Si dovrà attendere almeno fine aprile 2022, ma le possibilità di
una eventuale proroga per la scadenza dei termini previsti per
l’utilizzo del superbonus 110% per gli edifici
unifamiliari cominciano a materializzarsi.
Con la Legge di Bilancio 2022 sono state previste alcune
eccezioni alla scadenza del 30 giugno 2022 per usufruire delle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per gli interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Tra
queste, le più importanti riguardano i soggetti di cui all’art.
119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
indicati alle lettere:
Beneficiario | Rif. normativo |
Aliquota |
SAL 30% |
SAL 60% |
Scadenza finale |
Condomini Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate Onlus, ApS, AdV |
art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del D.L. n. 34/2020 |
110% |
31/12/2023 |
||
70% |
31/12/2024 |
||||
65% |
31/12/2025 |
||||
Persone fisiche | art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020 |
110% |
30/06/2022 |
31/12/2022 |
|
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa |
art. 119, comma 9, lettera c) e d) del D.L. n. 34/2020 |
110% |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
A cui occorre ricordare quanto previsto ai commi 8-ter e 8
quater relativamente:
Scadenza unifamiliari: l’interrogazione in Parlamento
A preoccupare di più, complice i copiosi cambi di normativa
avvenuti tra gennaio e marzo oltre che il problema
dell’approvvigionamento delle materie prime, è la scadenza delle
unifamiliari che, come previsto al comma 8-bis, potrà arrivare al
31 dicembre 2022 solo se al 30 giugno 2022 un tecnico attesti il
completamento
del 30% dei lavori complessivi.
L’argomento è stato oggetto di interrogazione 5/07776 a risposta
immediata in VI Commissione (Finanze), presentata da un gruppo di
deputati della Lega e primo firmatario Alberto Luigi Gusmeroli.
Non senza qualche errore di formulazione (di seguito spiegheremo
quale), i deputati hanno rilevato che i ripetuti interventi
normativi in materia di cessione del credito hanno comportato una
tale confusione applicativa delle nuove disposizioni da rallentare,
quasi bloccare, il settore dell’edilizia, determinando
preoccupazione e incertezza nella programmazione a medio-breve
termine.
A questo hanno aggiunto il problema più grave relativo ai
ritardi nell’approvvigionamento dei materiali edili che ha
generato, in molte famiglie, il timore di non essere in grado di
rientrare nei termini previsti dalla legislazione vigente per i
lavori di efficientamento e ristrutturazione degli edifici.
I deputati sono andati “un po’ oltre” rilevando che “è stato
pubblicato solo il 16 marzo 2022 il decreto del Ministero della
transizione ecologica sul nuovo prezzario, atteso invece per il 9
febbraio. I tecnici hanno dovuto rivedere le asseverazioni con 40
giorni di ritardo“. Dimenticando, però, che i tecnici non
dovranno rivedere le asseverazioni perché il
Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n.
75 entra in vigore il 15 aprile 2022 e le nuove disposizioni si
applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo
edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, quindi dal 16
aprile 2022.
Fatto sta che, giustamente, gli interroganti rilevano che
occorre uniformare i termini di scadenza per il superbonus per
quanto riguarda i lavori che interessano gli edifici unifamiliari a
quelli eseguibili dai condomini. E proprio per questo, ricordando
le promesse del Governo che ha accolto l’ordine del giorno della
Lega SP, n. 9/3522/62, con il quale si è impegnato “a valutare
di rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo
giugno, così da consentire per gli interventi su edifici
unifamiliari un periodo di tempo più congruo entro il quale è
possibile beneficiare dell’agevolazione esistente” hanno
chiesto se il Governo intenda adottare iniziative per prevedere,
nel primo provvedimento utile, la proroga del termine al 30 giugno
2022 per le unifamiliari.
La risposta del sottosegretario al Mef
Ha risposto all’interrogazione il sottosegretario al MEF
Federico Freni che ha confermato che la proroga per le unifamiliari
sarà inserita nel primo provvedimento utile dopo l’approvazione del
Documento di economia e finanza (DEF) 2022.
Ricordiamo che nel 2021 il DEF è stato approvato dal Consiglio
dei Ministri del 15 aprile 2021 e che, quindi, verosimilmente se
una proroga ci sarà, non arriverà prima di fine aprile 2022. Nella
speranza che non arrivi una proroga del paletto del 30% (che nel
Sostegni-ter era stato chiesto di spostare al 30 settembre 2022) ma
una sua completa eliminazione, magari con slittamento della
scadenza come per i condomini (2025 con decalage di aliquota
fiscale a partire dal 2024).
Risposta scritta pubblicata Martedì 29 marzo 2022
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel
richiamare le disposizioni relative al riconoscimento della
detrazione del 110 per cento per gli interventi effettuati su unità
immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, fanno presente come
i ripetuti interventi normativi in materia di cessione del credito
abbiano rallentato il settore dell’edilizia determinando
preoccupazione e incertezza nella programmazione degli interventi a
medio-breve termine. A questo deve aggiungersi che, l’emanazione
tardiva del decreto MITE sul nuovo prezzario, ha comportato per i
tecnici la necessità di rivedere le asseverazioni determinando, con
ciò, un ulteriore ritardo.
Gli Interroganti fanno, poi, presente come in sede di
votazione alla Camera del cosiddetto decreto Sostegni-ter, il
Governo, con l’approvazione dell’ordine del giorno della Lega SP n.
9/3522/62, si sia impegnato «a valutare di rivedere i termini di
scadenza attualmente previsti al prossimo giugno, così da
consentire per gli interventi su edifici unifamiliari un periodo di
tempo più congruo entro il quale è possibile beneficiare
dell’agevolazione esistente».
Tanto premesso, gli Onorevoli evidenziano la necessità di
uniformare i termini di scadenza previsti per le agevolazioni
relative a lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli
previsti per i lavori nei condomini, e chiedono di sapere se «il
Governo intenda prevedere nel primo provvedimento utile la proroga
del termine al 30 giugno per il cd. bonus unifamiliari».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici
dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto
segue.
Occorre preliminarmente ricordare che la legge 30 dicembre
2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – nel modificare il comma
8-bis dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – ha
prorogato la detrazione del 110 per cento, prevedendo scadenze
differenziate in funzione dei soggetti che sostengono le spese
ammesse. In particolare, per talune categorie di soggetti –
condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività
di impresa, arte e professione, che effettuano gli interventi su
edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente
accatastate – ha previsto una proroga della predetta detrazione al
110 per cento fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, detta proroga si
estende fino al 2025 con aliquote di detrazione inferiori.
Per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli
edifici unifamiliari, invece, è stato previsto che l’agevolazione è
concessa per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a
condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Tanto premesso, sono in corso presso i competenti uffici
dell’Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri
interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del
termine del 30 giugno 2022 per l’espletamento degli interventi
sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le
previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022
in corso di predisposizione.
Source: lavoripubblici.it
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