Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato una versione aggiornata del documento “Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus”, che tiene conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2021, la quale prevede, tra l’altro, l’estensione dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.
Il documento fornisce tutte le indicazioni utili per il rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate ne casi di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Oltre alle indicazioni operative, ci sono anche i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al superbonus ed una sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sulla materia.
Superbonus 110%, visto di conformità leggero: le istruzioni
Per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito relativa al superbonus del 110% è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
Come riporta il documento dei commercialisti pubblicato il 19 aprile 2021 (che potete trovare per intero qui): Il visto di conformità, previsto per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura in caso di interventi che danno diritto al superbonus, è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. “visto leggero”).
Il visto di conformità leggero implica il riscontro della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con i dati relativi ai documenti e alle disposizioni che regolano detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto.
Il professionista tenuto al rilascio del visto di conformità è tenuto quindi ad eseguire un’attività di controllo formale e non di merito, con il fine di evitare errori materiali e di calcolo. In base ai documenti predisposti dal contribuente, attesta che sussistono i presupposti per l’accesso alla detrazione fiscale.
Tra i compiti del commercialista o altro professionista c’è inoltre la verifica circa la presenza di asseverazioni e attestazioni rilasciate da tecnici incaricati. Anche a loro è richiesto un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato
sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730.
Superbonus 110%, sintesi della documentazione da verificare
In sintesi, si riportano di seguito le principali verifiche documentali da effettuare in base alla tipologia di beneficiario e di intervento eseguito:
- Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile
• se proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile è sufficiente acquisire certificato catastale;
• se detentore (locatario, comodatario, ecc.) è necessario acquisire contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato, nonché consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
• se familiare convivente, convivente di fatto o componente di unione civile acquisire certificato dello stato di famiglia ovvero autocertificazione resa da questo;
• se erede/i copia della successione e autocertificazione attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile;
• per i soci di cooperativa indivisa acquisire oltre al consenso ad eseguire i lavori anche accettazione della domanda di assegnazione deliberata da parte del CDA;
• sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge;
• preliminare di acquisto registrato per il futuro acquirente con immissione in possesso e consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. - Certificato catastale dell’imnobile oggetto di intervento o domanda di accatastamento
- Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia
• abilitazione amministrativa idonea (CIL, CILA, ecc.), regolarmente depositata presso lo sportello unico del comune attestante la data di inizio lavori ovvero, se non previste per il tipo di intervento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. - Comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
• comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se dovuta), con relativa ricevuta di spedizione;
• per gli interventi di efficientamento energetico, relazione energetica di progetto redatta ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni con relativa ricevuta di deposito;
• per gli interventi di riduzione del rischio sismico, copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato con relativa ricevuta di deposito - Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
- Atto di cessione dell’immobile
- Fatture e altri documenti di spesa
- Bonifici bancari o postali
- Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi
- Dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile oggetto di intervento non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale
- Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di reddito imponibile
- Dichiarazione sostitutiva attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
- Dichiarazione sostitutiva attestante che non si è beneficiato del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari
- Documentazione specifica su parti comuni
• certificazione dell’amministratore di condominio ovvero copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• in caso di condominio minimo verificare tutta la documentazione indicata nei punti precedenti nonché la delibera assembleare e la dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del
condominio. - Per gli interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva (Modelli C e D – Decreto “Requisiti – Ecobonus”)
- Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea (Ecobonus)
- Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico (Sismabonus)
- Polizza RC del tecnico sottoscrittore
- Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore
Superbonus 110%, altri documenti nell’area riservata
Al fine di fornire utili strumenti di lavoro ai commercialisti incaricati di fornire i propri servizi professionali in materia di detrazioni edilizie ed energetiche richiamate dal dl Rilancio, sul sito della Fondazione nazionale vengono messi a disposizione:
- le check list Ecobonus e Sismabonus (in formato personalizzabile) con il relativo documento di ricerca, anche i modelli di dichiarazioni sostitutive da rendere ai fini del superbonus;
- i facsimile di lettera di incarico professionale e di preventivo per prestazioni relative al superbonus;
- la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate agli interpelli sulla materia, corredata dalla raccolta degli interpelli medesimi in versione integrale, in formato pdf.
Per scaricare gli allegati dall’apposita area riservata creata per i commercialisti sul sito della Fondazione, basterà compilare un modulo presente sullo stesso sito.
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