma solo per gli
edifici. E poi perché su questo tema si è già espressa la
commissione per il monitoraggio del Sismabonus, recentemente con il

quarto parere di luglio 2021
.

La conclusione è che il sismabonus può essere applicato non
all’unità funzionalmente indipendente ma all’unità strutturale (US)
di cui al punto 8.7.l. del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018,
concernente l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le
costruzioni» (NTC). La citata Commissione ha anche chiarito che, a
determinate condizioni, rientrano in tale ambito applicativo gli “interventi di riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 delle NTC.
In particolare, al p.to 8.4.1 viene specificato che sono interventi
di riparazione o locali quelli che interessano singoli elementi
strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di
sicurezza preesistenti.

Superbonus 110%: la cessione del credito

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, AdE ricorda i
contenuti dell’art. 121 del Decreto Rilancio e le opzioni
alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del
credito), le modalità attuative sono state definite con diversi
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate (l’ultimo è
il
Provvedimento 12 novembre 2021, prot. 312528
).

Con la circolare n. 30/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha già
precisato che, nel caso in cui sul medesimo immobile siano
effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa
ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Ciò implica che qualora siano realizzati sul medesimo edificio,
anche unifamiliare, o sulla medesima unità immobiliare
funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la
posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio e
interventi di riduzione del rischio sismico – interventi trainanti
– nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi
sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici (interventi trainati) il limite massimo di spesa ammesso
al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti
per ciascuno di tali interventi.

In tal caso, sarà possibile fruire della corrispondente
detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le
spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire
per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli
adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione.

Considerato che, nel caso di specie, l’Istante intende eseguire
sull’unità immobiliare di cui è proprietario sia degli interventi
antisismici che degli interventi di efficientamento energetico di
sostituzione dell’impianto di climatizzazione e di sostituzione di
infissi e serramenti, secondo l’Agenzia delle Entrate sarà
necessario inviare tre distinti moduli per la comunicazione
dell’opzione per il c.d. “sconto in fattura” o per la cessione del
credito, ossia un modulo diverso per ogni intervento che verrà
realizzato.

Tali conclusioni risultano peraltro avvalorate dalle istruzioni
alla compilazione del relativo modulo che, alla luce del contenuto
del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8
agosto 2020 (e successive modificazioni), prevedono espressamente
che, nel campo “Tipologia intervento”, il contribuente indichi il
codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la
comunicazione (distinguendo, in particolare, tra interventi su
parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra “interventi di efficienza energetica”, “interventi antisismici in
zona sismica 1, 2 e 3” ed “altri interventi”).

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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