Il Presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, e il Segretario Generale di AssoProfessioni, Roberto Falcone, hanno scritto al Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco per portare alla sua attenzione una grave ingiustizia relativa al c.d. DL Fiscale, n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili approvato, in prima lettura, dal Senato nei giorni scorsi.
Riportiamo il testo della lettera.
“Chiarissimo Signor Ministro,
Le scriviamo in qualità di Segretario Generale di AssoProfessioni e di Presidente di Confassociazioni, Confederazioni nazionali delle associazioni professionali, per portare alla Sua cortese attenzione una grave ingiustizia relativa al c.d. DL Fiscale, n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili approvato, in prima lettura, dal Senato nei giorni scorsi.
AssoProfessioni e Confassociazioni come Confederazioni rappresentano i professionisti di cui alla legge n.4 del 2013, tra i quali figurano i Revisori legali e i Tributaristi. Anche per le professioni rappresentate come Confederazione abbiamo fortemente apprezzato l’intento originario del DL Fiscale, n. 146/2021 varato dal Governo, nel Consiglio dei ministri n. 21 del 21 ottobre 2021, il quale prevedeva, in una ottica concorrenziale e di liberalizzazione, di estendere la possibilità di appore il visto di conformità, anche ai revisori legali.
Infatti, il testo originale del Decreto in oggetto prevedeva all’articolo 5, comma 14, una misura dalla finalità nobile: allargare la platea di professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità ai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
Inoltre, come Confederazioni – sempre in un’ottica concorrenziale e di semplificazione delle procedure – avevamo proposto emendamenti al DL Fiscale, n. 146/2021 che, al pari di quanto stabilito per i revisori legali, prevedeva l’allargamento della platea dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati, dopo aver superato un’apposita verifica di parte terza come previsto dall’ attuale normativa, e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, poiché trattasi di soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 600/73, i quali garantiscono una competenza ed una professionalità del tutto analoga a quella dei professionisti già abilitati.
La nostra proposta emendativa, presentata e sostenuta in maniera trasversale dalle forze politiche al Senato, è risulta preclusa dall’approvazione di un emendamento che ha soppresso il comma 14, dell’articolo 5 del DL Fiscale, n. 146/2021, andando a vanificare l’apprezzabile intento del Governo di agire sull’istituto del visto di conformità in un’ottica di liberalizzazione, concorrenza e, ristabilendo, di fatto, lo status quo e generando un danno ed ulteriore costo per i professionisti, le imprese e i cittadini. La modifica normativa apportata dal Senato, porta al paradosso che i revisori legali potranno apporre il visto di conformità per questo breve periodo di vigenza del DL Fiscale n. 146/2021, ma al momento della sua conversione in legge (Il termine per la conversione scade il 20 dicembre) non potranno più farlo.
L’estensione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità avrebbe evitato effetti negativi sul mercato dei servizi e sul mantenimento ingiustificatamente elevato del prezzo dei servizi professionali per l’apposizione del visto, il tutto in contrasto con i contenuti della Comunicazione Com(2015)550 final del 28.10.2015 e con le disposizioni della Direttiva 2018/958 sul test di proporzionalità nella regolamentazione delle attività professionali. Inoltre, l’estensione dell’abilitazione all’apposizione del visto di conformità sarebbe senz’altro coerente con il test di proporzionalità nella conservazione delle riserve professionali, che sarà reso obbligatorio in attuazione della Direttiva 2018/958. A tal fine giova ricordare che, alla luce del diritto comunitario, la previsione di attività riservate a professionisti iscritti in ordini od albi, alle quali corrisponde una restrizione delle attività libero professionali, può essere giustificata solo sulla base di finalità di interesse generale riconosciute dal diritto dell’Unione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 30 gennaio 2019, nella causa C-220/2017 Planta Tabak Manufaktur, “Qualsiasi restrizione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta deve essere prevista per legge, deve rispettarne il contenuto essenziale e deve, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. Ne consegue che, per quanto riguarda la professione dei revisori legali e dei Tributaristi, nella loro attività di professionisti dell’assistenza e della consulenza contabile e fiscale, non si ravvisa alcuna causa di interesse generale, tra quelle riconosciute dalla Corte di Giustizia, che possa continuare a giustificare la loro esclusione dall’esercizio delle attività anacronisticamente ancora riservate ad altri professionisti e, in particolare, dall’apposizione del visto di conformità.
Inoltre l’entrata in vigore, lo scorso 12 novembre, del DL n. 157/2021 “Contrasto alle frodi sul “SUPERBONUS AL 110%” recante: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” (AS 2449), trasfuso nel disegno di legge di Bilancio 2022 (AS 2448) attraverso l’emendamento 9.2000 del Governo, aggrava notevolmente la situazione e la disparità relativa al visto di conformità.
Il DL n. 157/2021 “Contrasto alle frodi sul “SUPERBONUS AL 110%”, infatti, introduce una serie di disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi imponendo tra le altre cose, l’estensione dell’obbligo del visto di conformità alle ipotesi di utilizzo del c.d. “Superbonus 110%” in detrazione e alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni fiscali per i lavori di cui al comma 2, dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La nuova normativa pertanto reitera e amplifica la discriminazione nei confronti dei Revisori legali e dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 e alla Legge n.4/2013 i quali verrebbero esclusi anche dalla possibilità di fornire la propria consulenza professionale relativamente a questi istituti che rappresentano, in questo momento, un segmento di grande rilievo del mercato del lavoro.
Alla luce di quanto in premessa, riteniamo ormai non più differibile l’ampliamento delle categorie professionali abilitate ad apporre il visto di conformità, pertanto Le chiediamo di valutare l’opportunità di un tempestivo intervento normativo già nel disegno di legge di Bilancio 2022 (AS 2448), in corso di esame presso il Senato, con un emendamento governativo o dei relatori, che miri ad estendere la possibilità di apporre il visto di conformità ai Revisori legali e ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 e alla Legge n.4/2013, il quale oltre a ridurre i costi, migliorare la occorrenza e garantire un maggiore armonizzazione della legislazione italiana con i principi e le normative del diritto dell’Unione Europeo, garantirebbe ai contribuenti due vantaggi: da un lato, ridurrebbe le probabilità di azioni di recupero dell’Agenzia delle Entrate a carico di coloro che, in buona fede, si sono affidati a soggetti non abilitati; dall’altro, consentirebbe di continuare il rapporto con il professionista che fino a quel momento ha seguito le problematiche fiscali e ha curato gli interessi in ambito tributario.”
Source: casaeclima.com
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